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Document 62016TA0656
Case T-656/16: Judgment of the General Court of 3 October 2017 — PM v ECHA (REACH — Fee due for the registration of a substance — Reduction granted to SMEs — Determination of the size of the undertaking — ECHA’s verification of the undertaking’s declaration — Request for evidence demonstrating the status of a SME — Decision imposing an administrative charge)
Causa T-656/16: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 – PM / ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PMI — Determinazione delle dimensioni dell’impresa — Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione dell’impresa — Richiesta di elementi di prova che dimostrano lo status di PMI — Decisione che impone un onere amministrativo»)
Causa T-656/16: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 – PM / ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PMI — Determinazione delle dimensioni dell’impresa — Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione dell’impresa — Richiesta di elementi di prova che dimostrano lo status di PMI — Decisione che impone un onere amministrativo»)
GU C 402 del 27.11.2017, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/31 |
Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 – PM / ECHA
(Causa T-656/16) (1)
((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Determinazione delle dimensioni dell’impresa - Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione dell’impresa - Richiesta di elementi di prova che dimostrano lo status di PMI - Decisione che impone un onere amministrativo»))
(2017/C 402/40)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: PM (rappresentante: C. Zambrano Almero, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, J.-P. Trnka e M. Heikkilä, poi J.-P. Trnka e M. Heikkilä, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2016) 3198 dell’ECHA, del 12 luglio 2016, in cui si dichiara che la ricorrente non ha fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione di tariffa prevista per le medie imprese e in cui le viene imposto un onere amministrativo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PM sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |