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Document 62016CN0606
Case C-606/16 P: Appeal brought on 24 November 2016 by the Council of the European Union against the judgment of the General Court (Ninth Chamber) delivered on 15 September 2016 in Case T-80/14: PT Musim Mas v Council
Causa C-606/16 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio
Causa C-606/16 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio
GU C 30 del 30.1.2017, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/35 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio
(Causa C-606/16 P)
(2017/C 030/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-80/14, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime contenuti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).