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Document 62016CJ0066

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017.
Comunidad Autónoma del País Vasco e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri.
Cause riunite da C-66/16 P a C-69/16 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:999

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 dicembre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri»

Nelle cause riunite da C‑66/16 P a C‑69/16 P,

aventi ad oggetto quattro impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 5 febbraio 2016,

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Itelazpi SA, con sede in Zamudio (Spagna) (C‑66/16 P),

Comunidad Autónoma de Cataluña,

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), con sede in Hospitalet de Llobregat (Spagna) (C‑67/16 P),

Navarra de Servicios y Tecnologías SA, con sede in Pamplona (Spagna) (C‑68/16 P),

Cellnex Telecom SA, già Abertis Telecom SA, con sede in Barcellona (Spagna),

Retevisión I SA, con sede in Barcellona (Spagna) (C‑69/16 P),

rappresentate da J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e M. Bolsa Ferruz, abogados,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da P. Němečková, É. Gippini Fournier e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

SES Astra SA, con sede in Betzdorf (Lussemburgo), rappresentata da F. González Díaz e V. Romero Algarra, abogados, nonché da F. Salerno, avocat,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Comunidad Autónoma del País Vasco (Comunità autonoma del Paese basco, Spagna) e l’Itelazpi SA (causa C‑66/16 P) (in prosieguo: le «ricorrenti nella causa C‑66/16 P)», la Comunidad Autónoma de Cataluña (Comunità autonoma di Catalogna, Spagna) e il Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (causa C‑67/16 P), la Navarra de Servicios y Tecnologías SA (causa C‑68/16 P) (in prosieguo: la «ricorrente nella causa C‑68/16 P») nonché la Cellnex Telecom SA e la Retevisión I SA (causa C‑69/16 P) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») chiedono rispettivamente l’annullamento:

nella causa C‑66/16 P, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione (T‑462/13; in prosieguo: la «sentenza T‑462/13», EU:T:2015:902);

nella causa C‑67/16 P, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione (T‑465/13; in prosieguo: la «sentenza T‑465/13», non pubblicata, EU:T:2015:900);

nella causa C‑68/16 P, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione (T‑487/13; in prosieguo: la «sentenza T‑487/13», non pubblicata, EU:T:2015:899);

nella causa C‑69/16 P, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Abertis Telecom e Retevisión I/Commissione (T‑541/13; in prosieguo: la «sentenza T‑541/13», non pubblicata, EU:T:2015:898) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»),

con le quali il Tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/10) (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU 2014, L 217, pag. 52; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa

2

I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 22 delle sentenze impugnate. Ai fini del presente procedimento essi possono essere riassunti come segue.

3

Le presenti cause riguardano una serie di misure adottate dalle autorità spagnole nell’ambito della transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale in Spagna, relativamente all’intero territorio spagnolo, fatta eccezione per la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, Spagna) (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»).

4

Il Regno di Spagna ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005 che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale a favore della televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006). Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire rispettivamente che il 96% e il 98% della popolazione riceva la televisione digitale terrestre (TDT).

5

Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III». La zona II, discussa nelle presenti cause, comprende regioni remote e meno urbanizzate, costituenti il 2,5% della popolazione spagnola. In tale zona, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha indotto le autorità spagnole a predisporre un finanziamento pubblico.

6

Nel mese di settembre 2007 il Consejo de Ministros (Consiglio dei Ministri, Spagna) ha adottato il piano nazionale a favore della transizione alla TDT, il cui obiettivo era di raggiungere un tasso di copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analogo a quello della copertura di detta popolazione da parte della televisione analogica nel 2007, ossia più del 98% di tale popolazione e la totalità o la quasi totalità della popolazione nelle Comunità autonome del Paese basco, di Catalogna e di Navarra (Spagna).

7

Per raggiungere gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente all’interno delle regioni delle comunità autonome situate in tale zona.

8

Nel mese di febbraio 2008 il Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio, Spagna) (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri nonché la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «Plan Avanza». Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona II.

9

Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008. Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio.

10

Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009.

11

In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione della TDT. A tal fine, esse hanno organizzato gare d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione. In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione.

12

Il 18 maggio 2009 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia dalla SES Astra SA in merito a un regime di aiuti delle autorità spagnole per il passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona II. Secondo la SES Astra, tale regime comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare.

13

Con lettera del 29 settembre 2010, la Commissione ha comunicato al Regno di Spagna la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti in questione per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, regione per la quale è stata avviata una procedura distinta.

14

La Commissione ha successivamente adottato la decisione controversa, al cui articolo 1 del dispositivo si dichiara che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che esso è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica. L’articolo 3 del dispositivo di tale decisione ordina il recupero di detto aiuto incompatibile presso gli operatori di TDT, a prescindere dal fatto che essi lo abbiano ricevuto direttamente o indirettamente.

15

Nella motivazione della decisione controversa, la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che i vari atti adottati a livello centrale e gli accordi che erano stati conclusi tra il MITC e le comunità autonome costituissero la base del regime di aiuti per l’estensione della TDT nella zona II. Nella pratica, le comunità autonome avrebbero applicato le linee guida del governo spagnolo sull’estensione della TDT.

16

In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato che la misura di cui trattasi doveva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, la Commissione ha rilevato, in particolare, che le autorità spagnole avevano unicamente presentato il caso della Comunità autonoma del Paese basco per invocare la mancanza di aiuti di Stato conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, in prosieguo: la «sentenza Altmark, EU:C:2003:415). Tuttavia, la prima condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «prima condizione Altmark»), secondo la quale, da un lato, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e, dall’altro, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, non era ad avviso della Commissione soddisfatta. Inoltre, mancando la garanzia del minor costo nell’interesse generale di detta comunità autonoma, neppure la quarta condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «quarta condizione Altmark») era soddisfatta.

