Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0433

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2017.
    Bayerische Motoren Werke AG contro Acacia Srl.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
    Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli 81 e 82 – Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione – Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio.
    Causa C-433/16.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:550

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    13 luglio 2017 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articoli 81 e 82 – Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione – Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio»

    Nella causa C‑433/16,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 5 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2016, nel procedimento

    Bayerische Motoren Werke AG

    contro

    Acacia Srl,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Bayerische Motoren Werke AG, da L. Trevisan e G. Cuonzo, avvocati;

    per l’Acacia Srl, da F. Munari, A. Macchi e M. Esposito, avvocati;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e M. Santoro, avvocati dello Stato;

    per la Commissione europea, da C. Cattabriga e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bayerische Motoren Werke AG (in prosieguo: la «BMW»), con sede in Monaco di Baviera (Germania), e l’Acacia Srl, con sede in Eboli (Italia), in merito alla determinazione del giudice competente a conoscere di un’azione proposta dall’Acacia nei confronti della BMW.

    Contesto normativo

    Regolamento n. 44/2001

    3

    Il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»). Lo stesso regolamento è stato a sua volta sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, di tale ultimo regolamento, esso «si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».

    4

    Il capo II del regolamento n. 44/2001 era intitolato «Competenza» e conteneva dieci sezioni.

    5

    La sezione 1 di tale capo era intitolata «Disposizioni generali» e conteneva segnatamente l’articolo 2 del suddetto regolamento. Tale articolo riprendeva sostanzialmente i termini dell’articolo 2 della convenzione di Bruxelles e stabiliva, al suo paragrafo 1:

    «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

    6

    La sezione 2 del suddetto capo del regolamento n. 44/2001, intitolata «Competenze speciali», conteneva segnatamente l’articolo 5 di quest’ultimo. Tale articolo riprendeva sostanzialmente i termini dell’articolo 5 della convenzione di Bruxelles e recitava:

    «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    (...)

    3)

    in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

    (...)».

    7

    La sezione 6 dello stesso capo del regolamento n. 44/2001 recava il titolo «Competenze esclusive» ed era costituita dall’articolo 22 di tale regolamento. Detto articolo riprendeva sostanzialmente i termini dell’articolo 16 della convenzione di Bruxelles e aveva il seguente tenore letterale:

    «Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

    (...)

    4)

    in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

    (...)».

    8

    La sezione 7 del capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Proroga di competenza», conteneva gli articoli 23 e 24 di tale regolamento.

    9

    L’articolo 23, paragrafo 1, del suddetto regolamento corrispondeva sostanzialmente all’articolo 17 della convenzione di Bruxelles e recitava:

    «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. (...)

    (...)».

    10

    L’articolo 24 dello stesso regolamento riprendeva sostanzialmente i termini dell’articolo 18 della convenzione di Bruxelles e aveva il seguente tenore letterale:

    «Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

    11

    La sezione 9 del capo II del regolamento n. 44/2001 era intitolata «Litispendenza e connessione» e conteneva segnatamente l’articolo 27 del suddetto regolamento. Tale articolo recitava:

    «1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

    2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

    12

    Tale sezione 9 conteneva altresì l’articolo 28 dello stesso regolamento, il quale aveva il seguente tenore letterale:

    «1.   Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

    2.   Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

    3.   Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

    13

    Il capo VII del regolamento n. 44/2001 recava il titolo «Relazioni con gli altri atti normativi». Esso conteneva segnatamente l’articolo 67 di tale regolamento, il quale aveva il seguente tenore letterale:

    «Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti».

    Regolamento n. 6/2002

    14

    L’articolo 19 del regolamento n. 6/2002 fa parte del titolo II «Diritto dei disegni e modelli» del regolamento stesso. Tale articolo è intitolato «Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario» e recita, al suo paragrafo 1:

    «Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».

    15

    Il titolo IX di tale regolamento è intitolato «Competenza e procedura nelle azioni giudiziarie relative a disegni o modelli comunitari». Tale titolo contiene segnatamente gli articoli da 79 a 82 del suddetto regolamento.

    16

    Con il titolo «Applicazione della [convenzione di Bruxelles]», l’articolo 79 dello stesso regolamento dispone:

    «1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai procedimenti concernenti disegni o modelli comunitari (...) si applica la [convenzione di Bruxelles].

    (...)

    3.   Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all’articolo 81:

    a)

    non si applicano gli articoli 2 e 4, l’articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 24 della [convenzione di Bruxelles];

    b)

    si applicano gli articoli 17 e 18 della [convenzione di Bruxelles] entro i limiti previsti dall’articolo 82, paragrafo 4, del presente regolamento;

    (...)».

    17

    L’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, intitolato «Tribunali dei disegni e modelli comunitari», ha il seguente tenore letterale:

    «Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».

    18

    Ai sensi dell’articolo 81 di tale regolamento, intitolato «Competenza in tema di contraffazione e nullità»:

    «I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

    a)

    per le azioni in tema di contraffazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di disegni o modelli comunitari;

    b)

    per le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o modello comunitario, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

    c)

    per le azioni di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati;

    d)

    per le domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari proposte nei procedimenti di cui alla lettera a)».

    19

    L’articolo 82 del suddetto regolamento, intitolato «Competenza internazionale», recita:

    «1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della [convenzione di Bruxelles] applicabili in forza dell’articolo 79, i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali di cui all’articolo 81 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

    2.   Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

    3.   Se né il convenuto né l’attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, tali procedimenti sono proposti dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’Ufficio [dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)].

    4.   Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3:

    a)

    si applica l’articolo 17 della [convenzione di Bruxelles] se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari;

    b)

    si applica l’articolo 18 della [convenzione di Bruxelles] se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari.

    5.   I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81, lettere a) e d), possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso».

    20

    L’articolo 110, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che fa parte del titolo XII «Disposizioni finali» del regolamento, reca il titolo «Disposizione transitoria» e recita:

    «Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    21

    L’Acacia produce e commercializza cerchi in lega per ruote di automobili. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, tali cerchi sono repliche di cerchi in lega prodotti da costruttori di automobili e sono commercializzati con il marchio WSP Italy, laddove la sigla WSP significa «Wheels Spare Parts» (in prosieguo: i «cerchi replica»).

    22

    Nei limiti in cui i cerchi prodotti dai costruttori di automobili sono registrati come disegni o modelli comunitari, l’Acacia ritiene che i suoi cerchi replica rientrino nella «clausola di riparazione» prevista all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

    23

    Con atto introduttivo, asseritamente notificato il 21 gennaio 2013, l’Acacia ha citato in giudizio la BMW dinanzi al Tribunale di Napoli (Italia) al fine di ottenere una sentenza di accertamento negativo di contraffazione di disegni e modelli comunitari registrati di cui è titolare la BMW riguardanti cerchi in lega per ruote di automobili, nonché l’accertamento di atti di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale da parte della BMW. L’Acacia ha altresì chiesto che fosse inibito alla BMW di porre in essere azioni di disturbo del mercato dei cerchi replica.

    24

    La BMW si è costituita in giudizio depositando una comparsa di risposta dinanzi al suddetto giudice. In tale comparsa, essa ha sollevato, in via preliminare, talune eccezioni fondate sull’inesistenza o sulla nullità della notifica dell’atto introduttivo della causa nonché della procura dell’Acacia. In via subordinata, ma ancora in via preliminare, la BMW ha altresì eccepito l’incompetenza dei giudici italiani. In via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi di rigetto di tali eccezioni, essa ha chiesto che fossero respinte le domande dell’Acacia in quanto infondate in fatto e in diritto.

    25

    In tale comparsa di risposta, la BMW ha segnatamente esposto quanto segue:

    «BMW (...) come mera conseguenza processuale al materiale ricevimento di un atto che si dichiara avere valore giudiziario, per non incorrere nel rischio di essere dichiarata ingiustamente contumace, deposita il presente atto al solo fine di eccepire l’inesistenza della notifica eseguita dall’[Acacia], nonché, per il denegatissimo caso che il Tribunale dovesse ritenere che un giudizio sia stato validamente introdotto, la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell’azione promossa da Acacia in favore di quella del giudice tedesco».

    26

    Durante l’udienza tenutasi il 27 maggio 2014, il Tribunale di Napoli ha concesso alle parti i termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali.

    27

    Il 3 ottobre 2014, la BMW ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, ovvero la Corte suprema di cassazione (Italia), un ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione con riferimento alla causa ancora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli. Essa ha ribadito la propria posizione secondo la quale i giudici italiani non sono competenti a conoscere dell’azione proposta dall’Acacia. Quest’ultima, a sua volta, ritiene che la competenza dei giudici italiani sia stata tacitamente accettata dalla BMW, atteso che essa, dopo aver sollevato dinanzi al Tribunale di Napoli l’eccezione fondata sull’inesistenza o sulla nullità dell’atto introduttivo e della procura dell’Acacia, ha sollevato l’eccezione di incompetenza dei giudici italiani solo in via subordinata.

    28

    Il 4 marzo 2015, il procuratore generale presso il giudice del rinvio ha presentato le proprie conclusioni proponendo a quest’ultimo di dichiarare l’incompetenza dei giudici italiani.

    29

    Alla luce di tali considerazioni, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento [n. 44/2001], la proposizione della contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, effettuata in via pregiudiziale ma subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito, prima, comunque, delle questioni di merito, possa interpretarsi come accettazione della giurisdizione o meno;

    2)

    se la mancata previsione da parte dell’articolo 82, paragrafo 4, del regolamento [n. 6/2002] di fori alternativi per le controversie in tema di accertamento negativo rispetto a quello del convenuto di cui all’articolo 82, paragrafo 1, dello stesso regolamento debba interpretarsi nel senso che ciò implica l’attribuzione di una competenza esclusiva riguardo a queste ultime;

    3)

    se, ai fini di dirimere [la seconda questione], occorra peraltro correlarsi con l’interpretazione delle norme in tema di competenza esclusiva del regolamento [n. 44/2001], in particolare con quella di cui all’articolo 22, che stabilisce le ipotesi di siffatta competenza tra le quali è inclusa quella in materia di registrazione e nullità dei brevetti, marchi e disegni ma non anche le controversie in materia di accertamento negativo, nonché con quella di cui all’articolo 24 che prevede la possibilità dell’accettazione di un diverso foro da parte del convenuto oltre che nei casi in cui la competenza del giudice risulta da altre disposizioni del regolamento, con conseguente fissazione della competenza del giudice adito dall’attore;

    4)

    se l’orientamento espresso con la sentenza (...) del 25 ottobre 2012, [Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664)], in tema di applicabilità dell’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] rivesta o meno un carattere generale ed assoluto applicabile ad ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito ivi compreso quello di accertamento negativo della contraffazione in tema di disegni comunitari e, quindi, se nella fattispecie in esame trovi applicazione il foro di cui all’articolo 81 del regolamento [n. 6/2002] ovvero quello di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] o se è rimesso all’attore optare per l’una o l’altra delle giurisdizioni possibili;

    5)

    se, nel caso in cui domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale vengano proposte nell’ambito di una controversia in tema di disegni comunitari alla quale sono connesse, in quanto il loro accoglimento presuppone il preventivo accoglimento della domanda di accertamento negativo, le stesse possano essere o meno trattate congiuntamente a quest’ultima innanzi al medesimo giudice secondo una interpretazione estensiva dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento [n. 44/2001];

    6)

    se le due azioni di cui [alla questione precedente] costituiscano una fattispecie di illecito civile e se, in caso di risposta affermativa, le stesse possano incidere in ordine alla applicabilità al caso di specie del regolamento [n. 44/2001] (articolo 5, punto 3) o del regolamento [n. 6/2002] per quanto concerne la competenza giurisdizionale».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    30

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’eccezione di incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, può essere considerata un’accettazione della competenza del giudice adito, conducendo così a una proroga di competenza in forza di tale articolo.

    31

    A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che l’articolo 24, primo periodo, del regolamento n. 44/2001 detta una regola di competenza fondata sulla costituzione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni di tale regolamento. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il giudice sia stato adito in violazione delle disposizioni di detto regolamento e implica che la costituzione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito e, quindi, quale proroga della sua competenza (sentenze del 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, EU:C:2010:290, punto 21, nonché del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 34).

