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Document 62016CC0314

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 7 settembre 2017.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:652

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    YVES BOT

    presentate il 7 settembre 2017 ( 1 )

    Causa C‑314/16

    Commissione europea

    contro

    Repubblica ceca

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/126/CE – Trasporti – Patente di guida – Estensione delle definizioni delle categorie C1 e C nonché limitazione della definizione della categoria D1»

    1.

    Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

    non avendo ottemperato all’obbligo di riunire nella definizione delle categorie C1 e C unicamente gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ( 2 ), e

    avendo limitato la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva.

    2.

    Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per le quali ritengo fondato il ricorso per inadempimento in esame.

    I. Contesto normativo

    A.  Diritto dell’Unione

    3.

    Ai sensi dei considerando 1, 2 e 12 della direttiva 2006/126:

    «(1)

    La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida [ ( 3 )], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

    (2)

    Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme (…) sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un’armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

    (…)

    (12)

    Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l’abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi».

    4.

    Al suo articolo 1, paragrafo 1, recante il titolo «Modello della patente di guida», la citata direttiva così dispone:

    «1.   Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida».

    5.

    L’articolo 4, paragrafi 1 e 4, della medesima direttiva, dal titolo «Categorie, definizioni e età minima», recita:

    «1.   La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall’età minima indicata per ciascuna categoria. Per “veicolo a motore” si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.

    (…)

    4.   Autoveicoli:

    per “autoveicolo” si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;

    (…)

    d)

    Categoria C1:

    autoveicoli diversi da quelli nelle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

    (…)

    f)

    categoria C:

    autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    (…)

    h)

    Categoria D1:

    autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    (…)

    j)

    Categoria D:

    autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    (…)».

    6.

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/126, dal titolo «Rilascio, validità e rinnovo»:

    «1.   Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

    a)

    al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III».

    7.

    L’articolo 16 della direttiva stessa, intitolato «Attuazione», così dispone:

    «1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), (…). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere da[l] 19 gennaio 2013.

    (…)».

    B.  Diritto ceco

    8.

    L’articolo 80a, paragrafo 1, lettere g), h) e i), dello Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (legge n. 361/2000 Racc. relativa alla circolazione sulle vie di comunicazione terrestri e recante modifica di talune leggi), come da ultimo modificata ( 4 ), prevede quanto segue:

    «1)   Nella categoria

    (…)

    g)

    C1 rientrano gli autoveicoli, ad eccezione dei trattori, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, destinati al trasporto di non più di otto persone, oltre al conducente, e ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

    h)

    C rientrano gli autoveicoli, ad eccezione dei trattori e dei veicoli di cui alla lettera g), la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, destinati al trasporto di non più di otto persone, oltre al conducente, e ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

    i)

    D1 rientrano gli autoveicoli aventi una lunghezza non superiore a 8 metri, destinati al trasporto di un numero di persone da 8 a 16 al massimo, oltre al conducente, e ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg».

    II. Procedimento precontenzioso

    9.

    Con missiva dell’11 luglio 2014 la Commissione ha inviato alla Repubblica ceca una lettera di diffida, in cui richiamava l’attenzione di tale Stato membro sul fatto che talune disposizioni della sua legislazione interna, e specialmente quelle riguardanti la definizione delle categorie C1, C e D1 delle patenti di guida non erano conformi alla direttiva 2006/126.

    10.

    Dopo aver esaminato gli argomenti dedotti dalla Repubblica ceca, contenuti nella risposta datata 8 ottobre 2014, con lettera del 27 febbraio 2015 la Commissione ha emanato un parere motivato. Essa ha altresì invitato la Repubblica ceca ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. Detto termine è stato prorogato sino al 27 maggio 2015, su richiesta della Repubblica ceca.

    11.

    Con lettera del 22 maggio 2015 la Repubblica ceca ha risposto al parere motivato precisando, in merito alla definizione delle categorie di veicoli C, C1 e D1, che, «allo scopo di evitare qualsiasi rischio di equivoco e di ottenere una maggiore certezza del diritto, la Repubblica ceca accetta di apportare alle disposizioni giuridiche vigenti talune modifiche parziali che dovrebbero rispondere alle esigenze della Commissione».

    12.

