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Document 62016CJ0347

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017.
Balgarska energiyna borsa AD (BEB) contro Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 101 e 102 TFUE – Direttiva 2009/72/CE – Articoli 9, 10, 13 e 14 – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 3 – Regolamento (UE) n. 1227/2011 – Articolo 2, punto 3 – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 1, paragrafo 3 – Certificazione e designazione di un gestore di sistemi di trasmissione indipendente – Limitazione del numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale.
Causa C-347/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:816

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 101 e 102 TFUE – Direttiva 2009/72/CE – Articoli 9, 10, 13 e 14 – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 3 – Regolamento (UE) n. 1227/2011 – Articolo 2, punto 3 – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 1, paragrafo 3 – Certificazione e designazione di un gestore di sistemi di trasmissione indipendente – Limitazione del numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale»

Nella causa C‑347/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), con decisione del 3 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2016, nel procedimento

Balgarska energiyna borsa AD (BEB)

contro

Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), da I. Ivanov, in qualità di agente;

per il governo bulgaro, da E. Petranova e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da O. Beynet e P. Mihaylova, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione di diverse disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU 2011, L 326, pag. 1), del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24), e degli articoli 101 e 102 TFUE.

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Balgarska energiyna borsa AD (BEB), società di diritto bulgaro, e la Komisiyata za energiyno i vodno regulirane (commissione per la regolamentazione dell’energia e delle risorse idriche, Bulgaria) (in prosieguo: la «KEVR»), vertente sul diniego da parte di quest’ultima di concedere alla prima una licenza per attività di trasmissione di energia elettrica, di coordinamento del gruppo di bilanciamento e quale gestore di sistemi di trasmissione indipendente.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2009/72

3

I considerando 9, 11, 12, 16, 17 e 19 della direttiva 2009/72 enunciano quanto segue:

«(9)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(…)

(11)

Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti (…).

(12)

Qualsiasi sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace e non dovrebbe creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo eccessivamente oneroso.

(…)

(16)

L’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistemi indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(17)

Quando, il 3 settembre 2009, l’impresa proprietaria di un sistema di trasmissione fa parte di un’impresa integrata verticalmente, è opportuno pertanto dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

(…)

(19)

La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori di mercato e l’integrazione dei mercati dell’elettricità. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasporto indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori del sistema di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasmissione dovrebbe, tra l’altro, essere altresì assicurata mediante taluni periodi “di riflessione” durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione (…)».

4

L’articolo 2 della direttiva 2009/72, intitolato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

4.

“gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

(…)».

5

Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/72, intitolato «Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione»:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

b)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;

c)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; e

d)

la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

(…)

8.   Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)

designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’articolo 13; oppure

b)

si conforma alle disposizioni del capo V.

(…)».

6

L’articolo 10 della direttiva 2009/72, intitolato «Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione», prevede quanto segue:

«1.   Prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione, essa è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del [regolamento n. 714/2009].

2.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione descritta di seguito, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(…)».

7

L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Gestore di sistemi indipendente», prevede al suo paragrafo 1:

«Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1 e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all’approvazione della Commissione».

8

L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione», prevede al suo paragrafo 1:

«Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente un proprietario del sistema di trasmissione che fa parte di un’impresa verticalmente integrata è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione».

9

Il capo V della direttiva 2009/72, che include gli articoli da 17 a 23 di quest’utima, riguarda il «Gestore di trasmissione indipendente».

10

L’articolo 47 di detta direttiva, intitolato «Relazione», prevede, al paragrafo 3:

«Entro il 3 marzo 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, nel quadro della valutazione generale, una relazione specifica dettagliata che permette di valutare in che misura i requisiti in materia di separazione di cui al capo V sono riusciti ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione usando come parametro la separazione effettiva ed efficace».

Il regolamento n. 714/2009

11

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 714/2009, intitolato «Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione»:

«1.   La Commissione esamina qualsiasi notifica di una decisione in materia di certificazione da parte di un gestore di sistemi di trasmissione di cui all’articolo 10, paragrafo 6 della [direttiva 2009/72] non appena l’abbia ricevuta. Entro due mesi dal giorno di ricezione di tale notifica, la Commissione esprime il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l’articolo 10, paragrafo 2 o l’articolo 11, e l’articolo 9 della [direttiva 2009/72].

Nel preparare il parere di cui al primo comma, la Commissione può chiedere all’Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di altri due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i periodi di cui al primo e al secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’autorità di regolamentazione.

2.   Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l’autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell’autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

(…)».

Il regolamento n. 1227/2011

12

Il considerando 3 del regolamento n. 1227/2011 enuncia quanto segue:

«Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il gruppo dei regolatori europei per l’elettricità e il gas hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell’elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell’energia che prevenga gli abusi di mercato e tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti».

13

L’articolo 2 del regolamento n. 1227/2011, dal titolo «Definizioni», recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

3)

“tentata manipolazione del mercato”:

a)

concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

i)

fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

ii)

fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

iii)

utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o

b)

diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

(…)».

Il regolamento 2015/1222

14

L’articolo 1 del regolamento 2015/1222, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», dispone, al suo paragrafo 3, quanto segue:

«Negli Stati membri in cui sono presenti più gestori dei sistemi di trasmissione, il presente regolamento si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione operanti nello Stato membro in questione. Se un gestore di sistema di trasmissione non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più gestori di sistemi di trasmissione specifici diversi».

Diritto bulgaro

15

Conformemente all’articolo 21, punto 1, dello Zakon za Energetikata (legge sull’energia elettrica; in prosieguo: lo «ZE»), la KEVR rilascia licenze per la trasmissione di energia elettrica.

16

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 27, dello ZE, la KEVR certifica i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica quanto al rispetto dei requisiti di indipendenza, controlla la loro conformità a questi ultimi e provvede alle relative notifiche alla Commissione europea.

17

Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, punto 2, dello ZE, l’attività di trasmissione di energia elettrica è subordinata al rilascio di una licenza.

18

Secondo l’articolo 43, paragrafo 1, punto 1, dello ZE, una sola licenza è rilasciata sul territorio nazionale per la trasmissione di energia elettrica.

19

L’ottavo capo «a» dello ZE stabilisce le regole applicabili alla certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e agli investimenti.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Dalla decisione di rinvio risulta che, il 27 dicembre 2013, la BEB ha presentato alla KEVR una domanda per il rilascio di una licenza per la «trasmissione di energia elettrica e la coordinazione del gruppo di bilanciamento, quale gestore di sistemi di trasmissione indipendente».

21

Poiché tale domanda è stata oggetto di una decisione implicita di rigetto, la BEB ha adito, il 24 aprile 2014, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) con un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.

22

Con sentenza del 9 giugno 2015, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) ha annullato detta decisione, per vizio di motivazione.

23

In esecuzione di tale sentenza, la KEVR ha respinto, con decisione del 6 ottobre 2015, la domanda presentata dalla BEB il 27 dicembre 2013, in quanto irricevibile nella sua totalità.

24

La KEVR ha considerato, in sostanza, che conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, punto 1, dello ZE, soltanto una licenza poteva essere rilasciata per l’esercizio dell’attività di trasmissione di energia elettrica in Bulgaria. Orbene, con una decisione del 18 dicembre 2013, la KEVR aveva rilasciato una licenza siffatta alla Elektroenergien sistemen operator EAD (in prosieguo: l’«ESO») per un periodo di 35 anni. Con riferimento all’attività di coordinazione del gruppo di bilanciamento, la KEVR ha sottolineato che i diritti e gli obblighi connessi a tale attività presupponevano l’esercizio dell’attività di trasmissione di energia elettrica. Infine, riguardo all’attività di gestore di sistemi di trasmissione indipendente, la KEVR osserva che soltanto il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica, nel caso di specie l’ESO, poteva, in forza di detta licenza, essere certificato e designato per l’esercizio di tale attività.

25

La BEB ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione della KEVR del 6 ottobre 2015.

26

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, da un lato, determinate condizioni previste all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, siano rispettate in Bulgaria e, dall’altro, se la limitazione del numero dei titolari di licenze di trasmissione di elettricità per un dato territorio sia compatibile con l’obiettivo dell’Unione europea consistente nello sviluppo di un mercato europeo dell’energia competitivo.

27

È alla luce di tali circostanze che il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) della [direttiva 2009/72] consenta che la stessa persona sia azionista unica del gestore di sistemi di trasmissione indipendente e della società, le cui attività più importanti consistono nella generazione e nella trasmissione di energia elettrica.

2.

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) della [direttiva 2009/72] consenta che la stessa persona eserciti direttamente o indirettamente il controllo sul gestore di sistemi di trasmissione indipendente e sulla società di generazione e fornitura di energia elettrica.

3.

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), della [direttiva 2009/72] consenta che la stessa persona nomini i membri del consiglio di vigilanza del gestore di sistemi di trasmissione indipendente (che elegge, a sua volta, il consiglio di amministrazione), nonché i membri del consiglio dei direttori della società di generazione e fornitura di energia elettrica.

4.

Se [la direttiva 2009/72], il [regolamento n. 714/2009], il [regolamento n. 1227/2011] e il [regolamento 2015/1222] consentano restrizioni del numero di persone cui sia concessa una licenza per la trasmissione di energia elettrica in un determinato territorio.

5.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni e [tenuto conto del fatto che], ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1, dello [ZE] sul territorio della Repubblica di Bulgaria è concessa un’unica licenza, se debba ritenersi che sussiste un conflitto di interessi ai sensi [del considerando 12] della [direttiva 2009/72].

6.

Se debba ritenersi che la norma nazionale dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1 [dello ZE], stabilendo che nel territorio nazionale sia concessa un’unica licenza per la trasmissione di energia elettrica, restringa la concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda, terza e quinta

28

Con le sue questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quinta, che occorre esaminare unitamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva 2009/72, letto in combinato disposto con il considerando 12 di quest’ultima.

29

Dalla decisione del giudice del rinvio risulta che tali questioni sono sollevate a causa dei dubbi nutriti dallo stesso circa la conformità della certificazione e designazione dell’ESO quale gestore di sistemi di trasmissione indipendente, per il sistema di trasmissione di energia elettrica della Bulgaria, ai requisiti previsti dalle disposizioni sopra menzionate.

30

Al riguardo occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 18).

31

La presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 34). Infatti, una domanda di pronuncia pregiudiziale non ha come obiettivo la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, ma mira a soddisfare la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C‑156/15, EU:C:2016:851, punto 56).

32

Nel caso di specie, risulta chiaramente dagli elementi di cui la Corte dispone, inclusa la risposta del giudice del rinvio a un quesito della Corte, che, ai fini della separazione tra la gestione del sistema di trasmissione di energia elettrica e le attività di produzione e fornitura di energia elettrica in Bulgaria, è stato istituito un gestore di sistemi di trasmissione indipendente.

33

Il diritto degli Stati membri di optare per la designazione di siffatto gestore di sistemi di trasmissione indipendente è stabilito all’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/72. Ai sensi di tale disposizione, se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo alla separazione delle strutture di proprietà. Una scelta del genere comporta, per lo Stato membro interessato, l’obbligo di conformarsi ai requisiti previsti al capo V di detta direttiva, che comprende gli articoli da 17 a 23 della stessa, relativo al gestore di sistemi di trasmissione indipendente.

34

Si deve rilevare, riguardo ai dubbi espressi dal giudice del rinvio circa l’indipendenza dell’ESO, che dai considerando 16, 17 e 19 della direttiva 2009/72 e dall’articolo 47, paragrafo 3, della stessa, risulta che i requisiti inerenti alla separazione previsti al capo V di tale direttiva sono intesi ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori di sistemi di trasmissioni rispetto alle attività di generazione e fornitura.

35

Di conseguenza, nel caso di specie, la certificazione e la designazione dell’ESO come gestore di sistemi di trasmissione indipendente per il sistema di trasmissione di energia elettrica della Bulgaria erano soggette al rispetto dei requisiti previsti agli articoli da 17 a 23 della direttiva 2009/72, e non di quelli elencati all’articolo 9, paragrafo 1, lettere da b) a d), di tale direttiva.

36

In tali condizioni, appare manifesto che le questioni sottoposte alla Corte circa l’interpretazione da dare all’articolo 9, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva 2009/72, letto in combinato disposto con il considerando 12 di quest’ultima, sono prive di pertinenza per la soluzione della controversia oggetto del procedimento principale.

37

Risulta da quanto precede che le questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quinta sono irricevibili.

Sulla quarta questione

38

Con la sua quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2009/72, il regolamento n. 714/2009, il regolamento n. 1227/2011 e il regolamento 2015/1222 autorizzino uno Stato membro a limitare il numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un dato territorio.

39

Il giudice del rinvio ha precisato, nella sua risposta a un quesito della Corte, che tale questione riguarda, segnatamente, gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72, l’articolo 3 del regolamento n. 714/2009, l’articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1227/2011, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest’ultimo, nonché l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2015/1222.

40

Anzitutto, con riferimento agli articoli 13 e 14 della direttiva 2009/72, tali disposizioni riguardano il caso in cui il sistema di trasmissione apparteneva, alla data del 3 settembre 2009, a un’impresa verticalmente integrata e lo Stato membro ha deciso di designare un gestore di sistemi indipendente, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 8, lettera a), di tale direttiva.

41

Orbene, come risulta dai punti 32 e 33 della presente sentenza, la separazione tra la gestione del sistema di trasmissione di energia elettrica e le attività di generazione e fornitura di elettricità è stata attuata in Bulgaria esercitando l’opzione prevista all’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/72, consistente nell’istituire un gestore di sistemi di trasmissione indipendente.

42

Con riferimento all’articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1227/2011, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest’ultimo, mentre tale disposizione fornisce la definizione della «tentata manipolazione del mercato», la decisione del giudice del rinvio non contiene alcuna indicazione da cui potrebbe dedursi che quest’ultimo si trova confrontato a una fattispecie simile nell’ambito del procedimento principale.

43

Inoltre, riguardo agli articoli 9 e 10 della direttiva 2009/72 e all’articolo 3 del regolamento n. 714/2009, si deve osservare che tali disposizioni, relative alla separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori di sistemi di trasmissione e alla designazione e certificazione di questi ultimi, non contengono alcuna norma sul rilascio di licenze per l’esercizio dell’attività di trasmissione di energia elettrica sul territorio degli Stati membri.

44

In effetti sembrerebbe, tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 24 della presente sentenza, che la normativa bulgara riservi al titolare dell’unica licenza rilasciata per l’esercizio dell’attività di trasmissione di energia elettrica la possibilità di essere certificato e designato come gestore di sistemi di trasmissione in Bulgaria.

45

Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 prevede che le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione di energia elettrica che sono state certificate dall’autorità nazionale di regolamentazione come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 9 di tale direttiva, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione.

46

Infatti, come risulta dal considerando 11 di detta direttiva, la separazione proprietaria implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione.

47

Tuttavia, nel caso di specie, gli elementi trasmessi alla Corte evidenziano, da un lato, che esiste un solo sistema di trasmissione di energia elettrica in Bulgaria e, dall’altro, che questo stesso sistema, che il 3 settembre 2009 apparteneva all’impresa verticalmente integrata Natsionalna elektricheska kompaniya, è divenuto da allora proprietà della ESO.

48

Pertanto, tenuto conto degli elementi di cui la Corte dispone, nulla indica che la domanda della BEB nel procedimento principale rientri nel campo di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, riguardante la certificazione e la designazione quali gestori di sistemi di trasmissione delle imprese proprietarie di un sistema di trasmissione di energia elettrica.

49

Quanto all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2015/1222, tale disposizione si limita a rinviare, in termini generali, all’ipotesi in cui diversi gestori di sistemi di trasmissione coesistono in uno Stato membro.

50

Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72, l’articolo 3 del regolamento n. 714/2009, l’articolo 2, punto 3, del regolamento n. 1227/2011, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest’ultimo, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2015/1222 non ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una normativa nazionale che limita il numero dei titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un territorio determinato.

Sulla sesta questione

51

Con la sesta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la normativa di uno Stato membro secondo cui una sola licenza è rilasciata ai fini dell’esercizio dell’attività di trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale restringa la concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE.

52

Gli articoli 101 e 102 TFUE, pur riguardando esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, nondimeno obbligano, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che instaura un dovere di collaborazione, gli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a pregiudicare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (sentenza dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 34).

53

Inoltre, sussiste una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenza dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 35).

54

Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che uno Stato membro viola i divieti sanciti dagli articoli 102 e 106, paragrafo 1, TFUE quando l’impresa cui concede diritti speciali o esclusivi è indotta, con il mero esercizio dei diritti che le sono stati attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono idonei a creare una situazione in cui l’impresa è indotta a commettere tali abusi. Tuttavia, il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, non è di per sé incompatibile con l’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2015, Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C., C‑497/12, EU:C:2015:436, punto 23).

55

In tale contesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, secondo cui incombe a quest’ultima, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte in modo da dare al giudice nazionale una risposta utile a dirimere la controversia di cui è investito (v. in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides, C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 42), occorre interpretare la sesta questione pregiudiziale nel senso che essa riguarda gli articoli 101 e 102 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

56

Tuttavia, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken,C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 17). Infatti, nell’ambito della procedura istituita all’articolo 267 TFUE, la Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione in base ai fatti ad essa indicati dal giudice nazionale (sentenza del 5 dicembre 2013, Nordecon e Ramboll Eesti, C‑561/12, EU:C:2013:793, punto 28).

57

Secondo la giurisprudenza della Corte, tale esigenza di precisione vale in particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (ordinanza del 16 luglio 2015, Striani e a., C‑299/15, non pubblicata, EU:C:2015:519, punto 25).

58

Occorre sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare utilmente osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 85).

59

I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 19).

60

Orbene, nel caso di specie si deve constatare che la decisione di rinvio, che si limita essenzialmente a invocare la necessità di sviluppo di un mercato europeo dell’energia competitivo, non contiene spiegazioni riguardo ai motivi per cui il giudice del rinvio considera che la normativa controversa nel procedimento principale potrebbe essere in contrasto con gli articoli 101 e 102 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

61

Pertanto, dato che la Corte non dispone degli elementi necessari a rispondere in maniera utile alla sesta questione, quest’ultima dev’essere considerata irricevibile.

Sulle spese

62

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, l’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest’ultimo, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, non ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una normativa nazionale che limita il numero di titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un territorio determinato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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