    32

    Dall’altro, l’articolo 24, secondo periodo, di tale regolamento prevede talune eccezioni alla regola prevista nel primo periodo dello stesso articolo. Tale secondo periodo stabilisce, segnatamente, che la proroga tacita di competenza del giudice adito è esclusa nel caso in cui il convenuto sollevi un’eccezione di incompetenza, esprimendo in tal modo la propria volontà di non accettare la competenza di detto giudice (sentenze del 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, EU:C:2010:290, punto 22, nonché del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 35).

    33

    Facendo riferimento alla propria giurisprudenza relativa all’articolo 18 della convenzione di Bruxelles, disposizione sostanzialmente identica all’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, la Corte ha già dichiarato che la contestazione della competenza del giudice adito impedisce la proroga qualora la parte ricorrente e il giudice adito siano messi in grado di comprendere, fin dal primo atto difensivo del convenuto, che esso mira a negare la competenza. Lo stesso vale nel caso in cui il primo atto difensivo contenga, oltre alla contestazione della competenza del giudice adito, domande riguardanti il merito della controversia (sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Di conseguenza, il fatto che il convenuto contesti senza ambiguità, nel suo primo atto difensivo, la competenza del giudice adito impedisce la proroga di competenza di cui all’articolo 24, primo periodo, del regolamento n. 44/2001; è irrilevante che tale contestazione sia o meno l’unico oggetto del suddetto primo atto difensivo.

    35

    Nel caso di specie, il fatto che, nel suo primo atto difensivo dinanzi al Tribunale di Napoli, la BMW abbia contestato non solo la competenza di tale giudice, ma anche la regolarità della notifica dell’atto di citazione e della procura dell’avvocato dell’Acacia, non altera in nulla il fatto, del resto non contestato, che la BMW ha contestato espressamente e senza la minima ambiguità la competenza del suddetto giudice in tale atto difensivo. Come ricordato ai punti 32 e 33 della presente sentenza, l’articolo 24, secondo periodo, del regolamento n. 44/2001 è diretto a impedire la proroga di competenza nel caso in cui il convenuto esprima, fin dal suo primo atto difensivo, la propria volontà di non accettare la competenza del giudice adito. Tale disposizione non può quindi essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito è stata chiaramente sollevata in limine litis, tale contestazione esplicita della competenza debba essere considerata, come sostiene l’Acacia, un’accettazione tacita di tale competenza in quanto la suddetta eccezione è stata sollevata solo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate in limine litis.

    36

    Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un’accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.

    Sulla seconda e sulla terza questione

    37

    Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione previste all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento possono essere proposte, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, solo dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro.

    38

    A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che, nonostante il principio dell’applicazione del regolamento n. 44/2001 alle azioni in giudizio riguardanti un disegno o un modello comunitario, l’applicazione di talune disposizioni di tale regolamento ai procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande di cui all’articolo 81 del regolamento n. 6/2002 è esclusa in forza dell’articolo 79, paragrafo 3, di tale ultimo regolamento.

    39

    Tenuto conto di tale esclusione, la competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari previsti all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 a conoscere delle azioni delle domande di cui all’articolo 81 di quest’ultimo risulta dalle regole previste direttamente da tale regolamento, le quali hanno natura di lex specialis rispetto alle regole stabilite dal regolamento n. 44/2001 (v., per analogia, sentenze del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 27, e del 18 maggio 2017, Hummel Holding, C‑617/15, EU:C:2017:390, punto 26).

    40

    Risulta inoltre dallo stesso tenore letterale dell’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, disposizioni, queste ultime, che hanno sostituito gli articoli 17 e 18 della convenzione di Bruxelles.