    In assenza di comunicazioni riguardanti l’eventuale adozione delle modifiche così prospettate e considerando che, in ogni caso, gli inadempimenti addebitati persistevano alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, la Commissione ha investito la Corte del presente ricorso.

    III. Argomenti delle parti

    A.  Commissione

    13.

    A sostegno del proprio ricorso la Commissione deduce due motivi.

    14.

    Con il primo motivo essa sostiene che all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126 le definizioni delle categorie di veicoli C1 e C sono espressamente distinte da quelle delle categorie D1 e D e che il diritto ceco non avrebbe riprodotto questa condizione, così formulata: «autoveicoli diversi da quelli nelle categorie D1 o D». Da tale omissione conseguirebbe che, in tale Stato membro, il titolare di una patente di guida di categoria C1 o C sarebbe autorizzato a guidare un veicolo costruito per il trasporto di non più di otto passeggeri, a prescindere dal fatto che sia stato progettato per il trasporto di passeggeri o di merci, mentre la citata direttiva richiede una patente di guida di categoria D1 o D se il veicolo è progettato e costruito per il trasporto di passeggeri.

    15.

    La Commissione illustra le conseguenze di una siffatta omissione, citando l’esempio del minibus ad alto comfort o di vetture private blindate progettate per il trasporto di passeggeri. A motivo delle loro caratteristiche tecniche (non più di otto passeggeri, massa superiore a 3500 kg e lunghezza inferiore o pari a otto metri), essi potrebbero essere guidati dal titolare di una patente della categoria C1, quando invece dovrebbe essere richiesta una patente della categoria D1 in considerazione del trasporto di persone.

    16.

    Con il suo secondo motivo, la Commissione sostiene che, mentre l’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126 definisce la categoria D1 come comprensiva degli autoveicoli «progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente», il diritto ceco, imponendo un numero minimo di otto persone, avrebbe introdotto una condizione supplementare, contraria all’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della stessa direttiva.

    17.

    A sostegno dei due motivi indicati la Commissione spiega che, tradizionalmente, la categoria C comprende autoveicoli destinati al trasporto di merci, mentre la categoria D comprende autoveicoli destinati al trasporto di passeggeri. Ciò non impedirebbe tuttavia che gli autoveicoli della categoria C possano altresì trasportare passeggeri. Si tratterà soprattutto, in tal caso, del gruppo di persone trasportato ai fini della manutenzione del carico del veicolo.

    18.

    Atteso che talune caratteristiche tecniche delle categorie C e C1 sono identiche a quelle delle categorie D1 e D, la Commissione sottolinea la necessità di riservare a queste ultime i veicoli progettati per il trasporto di persone.

    19.

    La Commissione si richiama all’iter legislativo della normativa dell’Unione concernente la patente di guida e afferma quanto segue:

    la prima direttiva 80/1263/CEE ( 5 ), relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria, avrebbe anzitutto operato, all’articolo 3, paragrafo 1, una distinzione tra le categorie C e D in base al fatto che gli autoveicoli fossero destinati al trasporto di merci (categoria C) o di passeggeri (categoria D); quest’ultima categoria era inoltre delimitata dal numero di passeggeri autorizzati, che doveva essere superiore o pari a otto;

    la direttiva 91/439/CEE ( 6 ), concernente la patente di guida, avrebbe poi introdotto all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, la divisione in sottocategorie C e C1, per un verso, nonché D e D1, per altro verso. La distinzione degli autoveicoli in funzione della loro finalità (trasporto di passeggeri o di merci) non sarebbe più stata «così chiara» ( 7 ) atteso che la definizione delle categorie C e C1 non menzionava più il trasporto di merci. Tuttavia, le categorie C e D erano ivi definite come tali da escludersi a vicenda, e le sottocategorie recanti il numero 1 designavano, in linea di principio, i veicoli di minori dimensioni.

    20.

    La Commissione menziona inoltre il fatto che la definizione delle categorie sarebbe stata leggermente modificata nell’ambito della direttiva 2006/126. Il legislatore dell’Unione vi avrebbe aggiunto il numero massimo consentito di passeggeri trasportabili negli autoveicoli delle categorie C e C1, numero corrispondente al gruppo di persone da dislocare principalmente ai fini della manutenzione del carico. L’espressione «trasporto di merci» non comparirebbe testualmente nelle disposizioni che definiscono le categorie C. Risulterebbe tuttavia dall’allegato II, intitolato «Requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida», che i veicoli delle categorie C sono destinati principalmente al trasporto di merci e i veicoli delle categorie D al trasporto di passeggeri. La direttiva 2006/126 avrebbe inoltre soppresso il limite minimo di otto passeggeri per gli autoveicoli di categoria D1. Tale categoria sarebbe quindi definita solamente dal numero massimo di passeggeri, che non può essere superiore a sedici, e dalla lunghezza massima del veicolo, stabilita come pari a otto metri.

