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Document 62016CN0606

Causa C-606/16 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio

GU C 30 del 30.1.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/35


Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio

(Causa C-606/16 P)

(2017/C 030/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-80/14, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea;

respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e

condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione.

In subordine,

rinviare la causa al Tribunale per il riesame;

riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime contenuti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso.

2.

In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata.

3.

In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità.

4.

Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso.

5.

Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).


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