    41

    Infine, salvo i casi di litispendenza e connessione, non vi è alcuna regola di competenza giurisdizionale, contenuta in una disposizione del regolamento n. 6/2002 diversa dall’articolo 82 di quest’ultimo o in una disposizione del regolamento n. 44/2001 diversa dagli articoli 23 o 24 di quest’ultimo, che possa essere applicata alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, sulla rilevanza del quale si interroga il giudice del rinvio, si deve osservare che l’applicazione di tale disposizione, la quale ha sostituito l’articolo 16, punto 4, della convenzione di Bruxelles, ai procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81 del regolamento n. 6/2002, è esclusa in forza dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.

    42

    Occorre pertanto rispondere alla seconda e alla terza questione che l’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

    Sulla quarta questione

    43

    Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 possa essere applicata alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

    44

    A tal riguardo, è sufficiente rilevare che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ha sostituito l’articolo 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e che l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81 del regolamento n. 6/2002 è esclusa dall’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.

    45

    La sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C‑133/11, EU:C:2012:664), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio, è stata pronunciata in una causa che non riguardava disegni o modelli comunitari. Pertanto, tale giurisprudenza non contraddice affatto la regola di esclusione contenuta nel suddetto articolo 79, paragrafo 3, lettera a).

    46

    Occorre quindi rispondere alla quarta questione che la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

    Sulla quinta e sulla sesta questione

    47

    Con la quinta e la sesta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se rientrino nell’ambito di applicazione della regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, o nel regime di competenza istituito dal regolamento n. 6/2002, le domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione. Qualora la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 fosse applicabile a tali domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale, lo stesso giudice si interroga, inoltre, sulla possibilità di accogliere un’interpretazione «estensiva» delle regole in materia di connessione previste dall’articolo 28 del regolamento n. 44/2001, secondo la quale sarebbe consentito alla ricorrente adire il tribunale eventualmente competente sul piano internazionale a conoscere delle suddette domande sulla base del citato articolo 5, punto 3, non solo con tali domande, ma altresì con la menzionata azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione del disegno o del modello comunitario.

    48

    Per quanto riguarda la possibilità di applicare la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 in un procedimento come quello principale, risulta dalle questioni pregiudiziali nonché dai chiarimenti contenuti nell’ordinanza di rinvio che tale procedimento è caratterizzato dalla circostanza che solo una decisione preventiva quanto alla fondatezza dell’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002 consentirà di determinare se le domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale potranno, eventualmente, essere accolte.

    49

    A tal riguardo, occorre considerare che, qualora le domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale siano proposte sulla scia di un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o un modello comunitario e contestino sostanzialmente al titolare di tale disegno o modello di opporsi alla produzione, da parte di colui che agisce per l’accertamento dell’insussistenza di una contraffazione, di repliche del suddetto disegno o modello, la determinazione del giudice competente deve fondarsi, per l’intera controversia, sul regime di competenza istituito dal regolamento n. 6/2002, come interpretato in risposta alle questioni pregiudiziali, dalla prima alla quarta.

    50

    Invero, in una situazione siffatta, tali domande sono fondate sostanzialmente sull’argomento dedotto nell’ambito dell’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione, secondo il quale la produzione di repliche non rappresenta una contraffazione, di modo che il titolare del disegno o modello comunitario deve accettare la concorrenza derivante da tali repliche. In tali circostanze, determinare il giudice competente sulla base della regola prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 pregiudicherebbe l’effetto utile dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, il quale è diretto precisamente a escludere l’applicazione di tale regola per quanto riguarda, segnatamente, le controversie tra i produttori di repliche e i titolari di disegni o modelli comunitari che riguardano il problema di sapere se il titolare del disegno o del modello comunitario di cui trattasi possa far cessare la produzione delle repliche in questione.

    51

    Alla luce di quanto precede, non occorre esaminare le questioni di cui trattasi nella parte in cui esse riguardano l’interpretazione dell’articolo 28 del regolamento n. 44/2001.

    52

    Occorre quindi rispondere alla quinta e alla sesta questione che la regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione.

    Sulle spese

    53

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un’accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.

     

    2)

    L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

     

    3)

    La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

     

    4)

    La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione.

     

    Ilešič

    Prechal

    Rosas

    Toader

    Jarašiūnas

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2017.

    Il cancelliere

    A. Calot Escobar

    Il presidente della Seconda Sezione

    M. Ilešič


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

    Top