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Document 62016TN0851

    Causa T-851/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/31


    Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

    (Causa T-851/16)

    (2017/C 053/39)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, lawyers)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione C(2016) 6029 della Commissione del 19 settembre 2016 che nega l’accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1);

    condannare la Commissione a rimborsare le spese legali sostenute dalla ricorrente, incluse le spese di qualsiasi interveniente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso le relazioni internazionali.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso la tutela dei procedimenti giudiziari di cui alle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 e che l’accesso a tali documenti avrebbe pregiudicato l’interesse della Commissione nell’ottenimento di una consulenza legale e di un parere franco, obiettivo e completo. Nell’ambito di tale motivo, è altresì dedotto che la Commissione ha omesso di riconoscere che l’accesso ai documenti richiesti è di interesse pubblico prevalente e che per detto motivo dovrebbero essere divulgati.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale e/o quando ha omesso di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, in particolare considerato che il processo decisionale in questione era stato finalizzato.

    4.

    Quarto motivo, in cui è dedotto, in via subordinata, che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando non ha consentito l’accesso almeno in modo parziale ai documenti, negandolo in toto.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).


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