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Document 62017CA0554

    Causa C-554/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità — Regolamento (CE) n. 861/2007 — Articolo 16 — «Parte soccombente» — Spese del procedimento — Ripartizione — Articolo 19 — Ordinamenti procedurali degli Stati membri]

    GU C 131 del 8.4.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 131/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

    (Causa C-554/17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità - Regolamento (CE) n. 861/2007 - Articolo 16 - «Parte soccombente» - Spese del procedimento - Ripartizione - Articolo 19 - Ordinamenti procedurali degli Stati membri)

    (2019/C 131/11)

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Svea hovrätt

    Parti

    Ricorrente: Rebecka Jonsson

    Convenuta: Société du Journal L’Est Républicain

    Dispositivo

    L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l’importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.


    (1)  GU C 402 del 27.11.2017.


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