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Document 62016CN0526

    Causa C-526/16: Ricorso proposto il 12 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

    GU C 14 del 16.1.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/21


    Ricorso proposto il 12 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

    (Causa C-526/16)

    (2017/C 014/27)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung, C. Zadra, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Polonia

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo esonerato dalla procedura di verifica della necessità di realizzare uno studio di impatto ambientale i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti minerari, effettuati mediante perforazione di pozzi di profondità fino a m 5 000, ad eccezione delle trivellazioni localizzate nelle zone di sorgenti d’acqua, nelle aree protette dei bacini di acque interne e nelle aree protette per motivi ambientali, come parchi nazionali, riserve naturali, parchi paesaggistici e aree «Natura 2000» nonché nelle zone cuscinetto delle suddette aree protette per motivi ambientali, dove alla procedura di verifica della necessità di realizzare uno studio di impatto ambientale sono sottoposti pozzi di profondità a partire da m 1 000, a seguito della fissazione di una soglia per le trivellazioni localizzate fuori dalle zone di sorgenti d’acqua, dalle aree protette dei bacini di acque interne e dalle aree protette per i motivi ambientali di cui sopra nonché dalle zone cuscinetto delle suddette aree protette, la quale costituisce un presupposto per la procedura in questione, non tenendo conto di tutti i criteri di selezione pertinenti, elencati nell’allegato III alla direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva;

    condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia la violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva.

    L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che «prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto».

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, gli Stati membri determinano, esaminando caso per caso o applicando soglie o criteri da essi stabiliti (vale a dire, nell’ambito dello «screening»), se un progetto, rientrante nell’allegato II alla medesima direttiva, debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.

    Secondo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, nel fissare criteri o soglie dello «screening»«si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III».

    Le trivellazioni per ricerca e prospezione dei giacimenti minerari rientrano nell’allegato II alla direttiva 2011/92, in quanto esse vengono qualificate come «trivellazioni in profondità» ai sensi del punto 2, lettera d), dell’allegato in parola.

    Trattasi di progetti che non possono essere considerati, sulla base di una valutazione globale, come privi di un impatto rilevante sull’ambiente.

    Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre tali progetti allo «screening», applicando i criteri pertinenti contenuti nell’allegato III alla direttiva 2011/92.

    Tuttavia, la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/92 nell’ordinamento giuridico polacco esclude dalla procedura di «screening» i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti minerari, effettuati mediante perforazione di pozzi di profondità fino a m 5 000 (ad eccezione delle trivellazioni localizzate nelle cd. «aree sensibili», ossia nelle zone di sorgenti d’acqua, nelle aree protette dei bacini di acque interne e nelle aree protette per motivi ambientali, come parchi nazionali, riserve naturali, parchi paesaggistici e aree «Natura 2000» nonché nelle zone cuscinetto delle suddette aree protette per motivi ambientali, dove alla procedura di «screening» sono sottoposti pozzi di profondità a partire da m 1 000).

    Ciò ha sostanzialmente l’effetto di esonerare dalla procedura di «screening» la stragrande maggioranza delle trivellazioni per prospezione o ricerca dei giacimenti minerari localizzati fuori dalle «aree sensibili».

    Un siffatto esonero, senza tenere conto di tutti i criteri pertinenti contenuti nell’allegato III alla direttiva 2011/92, è, a parere della Commissione, incompatibile con gli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima direttiva.


    (1)  GU L 26, pag. 1.


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