17

In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi non potesse essere considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che tale misura fosse destinata a conseguire un obiettivo di interesse comune ben definito e che vi fosse un fallimento del mercato interessato. A suo avviso, dal momento che tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica, essa non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona II.

18

In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che, mancando una definizione sufficientemente precisa dello sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico, la misura di cui trattasi non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

19

Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 30 agosto 2013 (cause T‑462/13 e T‑465/13), il 6 settembre 2013 (causa T‑487/13) e il 9 ottobre 2013 (causa T‑541/13), le ricorrenti hanno proposto ricorsi volti all’annullamento della decisione controversa.

20

Tra i motivi dedotti a sostegno dei loro rispettivi ricorsi, tutte le ricorrenti hanno, segnatamente, formulato un motivo vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

21

Nelle sentenze impugnate, tale motivo è stato respinto dal Tribunale in quanto infondato.

22

A tal fine, il Tribunale ha, in particolare, respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la misura di cui trattasi non poteva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in mancanza della concessione di un vantaggio economico ai beneficiari, in quanto ricorrevano le condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415).

23

Quanto alla prima condizione Altmark, il Tribunale ha dichiarato, nelle sentenze impugnate, che le ricorrenti non avevano dimostrato che la Commissione avesse considerato erroneamente che, in mancanza di una definizione chiara e precisa del servizio di sfruttamento della rete terrestre quale servizio pubblico, tale condizione non era soddisfatta.

24

A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato che lo sfruttamento della rete di radiodiffusione della TDT nella zona II non è stata definita, dallo Stato membro interessato, come servizio di interesse economico generale (SIEG), ai sensi del diritto dell’Unione, né a livello nazionale né a livello della Comunità autonoma del Paese basco nelle convenzioni interistituzionali concluse con la medesima.

25

Per quanto riguarda le Comunità autonome diverse da quella del Paese basco, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione poteva legittimamente affermare, al punto 114 della decisione controversa, che nessuna delle comunità autonome per le quali le autorità spagnole avevano invocato l’esistenza di un SIEG aveva presentato argomentazioni che potessero dimostrare che lo sfruttamento della rete terrestre era un servizio pubblico.

26

Per contro, ai punti 78 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 79 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900) e 106 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), il Tribunale ha dichiarato che, come sostenuto dalle ricorrenti nelle cause all’origine di tali sentenze, la Commissione è incorsa in errore di diritto per aver rilevato, in via subordinata, al punto 121 della decisione controversa, l’esistenza di un errore manifesto delle autorità spagnole nella definizione di una determinata piattaforma per lo sfruttamento delle reti di radiodiffusione.

27

Tuttavia, il Tribunale ha concluso che, sebbene la Commissione abbia erroneamente ritenuto che la definizione di una determinata piattaforma per lo sfruttamento delle reti di radiodiffusione costituisse un errore manifesto delle autorità spagnole, la prima condizione Altmark non era soddisfatta in mancanza di una definizione chiara e precisa del servizio in questione quale servizio pubblico, come ha constatato la Commissione ai punti da 119 a 125 della decisione controversa.

28

Con riferimento alla quarta condizione Altmark, al punto 88 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) e al punto 123 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) il Tribunale ha respinto l’argomentazione delle ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo a dette sentenze relativa all’esistenza di un asserito errore della Commissione, laddove essa aveva concluso, nella decisione controversa, che questa condizione non era soddisfatta.

29

Al punto 85 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900) e al punto 63 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), il Tribunale ha tuttavia dichiarato, nella prima di tali sentenze, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e, nella seconda, che essa ha violato il proprio obbligo di motivazione limitando l’esame del rispetto della quarta condizione Altmark al solo caso della Comunità autonoma del Paese basco, sebbene essa fosse consapevole del fatto che erano state lanciate gare d’appalto per l’estensione della copertura della TDT in altre comunità autonome. Alla luce del carattere cumulativo delle condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), il Tribunale ha tuttavia concluso che, dal momento che la prima condizione Altmark non era soddisfatta, non occorreva annullare la decisione controversa.

30

Poiché, inoltre, nessuno degli altri motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, il Tribunale ha respinto tutti i ricorsi di annullamento delle ricorrenti.

Conclusioni delle parti

31

Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare le sentenze impugnate;

pronunciarsi definitivamente sui loro ricorsi di annullamento e annullare la decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese.

32

Il Consiglio e la SES Astra chiedono alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare le ricorrenti alle spese.

33

Con decisione della Corte del 28 marzo 2017, le cause da C‑66/16 P a C‑69/16 P sono state riunite ai fini della fase orale nonché della sentenza.

Sulle impugnazioni

34

A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono un motivo unico, redatto in termini simili in ciascuna di dette impugnazioni.

35

Tale motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 14 TFUE, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri. Tale motivo si articola in sei capi.

36

Il primo capo riguarda una violazione del limite del controllo dell’errore manifesto nell’esame dei vari atti di definizione e attribuzione della missione di SIEG. Il secondo capo attiene a un errore di diritto, in quanto le sentenze impugnate avrebbero limitato il potere discrezionale degli Stati membri alle modalità di prestazione del SIEG contenute nella definizione di quest’ultimo. Il terzo capo verte su errori di diritto commessi dal Tribunale nell’analisi delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale per la definizione del SIEG. Il quarto capo ha ad oggetto un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato che la definizione e l’attribuzione della missione di SIEG a una o più imprese possono essere effettuate con più atti. Il quinto capo è relativo a un errore di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto che la definizione e l’attribuzione della missione di SIEG non richiedono l’uso di una formula o di un’espressione specifica. Il sesto capo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe escluso l’applicabilità del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.

Osservazioni preliminari

Sulla ricevibilità delle impugnazioni

37

La SES Astra fa valere che le impugnazioni sono complessivamente irricevibili, dal momento che, con il loro motivo unico, le ricorrenti, a seconda dei casi, si limiterebbero a chiedere alla Corte un controllo sulla valutazione dei fatti e degli elementi di prova svolta dal Tribunale, senza mai lamentare il loro snaturamento, oppure ometterebbero di identificare le parti delle sentenze impugnate che vengono censurate.

38

Senza anticipare l’esame individuale della ricevibilità delle parti del motivo unico di tali impugnazioni, si deve riconoscere che tali impugnazioni non possono essere considerate complessivamente irricevibili.

39

Infatti, almeno alcuni capi del motivo unico di tali impugnazioni, da un lato, sollevano questioni di diritto, in quanto contestano l’interpretazione fatta dal Tribunale della prima condizione Altmark, nonché la portata del controllo giurisdizionale svolto da quest’ultimo nei confronti di tale condizione e, dall’altro, identificano con la necessaria precisione gli elementi censurati della sentenza impugnata.

40

Di conseguenza, occorre respingere gli argomenti dedotti dalla SES Astra per sostenere che le impugnazioni sono complessivamente irricevibili.

Sul carattere inoperante del motivo unico d’impugnazione nelle cause C‑66/16 P e C‑68/16 P

41

La Commissione deduce che il motivo unico d’impugnazione nelle cause C‑66/16 P e C‑68/16 P è inoperante nella parte in cui verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Anche la SES Astra, dal canto suo, ritiene che tale motivo sia inoperante, laddove verte sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

42

Tali parti sostengono, in sostanza, che questo motivo non può condurre all’annullamento della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) né della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), dal momento che il medesimo motivo riguarda solamente la prima condizione Altmark. Orbene, alla luce del carattere cumulativo delle condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), se anche la Corte finisse con l’accogliere il motivo unico d’impugnazione, resterebbe il fatto che il Tribunale ha avallato la valutazione della Commissione sul mancato rispetto della quarta condizione Altmark.

43

Ad avviso delle ricorrenti nella causa C‑66/16 P e della ricorrente nella causa C‑68/16 P, anche nell’ipotesi in cui la quarta condizione Altmark non sia soddisfatta, il motivo unico può condurre all’annullamento della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) e della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), dal momento che il Tribunale si sarebbe basato su un’asserita mancanza di chiara definizione del SIEG per confermare la valutazione della Commissione sull’incompatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

– Sul motivo unico, nella parte in cui riguarda una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

44

Occorre ricordare che la qualificazione come «aiuto di Stato» richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Così, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato, tale disposizione presuppone, inter alia, la sussistenza di un vantaggio concesso ad un’impresa (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, punti 3536 nonché giurisprudenza ivi citata).

45

A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza della Corte, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE un intervento statale considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, punto 45 nonché giurisprudenza ivi citata).

46

Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una compensazione di tal genere possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere le condizioni indicate ai punti da 88 a 93 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415).

47

Così, in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. In quarto luogo, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

48

Ne consegue che un intervento statale che non soddisfa una o più delle condizioni elencate al punto precedente della presente sentenza può essere ritenuto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark,C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 94).

49

Pertanto, alla luce del carattere cumulativo delle condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), il fatto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che una di tali condizioni non è soddisfatta non può comportare l’annullamento della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) né della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) se, per il resto, il Tribunale ha riscontrato, senza commettere errori di diritto, che un’altra di tali condizioni non è soddisfatta.

50

Nel caso di specie, occorre rilevare che, ai punti 89 e 90 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), il Tribunale ha respinto la prima parte del primo motivo di annullamento, vertente sulla mancanza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con la motivazione che tutte le condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415) non sono mai state soddisfatte cumulativamente. Esso si è, a tale riguardo, basato su un’analisi della prima e della quarta condizione Altmark, in esito alla quale ha confermato, rispettivamente ai punti 79 e 88 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), la valutazione della Commissione secondo cui tali condizioni non erano soddisfatte.

51

Analogamente, nella sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), il Tribunale ha valutato la prima e la quarta condizione Altmark nell’ambito dell’analisi del secondo motivo di annullamento dedotto dalla ricorrente in primo grado, vertente su una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Dopo aver respinto gli argomenti di detta ricorrente relativi al rispetto di queste due condizioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 126 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), che, poiché le condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), erano cumulative, la Commissione non è incorsa in errore di diritto per aver rilevato, in primis, la sussistenza di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in secundis, che tale aiuto di Stato non era compatibile con il mercato interno, in base all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

52

Orbene, dal momento che il motivo unico d’impugnazione si limita a censurare la valutazione del Tribunale relativa alla prima condizione Altmark senza, peraltro, criticare tale valutazione con riferimento alla quarta condizione Altmark, occorre rilevare che tale motivo non è di per sé idoneo a invalidare la sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) né la sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) per quanto riguarda la sussistenza di un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, pertanto, a comportare l’annullamento di tali sentenze.

53

Di conseguenza il motivo unico delle impugnazioni nelle cause C‑66/16 P e C‑68/16 P dev’essere considerato inoperante nella parte in cui verte su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

– Sul motivo unico, nella parte in cui riguarda una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

54

L’articolo 106, paragrafo 2, TFUE prevede che le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale siano sottoposte alle norme dei Trattati, e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata, e che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

55

Quanto ai rapporti tra le condizioni poste dalla giurisprudenza tratta dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), e l’esame di una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il controllo dell’osservanza delle condizioni imposte da tale giurisprudenza si colloca a monte, al momento dell’esame della questione se la misura di cui trattasi debba essere qualificata come aiuto di Stato. Tale questione, infatti, precede quella volta ad accertare, ove necessario, se un aiuto incompatibile sia nondimeno necessario al compimento della missione conferita al beneficiario della misura di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione,C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 34).

56

Poiché le condizioni della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), e quelle necessarie all’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE perseguono quindi, in linea di principio, finalità differenti, la Corte ha dichiarato che, per procedere all’esame di una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non è tenuta a esaminare il rispetto della seconda e della terza condizione poste dalla giurisprudenza tratta dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415) (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 33). Nondimeno, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, la prima condizione Altmark, secondo cui l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico che devono essere chiaramente definiti, si applica anche nel caso in cui sia stata invocata la deroga prevista all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, 127/73, EU:C:1974:25, punto 22, nonché dell’11 aprile 1989, Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro, 66/86, EU:C:1989:140, punto 56).

57

Nella fattispecie, dal punto 99 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) emerge che il Tribunale si è riferito ai punti da 42 a 79 di tale sentenza, relativi alla prima condizione Altmark, per rilevare che la Commissione poteva correttamente affermare che, nel caso del Paese basco, gli operatori delle reti terrestri non erano incaricati dell’esecuzione di un SIEG chiaramente definito. Il Tribunale ha pertanto concluso che tale istituzione non aveva commesso errori di diritto ritenendo, al punto 172 della decisione controversa, che l’eccezione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non potesse essere invocata.

58

Analogamente, al punto 126 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), il Tribunale ha dedotto, dalla mancanza di valida definizione di un SIEG, che la Commissione non era incorsa in errore nel dichiarare che la misura di cui trattasi non era compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

59

Ne discende che, nella sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) e nella sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), il Tribunale ha basato la propria valutazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE sulla prima condizione Altmark.

60

Occorre pertanto constatare che il motivo unico di impugnazione nelle cause C‑66/16 P e C‑68/16 P, nella parte in cui ha ad oggetto la prima condizione Altmark, è suscettibile di condurre all’annullamento della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) e della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899), laddove verte su una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

61

Ciò considerato, nonostante il carattere inoperante del motivo unico delle impugnazioni nelle cause C‑66/16 P e C‑68/16 P, nella parte in cui esso verte su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre esaminare i vari capi di tale motivo, laddove riguardano la questione della definizione del SIEG, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Sul motivo unico

Sul primo capo

– Argomenti delle parti

62

Con il primo capo del loro motivo unico, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in base alla quale la definizione dei SIEG da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

63

Le ricorrenti sostengono che, per convalidare la valutazione della Commissione riguardante la prima condizione Altmark, il Tribunale si è unicamente basato, ai punti 79 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 80 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 101 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) e 110 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), sul rilievo secondo cui la definizione del SIEG in questione da parte delle autorità spagnole non era sufficientemente «chiara e precisa», senza peraltro dichiarare che una definizione del genere era «manifestamente errata». Al contrario, il Tribunale stesso riconoscerebbe che esiste un fallimento del mercato e che il servizio in questione riguarda un’attività qualificabile come SIEG.

64

In tal modo, il Tribunale avrebbe manifestamente superato i limiti del controllo dell’errore manifesto previsti dagli articoli 14 TFUE, 106, paragrafo 2, TFUE e 107, paragrafo 1, TFUE, nonché dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale.

65

La Commissione ritiene che il primo capo del motivo sia inoperante o, in ogni caso, infondato.

66

La SES Astra ritiene che il primo capo del motivo unico sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

– Giudizio della Corte

67

Con il primo capo del loro motivo unico, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la prima condizione Altmark non era soddisfatta in mancanza di definizione chiara e precisa del servizio in questione come SIEG, senza verificare se la definizione di detto SIEG fosse manifestamente errata. In tal modo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella determinazione dei SIEG, il quale può essere limitato solo in caso di errore manifesto.

68

In primo luogo, per la parte in cui detto capo è volto a stabilire se il Tribunale abbia esercitato un controllo giurisdizionale adeguato nei confronti della valutazione della Commissione riguardante la prima condizione Altmark, occorre rilevare che le ricorrenti sollevano una questione di diritto che la Corte è competente a esaminare nell’ambito di un’impugnazione. L’argomento della SES Astra vertente su un’asserita irricevibilità di tale parte deve, pertanto, essere respinto.

69

In secondo luogo, nel merito, occorre ricordare che gli Stati membri sono legittimati, nel rispetto del diritto dell’Unione, a definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro SIEG prendendo in considerazione, in particolare, obiettivi propri della loro politica nazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, ENEL, C‑242/10, EU:C:2011:861, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

70

A tale riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 88), il quale può essere messo in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, Germania/Commissione, C‑446/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:97, punto 44).

71

Tuttavia, come correttamente dichiarato dal Tribunale ai punti 51 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 51 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 98 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 80 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), il potere di cui gli Stati membri dispongono quanto alla definizione dei SIEG non può essere illimitato.

72

Dal punto 89 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415), emerge che, a tale riguardo, la prima condizione Altmark è essenzialmente volta a determinare se, in primo luogo, l’impresa beneficiaria sia effettivamente stata incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e, in secondo luogo, se tali obblighi siano chiaramente definiti nel diritto nazionale.

73

Come sottolineato dall’avvocato generale, in sostanza, ai punti 112 e da 114 a 117 delle sue conclusioni, tale condizione persegue un obiettivo di trasparenza e di certezza del diritto che richiede la compresenza di criteri minimi relativi all’esistenza di uno o più atti di esercizio del potere pubblico che definiscano in maniera sufficientemente precisa almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico gravanti sulle imprese incaricate dell’adempimento di tali obblighi. Infatti, in mancanza di definizione chiara di simili criteri obiettivi, non sarebbe possibile controllare se una specifica attività possa ricadere nella nozione di SIEG.

74

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha violato la portata del controllo che esso era tenuto a effettuare con riferimento alla definizione come SIEG di un servizio da parte di uno Stato membro, in quanto esso ha dichiarato che, in mancanza di una definizione chiara del servizio di cui trattasi come SIEG nel diritto nazionale, la prima condizione Altmark non era soddisfatta.

75

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui è pacifico che esiste un fallimento del mercato interessato e che il servizio di cui trattasi è un’attività qualificabile come SIEG. Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 122 delle sue conclusioni, circostanze del genere non sono pertinenti per determinare se le imprese interessate siano effettivamente state incaricate dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico con un atto pubblico, e se detti obblighi vi siano chiaramente definiti.

76

Ciò considerato, il primo capo del motivo unico dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo capo

– Argomenti delle parti

77

Con il secondo capo del loro motivo unico, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che la definizione di un servizio come SIEG deve necessariamente includere la tecnologia con cui tale servizio è fornito affinché tale tecnologia possa essere considerata coperta dall’ampio potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri.

78

Secondo le ricorrenti, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale siffatto non solo per «definire» il SIEG, ma anche per «fornire, commissionare e organizzare» il medesimo, il che comprenderebbe necessariamente la possibilità di scegliere una tecnologia concreta per la sua prestazione. Tale potere emergerebbe dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, nonché dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

79

Inoltre, le ricorrenti nelle cause C‑66/16 P, C‑67/16 P e C‑69/16 P deducono che la sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), la sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900) e la sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898) sono viziate da incoerenza, in quanto il Tribunale vi ha, tra l’altro, dichiarato che, definendo come SIEG il servizio di sfruttamento della rete della TDT, le autorità spagnole non dovevano discriminare le altre piattaforme.

80

La Commissione e la SES Astra ritengono che il secondo capo del motivo unico sia inoperante.

– Giudizio della Corte

81

Con la seconda parte del loro motivo unico, le ricorrenti censurano, in sostanza, le sentenze impugnate in quanto il Tribunale, nelle medesime, avrebbe limitato il potere discrezionale degli Stati membri alla sola definizione dei SIEG, ignorando quindi l’esistenza di un potere siffatto per quel che riguarda la scelta delle modalità concrete della prestazione di tali SIEG.

82

Occorre constatare che detto argomento deriva da una lettura errata delle sentenze impugnate.

83

In primo luogo, le ricorrenti stesse ammettono che, ai punti 50 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 50 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 97 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 79 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), il Tribunale ha espressamente riconosciuto, riferendosi all’articolo 1, primo trattino, del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, che le autorità nazionali, regionali e locali dispongono di un ampio potere discrezionale per fornire, commissionare e organizzare i SIEG il più vicini possibile alle esigenze degli utenti.

84

In secondo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, dalle sentenze impugnate non emerge affatto che il Tribunale abbia dichiarato che la qualificazione di un servizio come SIEG deve necessariamente includere la tecnologia attraverso la quale tale servizio sarà fornito.

85

Infatti, come emerge dall’esame del primo capo del presente motivo, il Tribunale si è limitato a valutare se la prima condizione Altmark fosse soddisfatta, nella fattispecie, per quanto riguarda il servizio di sfruttamento della rete di TDT. A questo riguardo, il Tribunale ha esaminato se detto servizio rispondesse al requisito di definizione chiara del SIEG ai sensi di tale condizione, ricercando, in particolare, la sussistenza dei criteri minimi indicati al punto 73 della presente sentenza. In tale maniera, esso non si è pronunciato sul modo in cui il servizio considerato avrebbe dovuto essere concretamente definito nel diritto nazionale per poter rispondere alla prima condizione Altmark.

86

Ciò considerato, nelle cause C‑66/16 P, C‑67/16 P e C‑69/16 P le ricorrenti non possono neppure lamentare l’esistenza di un’asserita incoerenza che vizierebbe le sentenze T‑462/13 (EU:T:2015:902), T‑465/13 (EU:T:2015:900) e T‑541/13 (EU:T:2015:898).

87

Di conseguenza, il secondo capo del motivo unico deve essere dichiarato infondato.

Sul terzo capo

– Argomenti delle parti

88

Con il terzo capo del loro motivo unico, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver travisato il tenore letterale delle disposizioni della normativa nazionale pertinente e la giurisprudenza ad essa correlata, e per avere, di conseguenza, effettuato constatazioni manifestamente contrastanti col loro contenuto, nonché per aver attribuito a taluni elementi una portata che non spettava loro.

89

In primo luogo, le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha manifestamente travisato il tenore letterale delle disposizioni nazionali alle quali si sarebbe, inoltre, riferito in maniera selettiva. In particolare, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones (legge generale 32/2003 sulle telecomunicazioni), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890; in prosieguo: la «legge 32/2003»), qualificherebbe espressamente lo sfruttamento delle reti radio e televisive come «servizio di interesse generale». A tale riguardo, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 57 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 57 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 104 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 86 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), sarebbe possibile attribuire obblighi di SIEG a tutti gli operatori di un settore, segnatamente per garantire l’universalità di tale servizio. È a questo, di fatto, che tenderebbe la normativa spagnola in materia di radiodiffusione imponendo obblighi di copertura minima applicabili all’intero settore interessato. Inoltre, i vari atti normativi adottati dalle autorità spagnole farebbero espressamente riferimento alla tecnologia terrestre, contrariamente all’interpretazione datane dal Tribunale.

