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Document 62016CN0417
Case C-417/16 P: Appeal brought on 27 July 2016 by August Storck KG against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 10 May 2016 in Case T-806/14: August Storck KG v European Union Intellectual Property Office
Causa C-417/16 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dall’August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-806/14, August Storck KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Causa C-417/16 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dall’August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-806/14, August Storck KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
GU C 428 del 21.11.2016, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 428/3 |
Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dall’August Storck KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-806/14, August Storck KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-417/16 P)
(2016/C 428/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr, P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016, causa T-806/14; |
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO nel procedimento R0644/2014-5 e, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale se necessario; |
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condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
I. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) — Applicazione di criteri errati.
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II. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Mancata applicazione del principio di specialità.
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(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).