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Document 62016CN0326
Case C-326/16 P: Appeal brought on 9 July 2016 by LL against the order of the General Court (Seventh Chamber) made on 19 April 2016 in Case T-615/15 LL v European Parliament
Causa C-326/16 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2016 dal LL avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-615/15, LL/Parlamento europeo
Causa C-326/16 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2016 dal LL avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-615/15, LL/Parlamento europeo
GU C 343 del 19.9.2016, p. 25–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 343/25 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2016 dal LL avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-615/15, LL/Parlamento europeo
(Causa C-326/16 P)
(2016/C 343/38)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Parte ricorrente: LL (rappresentante: J. Petrulionis, advokatas)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni della parte ricorrente
— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 19 aprile 2016 nella causa T-615/15, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento posposto dalla parte ricorrente avverso, in primo luogo, la decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 aprile 2014, con cui le si chiedeva la restituzione dell’indennità di assistenza parlamentare ad essa corrisposta erroneamente, e in secondo luogo, la nota di addebito n. 2014-575 del 5 maggio 2014; |
— |
Rinviare la causa per un nuovo esame. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Nell’emanare l’ordinanza, il Tribunale dell’Unione europea non ha esaminato e valutato in maniera approfondita, corretta, completa e obbiettiva tutte le prove documentali presentate con il ricorso e che erano rilevanti per definire in modo opportuno ed esatto i termini per proporre ricorso, con il risultato che nell’ordinanza sono state tratte conclusioni contrarie alla documentazione nel fascicolo e alle disposizioni legali richiamate specificamente nell’impugnazione, tra le quali: il fatto che «l’azione era stata promossa più di 17 mesi dopo l’ultima data», «(…) la parte ricorrente non ha dato prova né ha mai fatto riferimento alla sussistenza di (…) circostanze che avrebbero permesso di derogare ai termini in questione sulla base del secondo paragrafo dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea (…)» e «(…) il ricorso, a causa della sua tardività, va respinto (…)». |
2. |
Nell’ordinanza, il Tribunale non ha correttamente applicato l’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha violato inoltre l’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e non ha correttamente valutato le condizioni di applicabilità dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea:
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3. |
Nell’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale e su tale base ha deciso con l’ordinanza di non procedere e di respingere il ricorso;
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4. |
L’ordinanza del Tribunale ha violato il diritto della parte ricorrente ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, previsti dall'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l’ordinanza del Tribunale ha illegittimamente ed erroneamente respinto il ricorso sulla base dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura come manifestamente irricevibile in base alla presunzione che fosse fuori dai termini e non ha esaminato nella sostanza il ricorso, né gli argomenti e le richieste ivi contenute. |
5. |
Con l’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale): con l’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente respinto il ricorso sulla base dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura e conseguentemente ha anche erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale. Dopo che l’ordinanza del Tribunale è stata annullata e la causa è stata rinviata in primo grado per un nuovo esame, la questione della ripartizione delle spese deve essere nuovamente definita nella decisione finale del Tribunale e, qualora venisse accolto il ricorso, il convenuto, il Parlamento europeo, dovrebbe essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla parte ricorrente (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale). |