90

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le sentenze impugnate contengono affermazioni che sono manifestamente contrastanti con gli elementi sottoposti all’esame del Tribunale. Quest’ultimo avrebbe erroneamente rilevato che le ricorrenti non sono mai state in grado di stabilire quali obblighi di servizio pubblico siano stati posti a carico degli operatori di reti di TDT dal diritto spagnolo o dalle convenzioni di gestione, e ancor meno di fornirne la prova [punti 72 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 73 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 115 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) e 103 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898)] Le ricorrenti fanno riferimento, a tale riguardo, alle convenzioni che le autorità basche hanno concluso con l’Itelazpi (causa C‑66/16 P), all’appalto pubblico firmato tra le autorità catalane e la Retevisión nonché al capitolato d’oneri ad esso relativo (causa C‑67/16 P), agli accordi e alle convenzioni adottati dal governo di Navarra (causa C‑68/16 P), nonché al contratto e al capitolato d’oneri relativi alla gara d’appalto lanciata dalla Comunidad autónoma de La Rioja (Comunità autonoma di La Rioja, Spagna) (causa C‑69/16 P).

91

Secondo le ricorrenti, tali atti sono sufficienti per riscontrare l’esistenza di un SIEG correttamente definito e conferito, ai sensi della giurisprudenza della Corte e dell’articolo 4 della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo [106, paragrafo 2, TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2005, L 312, pag. 67). Tali atti sarebbero stati menzionati nel corso della fase amministrativa nonché del procedimento dinanzi al Tribunale.

92

Inoltre, per quanto riguarda le comunità autonome diverse da quella del Paese basco, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato, ai punti 62 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 113 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) e 92 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), che tali atti non erano stati prodotti durante la fase amministrativa e che la Commissione non era tenuta a esaminarli in sede di analisi del rispetto della prima condizione Altmark, dal momento che essa sarebbe stata a conoscenza delle gare d’appalto organizzate in tali comunità autonome, avrebbe disposto dei capitolati d’oneri ad esse relativi e sarebbe stata a conoscenza dell’identità degli aggiudicatari. Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare la Commissione per non aver preso in considerazione tali gare d’appalto, così come ha fatto ai punti 85 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900) e 60 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), con riferimento alla quarta condizione Altmark.

93

Le ricorrenti sostengono inoltre che le affermazioni contenute ai punti 58 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 58 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 105 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 87 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), secondo cui i medesimi atti non hanno potuto validamente qualificare come SIEG lo sfruttamento della rete della TDT, per via del fatto che la legge 32/2003 impone il rispetto del principio di neutralità tecnologica, costituirebbe un travisamento del contenuto di tale legge, dato che quest’ultima attribuisce a questo principio natura di mero principio direttivo, e non di norma che limiterebbe il potere delle pubbliche autorità.

94

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe tratto un’errata conclusione quanto all’esistenza di un SIEG limitandosi ad analizzare la legge 32/2003, mentre esistono altri elementi del diritto nazionale che precisano tale legge e che sono stati discussi dinanzi ad esso. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto tener conto della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) relativa alla misura di cui trattasi e alla normativa spagnola pertinente. Per quanto riguarda la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones (legge 31/1987 di organizzazione delle telecomunicazioni) del 18 dicembre 1987 (BOE n. 303, del 19 dicembre 1987, pag. 37409), che qualificherebbe specificamente la tecnologia terrestre come servizio pubblico, il Tribunale, erroneamente, ne avrebbe escluso l’esame, ai punti 71 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 72 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900) e 102 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), con la motivazione che essa non sarebbe stata prodotta dinanzi ad esso.

95

La Commissione e la SES Astra ritengono che il terzo capo del motivo unico sia manifestamente irricevibile.

– Giudizio della Corte

96

Con il terzo capo del loro motivo unico, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso vari errori di diritto nella valutazione delle disposizioni di diritto nazionale che, a loro avviso, definirebbero chiaramente come SIEG il servizio di cui trattasi.

97

Occorre anzitutto rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione,C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

98

Quindi, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione,C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

99

A tale proposito, lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., segnatamente, ordinanza del 9 marzo 2017, Simet/Commissione, C‑232/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:200, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

100

Quanto, sotto un primo profilo, alla valutazione della legge 32/2003, il Tribunale ha rilevato, ai punti 57 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 57 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 104 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 86 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), che la qualificazione come servizio di interesse generale contenuta in tale legge riguardava tutti i servizi di telecomunicazione, ivi comprese le reti di diffusione radiotelevisiva. Esso ha dichiarato che il solo fatto che un servizio sia designato come di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualunque operatore che lo effettui sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415). Inoltre, esso ha rilevato, da un lato, che dalla legge 32/2003 non emergeva che tutti i servizi di telecomunicazione in Spagna si configurassero come SIEG ai sensi di tale sentenza e, dall’altro, che detta legge disponeva espressamente che i servizi di interesse generale ai sensi della legge medesima dovevano essere forniti nell’ambito di un regime di libera concorrenza.

101

Occorre rilevare, da un lato, che le ricorrenti non hanno fornito elementi da cui risulti in modo manifesto che il Tribunale avrebbe in tal modo snaturato il contenuto della legge 32/2003.

102

Dall’altro, per la parte in cui le ricorrenti censurano la conclusione che il Tribunale ha tratto dal carattere generale di tale legge, ossia che la medesima non consentirebbe di concludere che gli operatori che gestiscono una rete terrestre siano stati investiti di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, conformemente alla prima condizione Altmark, occorre rilevare che, alla luce degli elementi ambigui di detta legge richiamati al punto 100 della presente sentenza, questa conclusione non è viziata da errori di diritto.