    B.  Repubblica ceca

    21.

    La Repubblica ceca ritiene che il ricorso della Commissione sia infondato e ne chiede alla Corte il rigetto. Essa afferma che il metodo da essa prescelto conduce a un recepimento adeguato e comprensibile delle disposizioni di cui trattasi, garantendo l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126.

    22.

    Detta parte ritiene, per un verso, che, conformemente al diritto dell’Unione essa non fosse tenuta a procedere a un recepimento letterale delle disposizioni di tale direttiva e che potesse compiere la scelta di chiarire i criteri oggettivi che consentono di distinguere le varie categorie di veicoli, a patto che tale scelta conduca al risultato auspicato.

    23.

    Essa ritiene, per altro verso, che il legislatore dell’Unione abbia definito le categorie di veicoli all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva citata in base a caratteristiche tecniche che si sovrappongono, senza fare riferimento al trasporto di merci e di persone, lasciando nel contempo agli Stati membri l’onere di distinguere tali categorie, come risulterebbe dai termini «autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D». La Repubblica ceca avrebbe quindi effettuato una delimitazione, a livello nazionale, delle categorie di veicoli Cl, C, e D1, precisa, comprensibile e tale da evitare, nella prassi, il sorgere di qualsiasi controversia, conforme all’obiettivo, stabilito dal diritto dell’Unione, di distinguere le categorie di veicoli in base all’oggetto del trasporto ( 8 ). Essa giustifica in tal modo la sua scelta di aver distinto la categoria D1 in base al numero di passeggeri trasportabili (soglia superiore a otto).

    24.

    La Repubblica ceca evidenzia, infatti, che la varietà dei criteri distintivi, come quello riguardante la massa del veicolo (categorie C e C1), la lunghezza del veicolo (categoria D1), o ancora il numero massimo o minimo di persone trasportate (C, C1, D, D1), porta a sovrapposizioni che creano incomprensioni o confusione, atteso che un unico veicolo può rientrare in diverse categorie.

    25.

    Essa precisa inoltre che, in assenza di distinzione, la categoria di autoveicoli Dl (autoveicoli aventi una lunghezza massima di otto metri che possono trasportare non più di sedici persone) assorbirebbe de facto le categorie Cl e C. Si potrebbe altresì dedurre che la guida di un camion inferiore a otto metri richieda la patente di guida della categoria D1 e, solo in quanto superiore agli otto metri, richieda la patente di guida della categoria C1.

    26.

    Nella sua controreplica, la Repubblica ceca osserva che la giustificazione fornita dalla Commissione, secondo cui i veicoli delle categorie C sono «principalmente destinati al trasporto di merci» e i veicoli delle categorie D sono «principalmente destinati al trasporto di passeggeri» ( 9 ) sarebbe fondamentalmente incerta e di controversa applicazione pratica. Ad avviso della Repubblica ceca, il termine «principalmente» comporterebbe una possibilità di discostarsi dalla regola, tanto più che la classificazione rigida dei veicoli secondo l’uno o l’altro di tali criteri non sarebbe sempre possibile e che inoltre, nel corso del tempo, potrebbero intervenire modifiche nella modalità di impiego principale dei veicoli.

    27.

    La Repubblica ceca dissente inoltre dall’affermazione della Commissione, secondo cui il recepimento nel diritto ceco condurrebbe a un’inaccettabile limitazione della definizione della categoria dei veicoli D1. La Commissione avrebbe torto nel sostenere che i minibus ad alto comfort o le vetture private blindate, che possono accogliere un numero massimo di otto passeggeri, oltre all’autista, rientrerebbero nella categoria di veicoli D1 ai sensi della direttiva 2006/126.

    28.

