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Document 62016CN0464

    Causa C-464/16 P: Impugnazione proposta il 18 agosto 2016 dalla Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 luglio 2016, causa T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commissione europea

    GU C 402 del 31.10.2016, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/20


    Impugnazione proposta il 18 agosto 2016 dalla Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 luglio 2016, causa T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commissione europea

    (Causa C-464/16 P)

    (2016/C 402/22)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (rappresentante: D. Lazar, Rechtsanwalt)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare in toto la sentenza del Tribunale del 20 luglio 2016, causa T-674/15;

    dichiarare nulle le decisioni della Commissione Ares(2015)4207700, del 9 ottobre 2015, e Ares(2015)3532556, del 14 agosto 2015, che negano alla ricorrente l’accesso a taluni documenti;

    condannare la Commissione a rendere disponibili tutti i documenti del governo ungherese sulla procedura EU Pilot 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 e CHAP(2015)00555), a prescindere dalla circostanza che essi siano già disponibili o che lo saranno solo in futuro;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione avverso la menzionata sentenza del Tribunale è basata in sostanza sui seguenti motivi:

    Secondo la giurisprudenza costante della Corte, una parte ai sensi dello Statuto della Corte, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire personalmente dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo (1).

    Inoltre, un avvocato che ricopre incarichi direttivi negli organi di una persona giuridica non potrebbe tutelare gli interessi di quest’ultima dinanzi al giudice dell’Unione (2).

    La giurisprudenza costante della Corte violerebbe l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

    Dalla giurisprudenza della Corte non si potrebbe evincere quale scopo legittimo quest’ultima persegua mediante la sua interpretazione dello Statuto. Inoltre non sarebbe chiaro attraverso quale interpretazione la Corte giunga alla conclusione che il rappresentante debba essere un terzo indipendente. In ogni caso, lo Statuto non contemplerebbe tale espressione.

    Lo Statuto della Corte dovrebbe essere interpretato nel senso che ogni parte e ogni persona giuridica sono libere di scegliere il loro rappresentante.


    (1)  Sentenza del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte, C-174/96 P, EU:C:1996:473, punto 11; sentenza del 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlamento, C-502/06 P, non pubblicata; EU:C:2007:696, punto 11; sentenza del 29 settembre 2010, EREF/Commissione, C-74/10 P e C-75/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:557, punto 54.

    (2)  Sentenza dell’8 dicembre 1999, Euro-Lex/UAMI [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, punto 29; sentenza del 13 gennaio 2005, Suivida/Commissione, T-184/04, EU:T:2005:7, punto 10; sentenza del 30 novembre 2012, Activa Preferentes/Consiglio, T-437/12, non pubblicata, EU:T:2012:638, punto 7.


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