103

Quanto, sotto un secondo profilo, all’argomento delle ricorrenti vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe effettuato constatazioni manifestamente contrastanti con gli atti normativi adottati dalle autorità spagnole, che farebbero espressamente riferimento alla tecnologia terrestre, occorre distinguere, da un lato, il caso del Paese basco e, dall’altro, quello delle altre comunità autonome.

104

Anzitutto, nel caso del Paese basco, le ricorrenti fanno valere che le convenzioni concluse in tale comunità autonoma precisano, in modo giuridicamente adeguato, gli obblighi di servizio pubblico gravanti sul beneficiario, l’Itelazpi, definendo in particolare la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico, l’impresa interessata, il territorio interessato, la natura dei diritti esclusivi e il carattere universale della missione.

105

A tale riguardo, dai punti 62 e 63 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902) emerge che il Tribunale ha valutato tali convenzioni. Esso ha tuttavia dichiarato, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti del caso di specie, che nessuna disposizione di tali convenzioni indicava che lo sfruttamento della rete terrestre fosse considerata un servizio pubblico.

106

A questo proposito, dalla valutazione svolta dal Tribunale delle convenzioni in questione non emerge alcuno snaturamento del loro contenuto. In particolare, l’argomentazione sviluppata a sostegno del presente capo di motivo non mette in evidenza alcuna inesattezza manifesta nella lettura di tali convenzioni compiuta dal Tribunale.

107

Inoltre, per quanto riguarda le comunità autonome diverse da quella del Paese basco, le ricorrenti nelle cause C‑67/16 P, C‑68/16 P e C‑69/16 P fanno valere che, nelle sentenze T‑465/13 (EU:T:2015:900), T‑487/13 (EU:T:2015:899) e T‑541/13 (EU:T:2015:898), il Tribunale ha ignorato l’esistenza degli atti ufficiali indicati al punto 90 della presente sentenza, i quali definiscono come SIEG il servizio di cui trattasi.

108

Tale argomentazione è inconferente. Infatti, dai punti 62 e 63 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 113 e 114 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 92 e 93 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898) emerge che il Tribunale non si è limitato a respingere gli argomenti delle ricorrenti relativi a detti atti con la motivazione che essi non erano stati prodotti dalle autorità spagnole durante la fase amministrativa come esempi di atti di attribuzione di una missione di servizio pubblico, ma ha esaminato, in via subordinata, il contenuto degli elementi invocati dalle ricorrenti e ha dichiarato che nessun elemento contenuto in detti documenti consentiva di concludere che il servizio di cui trattasi costituiva un SIEG ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415). Orbene, le ricorrenti non hanno né contestato la valutazione giuridica del Tribunale contenuta in tali punti né, tanto meno, fornito elementi dai quali risultasse che, procedendo a tale valutazione, il Tribunale ha snaturato il contenuto di detti elementi.

109

Sotto un terzo profilo, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato taluni elementi del diritto nazionale, presentati come elementi di prova nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, e avrebbe quindi erroneamente valutato la portata della legge 32/2003.

110

Occorre infatti ricordare che spetta unicamente al Tribunale valutare gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. Ora, il Tribunale, fatto salvo sia l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punti 5051).

111

A tale riguardo, da un lato, le ricorrenti non formulano alcuna censura in merito a un’asserita violazione, da parte del Tribunale, delle norme procedurali in materia di onere e di produzione della prova. Dall’altro lato, dagli elementi presentati dalle ricorrenti non emerge in modo manifesto che gli atti di cui trattasi abbiano assunto rilevanza nella valutazione del servizio di sfruttamento delle reti terrestri in quanto SIEG.

112

Occorre altresì sottolineare che l’argomento delle ricorrenti vertente su un’asserita errata valutazione della legge 31/1987 è inconferente. Infatti, dai punti 71 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 72 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900) e 102 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898) emerge che il Tribunale non si è limitato a respingere l’argomento delle ricorrenti relativo a tale legge con la motivazione che quest’ultima non era stata prodotta dinanzi ad esso, ma si è pronunciato, in via subordinata, sulla rilevanza di tale legge. Esso ha ritenuto, a tale riguardo, che il fatto che, ai sensi della medesima legge, i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva tramite onde terrestri siano servizi pubblici non consentiva, in ogni caso, di concludere che la legge 31/1987 definisce anche il servizio di cui trattasi come servizio pubblico. Orbene, le ricorrenti non invocano alcuno snaturamento, da parte del Tribunale, della legge 31/1987 nell’ambito delle presenti impugnazioni.

113

Di conseguenza, occorre respingere il terzo capo del motivo unico in quanto in parte irricevibile, in parte infondato e in parte inoperante.

Sul quarto capo

– Argomenti delle parti

114

Con il quarto capo del loro motivo unico, le ricorrenti ritengono che il Tribunale, respingendo, ai punti 57 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 57 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 104 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 86 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), la definizione del SIEG contenuta nella legge 32/2003 con la motivazione che detta legge non conteneva alcun mandato di servizio pubblico, avrebbe commesso un errore di diritto.

115

Il Tribunale avrebbe quindi confuso le nozioni di atti di «definizione» e di «attribuzione» dei SIEG, i quali, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, possono essere due atti distinti a seconda della ripartizione delle competenze nello Stato membro interessato.

116

La Commissione e la SES Astra sostengono che detto quarto capo del motivo unico è irricevibile.

