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Dokument 62016TB0762
Case T-762/16: Order of the General Court of 15 January 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange and ThyssenKrupp Steel Europe v ECHA (Access to documents — Regulation (EC) No 1049/2001 — Documents held by the ECHA — Request relating to documents and to the identity of an initial requestor of access to information of a registrant of substances under Regulation (EC) No 1907/2006 — Partial refusal of access — Withdrawal of the decision refusing access — No need to adjudicate)
Causa T-762/16: Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’ECHA — Domanda relativa ai documenti e all’identità di un iniziale richiedente l’accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Diniego parziale di accesso — Revoca della decisione di diniego di accesso — Non luogo a statuire»)
Causa T-762/16: Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’ECHA — Domanda relativa ai documenti e all’identità di un iniziale richiedente l’accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Diniego parziale di accesso — Revoca della decisione di diniego di accesso — Non luogo a statuire»)
GU C 94 del 12.3.2018, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/26 |
Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA
(Causa T-762/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’ECHA - Domanda relativa ai documenti e all’identità di un iniziale richiedente l’accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Diniego parziale di accesso - Revoca della decisione di diniego di accesso - Non luogo a statuire»))
(2018/C 094/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, C. Buchanan e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, C. Buchanan e M. Broere, agenti, assistiti da G. Gilmore, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ATD/52/2016 dell’ECHA del 26 settembre 2016, notificata alle ricorrenti il 28 settembre 2016, con la quale è stato concesso un accesso parziale ai documenti richiesti relativi a una domanda di accesso ai documenti presentata anteriormente presso l’ECHA.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’Agenzia europea per i medicinali (l’EMA). |
3) |
L’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ArchelorMittal Belval & Differdange SA e dalla ThyssenKrupp Steel Europe AG. |
4) |
L’EMA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento. |