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Dokument 62016TB0762

    Causa T-762/16: Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell’ECHA — Domanda relativa ai documenti e all’identità di un iniziale richiedente l’accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Diniego parziale di accesso — Revoca della decisione di diniego di accesso — Non luogo a statuire»)

    GU C 94 del 12.3.2018, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 94/26


    Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA

    (Causa T-762/16) (1)

    ((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’ECHA - Domanda relativa ai documenti e all’identità di un iniziale richiedente l’accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Diniego parziale di accesso - Revoca della decisione di diniego di accesso - Non luogo a statuire»))

    (2018/C 094/34)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, C. Buchanan e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, C. Buchanan e M. Broere, agenti, assistiti da G. Gilmore, barrister)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ATD/52/2016 dell’ECHA del 26 settembre 2016, notificata alle ricorrenti il 28 settembre 2016, con la quale è stato concesso un accesso parziale ai documenti richiesti relativi a una domanda di accesso ai documenti presentata anteriormente presso l’ECHA.

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    2)

    Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’Agenzia europea per i medicinali (l’EMA).

    3)

    L’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ArchelorMittal Belval & Differdange SA e dalla ThyssenKrupp Steel Europe AG.

    4)

    L’EMA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.


    (1)  GU C 14 del 16.01.2017.


    Fuq