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Document 62017CB0406

    Cause riunite da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17: Ordinanza della Corte (decima Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17, C-407/17 e C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno — Direttiva 2009/72/CE — Mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2009/73/CE — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2011/83/UE — Pratiche commerciali aggressive — Stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale non richiesti dai consumatori — Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori — Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche)

    GU C 288 del 26.8.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 288/3


    Ordinanza della Corte (decima Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17, C-407/17 e C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

    (Cause riunite da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2009/72/CE - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/73/CE - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2011/83/UE - Pratiche commerciali aggressive - Stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale non richiesti dai consumatori - Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori - Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche)

    (2019/C 288/03)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio

    Parti

    Ricorrenti: Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)

    nei confronti di: Adiconsum — Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Gianluca Salvati, Associazione Codici — Centro per i Diritti del Cittadino, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons), Tutela Noi Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino (da C-406/17 a C-408/17)

    Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (da C-406/17 a C-408/17), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (C-417/17)

    nei confronti di: Federconsumatori (C-417/17)

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale determinate condotte, come quelle controverse nei procedimenti principali, consistenti nella stipulazione di contratti di fornitura non richiesti dai consumatori o di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori, devono essere valutate alla luce delle rispettive disposizioni delle direttive 2005/29 e 2011/83, con la conseguenza che, conformemente a tale normativa nazionale, l’autorità di regolamentazione di settore, ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, non è competente a sanzionare siffatte condotte.


    (1)  GU C 338 del 9.10.2017.


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