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Document 62016TN0075

    Causa T-75/16 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre causa F-128/11, De Nicola/BEI

    GU C 118 del 4.4.2016, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/39


    Impugnazione proposta il 18 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre causa F-128/11, De Nicola/BEI

    (Causa T-75/16 P)

    (2016/C 118/45)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

    Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Accogliere il presente appello e, in totale riforma dell’impugnata ordinanza, annullare i capi 1 e 2 del dispositivo ed i punti 1, 7-25, 51-52, 63-76, 80, 84, 87-88, 97-98. 101-115 dell’ordinanza medesima;

    Per l’effetto, annullare tutti gli atti impugnati, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati;

    Con vittoria delle spese di lite.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-128/11).

    I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.

    La parte ricorrente sottolinea in particolare la ricevibilità della richiesta di annullamento dei messaggi del 4 luglio e del 12 agosto 2011, nonché della richiesta di annullamento della decisione del 6 settembre 2001, che ha rifiutato la richiesta di avviare una procedura di conciliazione.


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