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Document 62016CN0326

    Causa C-326/16 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2016 dal LL avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-615/15, LL/Parlamento europeo

    GU C 343 del 19.9.2016, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 343/25


    Impugnazione proposta il 9 luglio 2016 dal LL avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-615/15, LL/Parlamento europeo

    (Causa C-326/16 P)

    (2016/C 343/38)

    Lingua processuale: il lituano

    Parti

    Parte ricorrente: LL (rappresentante: J. Petrulionis, advokatas)

    Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

    Conclusioni della parte ricorrente

    Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 19 aprile 2016 nella causa T-615/15, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento posposto dalla parte ricorrente avverso, in primo luogo, la decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 aprile 2014, con cui le si chiedeva la restituzione dell’indennità di assistenza parlamentare ad essa corrisposta erroneamente, e in secondo luogo, la nota di addebito n. 2014-575 del 5 maggio 2014;

    Rinviare la causa per un nuovo esame.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Nell’emanare l’ordinanza, il Tribunale dell’Unione europea non ha esaminato e valutato in maniera approfondita, corretta, completa e obbiettiva tutte le prove documentali presentate con il ricorso e che erano rilevanti per definire in modo opportuno ed esatto i termini per proporre ricorso, con il risultato che nell’ordinanza sono state tratte conclusioni contrarie alla documentazione nel fascicolo e alle disposizioni legali richiamate specificamente nell’impugnazione, tra le quali: il fatto che «l’azione era stata promossa più di 17 mesi dopo l’ultima data», «(…) la parte ricorrente non ha dato prova né ha mai fatto riferimento alla sussistenza di (…) circostanze che avrebbero permesso di derogare ai termini in questione sulla base del secondo paragrafo dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea (…)» e «(…) il ricorso, a causa della sua tardività, va respinto (…)».

    2.

    Nell’ordinanza, il Tribunale non ha correttamente applicato l’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha violato inoltre l’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e non ha correttamente valutato le condizioni di applicabilità dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea:

    poiché la parte ricorrente, in qualità di ex deputato al Parlamento europeo, era in disaccordo con la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo (e con la nota di addebito emessa su tale base) e la riteneva infondata, ha esercitato i suoi diritti e soddisfatto i requisiti dell’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, depositando un reclamo avverso tale decisione prima presso i Questori e poi presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo;

    è stato solamente successivamente, quando il 10 settembre 2015 la parte ricorrente ha ricevuto una email da un rappresentante del Parlamento europeo e con essa, tra gli altri documenti, la lettera definitiva n. 311354 del 26 giugno 2015 del Presidente del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 72(3) delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, che è sorto il diritto della parte ricorrente di adire il Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo e della nota di addebito emessa su tale base;

    più specificamente è stato nel giorno in cui ha ricevuto la lettera definitiva n. 311354 del 26 giugno 2015 del Presidente del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 72(3) delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, vale a dire il 10 settembre 2015, che, in base al sesto paragrafo dell’articolo 263 del TFUE, è cominciato a decorrere il termine dei due mesi entro il quale la parte ricorrente poteva proporre dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo e la nota di addebito emessa su tale base.

    alla luce di quanto esposto e in applicazione del sesto paragrafo dell’articolo 263 del TFUE, il termine per proporre ricorso dinanzi al Tribunale è scaduto il 10 dicembre 2015. Il ricorso è pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2015. Questo significa che il termine di due mesi per proporre ricorso, previsto dal sesto paragrafo dell’articolo 263 del TFUE, non è stato disatteso e il ricorso non è stato proposto fuori dai termini;

    nell’ordinanza, il Tribunale non ha valutato tutti i documenti e le circostanze richiamate o le disposizioni di cui all’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, disposizioni che il ricorrente ha rispettato e sulla base delle quali ha proposto un ricorso avverso la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo e la nota di addebito con procedimento precontenzioso;

    con l’ordinanza, il Tribunale non soltanto ha violato i diritti e gli interessi della parte ricorrente, ma ha anche applicato erroneamente l’articolo 263 TFUE, e per di più ha violato l’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo;

    inoltre, nell’ordinanza, il Tribunale ha concluso erroneamente e senza alcun fondamento che non era possibile applicare l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia. L’applicazione di un procedimento precontenzioso alla controversia, la condotta attiva, attenta, rispettosa e coscienziosa della parte ricorrente, la data in cui i documenti sono stati ricevuti e altre circostanze confermano che nel caso di specie, anche se venisse deciso che il termine per proporre un ricorso era scaduto, tale termine dovrebbe essere rinnovato in quanto disatteso per ragioni importanti, obbiettive e giustificabili, quali il rispetto della procedura di cui all’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (primo paragrafo dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia). La parte ricorrente non poteva sapere che l’osservanza della procedura obbligatoria prevista all’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo poteva condurre al decadimento dal suo diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale (secondo paragrafo dell’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia). Va notato che nel ricorso la parte ricorrente ha anche sollevato la questione di sapere se le decisioni dei Questori e dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, adottate ai sensi dell’articolo 72 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, erano giustificate e legittime.

    3.

    Nell’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale e su tale base ha deciso con l’ordinanza di non procedere e di respingere il ricorso;

    nell’ordinanza, il Tribunale ha fondato l’applicazione dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura sulla mera circostanza e motivo che il ricorso era stato proposto fuori dai termini, vale a dire, dopo la scadenza del termine previsto dal sesto paragrafo dell’articolo 263 TFUE;

    è stato dimostrato nel ricorso che il termine previsto dal sesto paragrafo dell’articolo 263 TFUE per proporre ricorso non era scaduto e, quindi, con l’ordinanza il Tribunale ha erroneamente ed illegittimamente respinto il ricorso;

    nel caso di specie, non ricorrono le basi e le condizioni per l’applicazione dell’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorso era stato depositato prima che fosse scaduto il termine previsto dal sesto paragrafo dell’articolo 263 TFUE e non può dunque essere ritenuto manifestamente irricevibile. Nel caso di specie, il Tribunale ha violato l’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale applicandolo in maniera erronea e illegittima.

    4.

    L’ordinanza del Tribunale ha violato il diritto della parte ricorrente ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, previsti dall'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l’ordinanza del Tribunale ha illegittimamente ed erroneamente respinto il ricorso sulla base dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura come manifestamente irricevibile in base alla presunzione che fosse fuori dai termini e non ha esaminato nella sostanza il ricorso, né gli argomenti e le richieste ivi contenute.

    5.

    Con l’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale):

    con l’ordinanza, il Tribunale ha erroneamente respinto il ricorso sulla base dell’articolo 126 del suo Regolamento di procedura e conseguentemente ha anche erroneamente deciso che la parte ricorrente dovesse sopportare le proprie spese dinanzi al Tribunale. Dopo che l’ordinanza del Tribunale è stata annullata e la causa è stata rinviata in primo grado per un nuovo esame, la questione della ripartizione delle spese deve essere nuovamente definita nella decisione finale del Tribunale e, qualora venisse accolto il ricorso, il convenuto, il Parlamento europeo, dovrebbe essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla parte ricorrente (articolo 133 e articolo 134(1) del Regolamento di procedura del Tribunale).


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