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Document 62017CN0046
Case C-46/17: Request for a preliminary ruling from the Landesarbeitsgericht Bremen (Germany) lodged on 30 January 2017 — Hubertus John v Freie Hansestadt Bremen
Causa C-46/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen (Germania) il 30 gennaio 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
Causa C-46/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen (Germania) il 30 gennaio 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
GU C 144 del 8.5.2017, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 144/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen (Germania) il 30 gennaio 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen
(Causa C-46/17)
(2017/C 144/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Bremen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hubertus John
Resistente: Freie Hansestadt Bremen
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore, con il raggiungimento del suddetto limite, ha diritto alla pensione di vecchiaia. |
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2. |
Qualora la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione: Se l’incompatibilità della disposizione nazionale citata nella prima questione pregiudiziale con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro operi anche in caso di primo differimento dell’estinzione. |
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3. |
Se gli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE (2) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e/o i principi generali del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore con il raggiungimento del suddetto limite ha diritto alla pensione di vecchiaia. |