    Ad avviso della Repubblica ceca, la categoria di veicoli D1 rappresenta un sottoinsieme della categoria di veicoli D, come emerge dalla sua denominazione, nonché dall’iter legislativo della definizione delle categorie di veicoli a livello dell’Unione europea. Si tratterebbe di una versione «semplificata» della categoria D e pertanto di una parte determinata dei veicoli di categoria D, per i quali, alla luce delle loro caratteristiche, sarebbe sufficiente la detenzione di una versione semplificata della patente di guida di categoria D. Poiché la soglia relativa al numero di persone trasportabili è contenuta nella definizione della categoria D ( 10 ), essa deve essere ribadita nell’ambito della categoria D1. Al di sotto, i veicoli potrebbero rientrare solo nella categoria C, o eventualmente C1.

    IV. Analisi

    29.

    La discussione è incentrata sul contenuto delle disposizioni della direttiva 2006/126 che definiscono due principali categorie di veicoli (C, D) e le relative sottocategorie (C1, D1) nonché, essenzialmente, sulla loro finalità, che non compare esplicitamente nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere d), f), h) e j), del testo stesso, vale a dire operare una distinzione tra i veicoli destinati a trasportare le persone e gli altri veicoli.

    30.

    Al pari della Commissione, mi sembra necessario precisare il significato e la portata dell’esclusione delle categorie D e D1, accolta quale primo criterio distintivo delle categorie C e C1, contestualizzando la stessa ( 11 ) e rammentando gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa è parte ( 12 ).

    31.

    Le disposizioni della direttiva 2006/126 traggono origine dalla rifusione della direttiva 91/439, giustificata dalle modifiche di quest’ultima, intervenute più volte.

    32.

    La citata direttiva ha abrogato la direttiva 80/1263, che aveva organizzato l’istituzione di una patente di guida comunitaria allo scopo di garantire il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali e la sostituzione delle patenti di titolari che trasferiscono la loro normale residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro.

    33.

    Nell’ambito di tale direttiva il legislatore europeo ha definito varie categorie di veicoli non trainati, designati da lettere che vanno da A a D, e distinti gli uni dagli altri in base a diversi criteri.

    34.

    Così, all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola erano classificati in ordine crescente i veicoli a due o a tre ruote (categoria A), poi gli autoveicoli diversi da quelli di tale categoria con un limite di peso (3500 kg) e un numero di posti a sedere limitato (otto al massimo, oltre al posto del conducente), rientranti nella categoria B.

    35.

    Gli altri veicoli erano distinti da tale categoria in base alle seguenti caratteristiche tecniche:

    C: destinati al «trasporto di merci, il cui peso massimo autorizzato è superiore a 3500 kg»,

    D: destinati al «trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto».

    36.

    Il modello di patente di guida contenuto all’allegato I della direttiva 80/1263 conteneva i termini di tali disposizioni.

    37.

    L’allegato II della direttiva in parola, intitolato «Requisiti minimi per gli esami di guida», non prevedeva particolari condizioni per l’esame teorico, che consentissero una differenziazione delle patenti in base alla categoria di veicoli C o D.

    38.

    A partire dal 1o luglio 1996, data iniziale di applicazione della direttiva 91/439, il legislatore ha scelto di distinguere le categorie C e D in modo diverso, con un preciso obiettivo.

    39.

    Infatti, come risulta dai suoi considerando 3, 4 e 5, tale direttiva rappresenta una seconda tappa, dopo quella raggiunta nel 1980, che consiste nell’armonizzare le categorie e le sottocategorie di veicoli nonché le condizioni minime per il rilascio della patente di guida, e a rammentare il carattere imperativo delle disposizioni comuni ( 13 ). È in queste circostanze che all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stessa sono state create le sottocategorie C1 e D1.

    40.

    La distinzione tra la categoria C o D di veicoli, giustificata dal trasporto di merci e di passeggeri nella direttiva 80/1263, non compare più negli stessi termini nel testo della direttiva 91/439. La categoria D è riservata agli «autoveicoli destinati al trasporto di persone» e la categoria C, come la sottocategoria C1, è definita per esclusione: «autoveicoli diversi da quelli della categoria D».

    41.

    Tuttavia, tale distinzione è concretizzata, per la prima volta, nel modello di patente di guida che compare all’allegato I della direttiva in parola, ove compare, di fronte a C, il pittogramma di due camion o automezzi pesanti. C1 è inserito a fianco di quello di minori dimensioni. Di fronte a D appare il pittogramma di due autobus, per D1 l’autobus ha una lunghezza inferiore.

    42.

    Nell’allegato II della direttiva in esame sono riportate le condizioni richieste per la guida dei veicoli con prescrizioni specifiche per ciascuna categoria di veicoli, tra cui i veicoli C e D, con un elenco specifico riservato alla categoria D:

    «5.5. Categoria D

    I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare di possedere la conoscenza:

    5.5.1.

    delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;

    5.5.2.

    del comportamento da assumere in caso di incidente;

    5.5.3.

    essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo».

    43.

    La volontà di mantenere la categoria specifica di veicolo «destinato al trasporto di persone» esclusivamente (ovvero, in altri termini, «categoria D») emerge chiaramente dalla scelta terminologica delle nuove disposizioni tratte dalla direttiva 91/439.

    44.

    Infatti, la categoria C è ormai definita per esclusione con riferimento alla categoria D, e non alla categoria B ( 14 ) in base alla massa dei veicoli di cui trattasi. È inoltre presa in considerazione la necessità di non limitare al solo trasporto di merci i veicoli della categoria C. Il trasporto di persone, cui sono esclusivamente destinati taluni veicoli, continua a giustificare l’esistenza di una categoria specifica (D).

    45.

    I medesimi criteri vengono elencati per la definizione delle categorie C1 e D1, che corrispondono a veicoli aventi la stessa funzione ma una dimensione inferiore (casi in cui la massa o il numero di passeggeri sono limitati). La massa del veicolo funge da discrimine nelle categorie ( 15 ) C e C1, mentre per le categorie D e D1 si tratta del numero di passeggeri, rispettivamente superiore a otto ( 16 ) o più di otto senza superare i sedici.

    46.

    La direttiva 2006/126 è intervenuta a precisare la definizione di tali diverse categorie ( 17 ), senza tuttavia modificare la distinzione principale della categoria D, riservata al trasporto di persone.

    47.

    Infatti, l’esclusione della categoria D nella definizione delle categorie C e C1 è mantenuta e completata tramite l’aggiunta della categoria D1. Il modello di patente di guida contiene i medesimi pittogrammi descritti al paragrafo 41 delle presenti conclusioni ( 18 ). Inoltre, le precisazioni contenute al suo allegato II ( 19 ), cui si è riferito altresì il governo ceco nel suo controricorso ( 20 ), sono concordanti.

    48.

    L’obiettivo perseguito è precisato nell’ambito del considerando 12 della stessa direttiva, secondo cui «[l]e definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l’abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi».

    49.

    In tal senso, per quanto riguarda i requisiti minimi per gli esami di guida e per la prova di controllo delle conoscenze, le disposizioni specifiche della direttiva 2006/126 riguardanti le categorie C e D, nonché le relative sottocategorie, illustrano, nuovamente, la distinzione basata sull’oggetto principale del trasporto:

    «4.1.9.

    fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

    4.1.10.

    responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

    (…)

    4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

    (…)

    4.2.8.

    responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE)».

    50.

    Lo stesso vale per quanto riguarda la prova di capacità e comportamento:

    «5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.

    (…)

    Categoria C:

    un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 [ ( 21 )]; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.

    (…)

    Categoria C 1:

    un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (…) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.

    (…)

    Categoria D:

    un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (…) n. 3821/85.

    (…)

    Categoria D1:

    un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80km/h; esso [deve disporre di ABS e] deve essere dotato dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (…) n. 3821/85».

    51.

    Inoltre, secondo la stessa logica, per quanto riguarda le capacità e i comportamenti oggetto di prova per le categorie C e D e le relative sottocategorie, si precisa quanto segue:

    «8.1.6.

    controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E)

    (…)

    8.1.8.

    adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

    (…)

    8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

    (…)

    8.2.3.

    parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

    8.2.4.

    parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E)».

    52.

    Nel leggere le disposizioni della direttiva 2006/126, considerate nel loro insieme, non sorge alcun dubbio quanto al fatto che le definizioni delle categorie di veicoli si articolino sulla distinzione del trasporto di persone, senza modifiche sin dal 1980. Si tratta di un criterio chiaro e preciso, che giustifica l’esclusione delle categorie D1 o D nella definizione delle categorie C e C1. