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Document 62016TN0671

    Causa T-671/16: Ricorso proposto il 20 settembre 2016 — Villeneuve/Commissione

    GU C 419 del 14.11.2016, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 419/52


    Ricorso proposto il 20 settembre 2016 — Villeneuve/Commissione

    (Causa T-671/16)

    (2016/C 419/69)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Vincent Villeneuve (Montpellier, Francia) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/303/15 (AD7) del 5 novembre 2015 che lo riguarda;

    condannare la convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nei limiti in cui la decisione impugnata non spiegherebbe i motivi per i quali il ricorrente non avrebbe un’esperienza professionale sufficiente nell’ambito del concorso affinché la sua candidatura sia ammessa alla fase successiva di quest’ultimo.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice di concorso, in quanto la verifica dell’esperienza professionale minima nell’ambito del concorso che la commissione giudicatrice sarebbe chiamata in un primo tempo a effettuare non potrebbe riguardare la sua adeguatezza rispetto al posto da coprire né i criteri di selezione fissati in tale contesto, dato che la fase del controllo dei requisiti di ammissione prosegue nelle fasi ulteriori del concorso.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 27 e 29, paragrafo 1, dello Statuto, dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, nonché dei punti 2.3 e 2.4 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, come pure su vizi procedurali e su un conseguente errore manifesto di valutazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento tra candidati in relazione alla selezione per titoli.


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