– Giudizio della Corte

117

Per la parte in cui, con il quarto capo del loro motivo unico, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver richiesto che l’atto di definizione del SIEG di cui trattasi sia anche un atto di attribuzione di detto SIEG a una o più imprese, occorre rilevare che questo capo verte sulla fondatezza dell’interpretazione della prima condizione Altmark proposta dal Tribunale, interpretazione che costituisce una questione di diritto. Pertanto, l’argomento della Commissione e della SES Astra vertente sull’irricevibilità di questo capo del motivo dev’essere respinta.

118

Quanto al merito, l’argomento su cui le ricorrenti fondano il quarto capo del motivo unico deriva da una lettura manifestamente errata delle sentenze impugnate. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha escluso l’utilizzo di atti distinti al fine, da un lato, di fornire una definizione del SIEG e, dall’altro, di attribuire missioni relative a detto SIEG.

119

Ai punti 52 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 52 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 99 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 81 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), il Tribunale ha espressamente riconosciuto che la responsabilità della gestione di un SIEG può essere affidata all’impresa interessata attraverso uno o più atti ufficiali, di cui ciascuno Stato membro può determinare la forma; detti atti devono segnatamente indicare la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico nonché le imprese e il territorio interessati.

120

Come rilevato al punto 100 della presente sentenza, il Tribunale, successivamente, ha dichiarato, in un primo momento, che il solo fatto che la legge 32/2003 designi un servizio come di interesse generale non implica che qualsiasi operatore che lo fornisce sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della prima condizione Altmark.

121

In un secondo momento, come rilevato ai punti da 103 a 108 della presente sentenza, il Tribunale ha esaminato se esistessero atti diversi dalla legge 32/2003, con la quale gli operatori interessati dalla misura di cui trattasi sarebbero stati effettivamente incaricati di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti. Esso ha tuttavia concluso che le autorità spagnole non avevano dimostrato che così fosse nel caso del servizio di cui trattasi.

122

Occorre pertanto respingere il quarto capo del motivo unico in quanto manifestamente infondato.

Sul quinto capo

– Argomenti delle parti

123

Con il quinto capo del loro motivo unico, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver erroneamente respinto la loro argomentazione, vertente sul rispetto della prima condizione Altmark, essenzialmente con la motivazione che gli atti di definizione e di attribuzione del SIEG di cui trattasi non contengono formalmente, nelle loro disposizioni, i termini di «servizio pubblico». Secondo le ricorrenti, infatti, dai punti 63 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 58 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 91 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) e 93 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898) emerge che il Tribunale ha richiesto che la definizione nel diritto nazionale del SIEG di cui trattasi facesse espressamente riferimento ai termini «servizio pubblico» per essere considerata sufficientemente chiara e precisa.

124

La Commissione, senza trarre conclusioni specifiche sul trattamento da riservare a questo quinto capo del motivo unico, sottolinea che il Tribunale non ha imposto, nelle sentenze impugnate, l’utilizzo di una formula particolare per quanto riguarda la definizione del SIEG, ma ha verificato se, nella normativa nazionale, la fornitura del servizio di rete fosse definita come SIEG.

125

La SES Astra ritiene che il quinto capo del motivo unico sia manifestamente irricevibile.

– Giudizio della Corte

126

Con il quinto capo del loro motivo unico, le ricorrenti censurano il Tribunale, in sostanza, per aver adottato un approccio formalista esigendo che, per rispondere alla prima condizione Altmark, le disposizioni del diritto nazionale che definiscono e attribuiscono le missioni di SIEG di cui trattasi contengano i termini «servizio pubblico».

127

Occorre constatare che detto argomento deriva da una lettura errata delle sentenze impugnate. Infatti, dai punti 63 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 58 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 91 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) e 93 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898) non emerge affatto che il Tribunale abbia formulato l’obbligo di utilizzare i termini «servizio pubblico» per soddisfare la prima condizione Altmark.

128

Ciò considerato, il quinto capo del motivo unico dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul sesto capo

– Argomenti delle parti

129

Con il sesto capo del loro motivo unico, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 69 e 70 della sentenza T‑462/13 (EU:T:2015:902), 70 e 71 della sentenza T‑465/13 (EU:T:2015:900), 110 e 111 della sentenza T‑487/13 (EU:T:2015:899) nonché 100 e 101 della sentenza T‑541/13 (EU:T:2015:898), che il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri non riguarda il finanziamento degli operatori di piattaforme di emissione di segnali di cui trattasi, con la motivazione che tale protocollo fa riferimento solamente alle emittenti pubbliche.

130

La Commissione ritiene che tale capo di motivo sia inoperante e, in ogni caso, infondato.

131

La SES Astra sostiene che il sesto capo del motivo unico è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato.

– Giudizio della Corte

132

Con la sesta parte del loro motivo unico, le ricorrenti addebitano, in sostanza, al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto avendo dichiarato che il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri non è applicabile nel caso di specie.

133

Tale capo di motivo dev’essere respinto in quanto inconferente. Come fatto valere dalla Commissione, le ricorrenti non indicano in che modo l’applicazione del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri consentirebbe di concludere che i beneficiari della misura di cui trattasi siano stati effettivamente incaricati dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, e che tali obblighi siano stati chiaramente definiti nel diritto nazionale.

134

Poiché nessuno dei sei capi del motivo unico dedotto dalle ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni è stato accolto, occorre respingere queste ultime integralmente.

Sulle spese

135

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

136

Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione e della SES Astra.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni sono respinte.

 

2)

La Comunidad Autónoma del País Vasco, l’Itelazpi SA, la Comunidad Autónoma de Cataluña, il Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), la Navarra de Servicios y Tecnologías SA, la Cellnex Telecom SA e la Retevisión I SA sono condannate alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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