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Document 62017CN0006

    Causa C-6/17 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO/Commissione europea

    GU C 63 del 27.2.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/20


    Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO/Commissione europea

    (Causa C-6/17 P)

    (2017/C 063/28)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 nella causa T-154/14 e rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame nel merito;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente impugna la sentenza pronunciata il 27 aprile 2016 dal Tribunale nella causa T-154/14 sostenendo che tale sentenza contiene valutazioni giuridiche che violano norme del diritto dell’Unione.

    Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:

    i)

    in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto materiale, per ragioni relative a errori di diritto e irregolarità procedurali che viziano la motivazione della sentenza impugnata;

    ii)

    in secondo luogo, per ragioni che riguardano errori di diritto con riferimento alle disposizioni che disciplinano, per il ricorso, l’oggetto e l’onere della prova e, per il controricorso, la ripartizione dell’onere della prova.

    In tale contesto, i motivi dell’impugnazione sono i seguenti:

    I)

    con riferimento agli errori di diritto e alle irregolarità procedurali:

    1)

    primo motivo di impugnazione: manifesta insufficienza della motivazione.

    2)

    secondo motivo di impugnazione: errori di diritto e motivazione contraddittoria.

    II)

    con riferimento agli errori di diritto e alle norme che disciplinano l’oggetto e l’onere della prova:

    3)

    terzo motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’oggetto e all’onere della prova per il ricorso.

    4)

    quarto motivo di impugnazione: errori di diritto relativi alla ripartizione dell’onere della prova per il controricorso della Commissione.


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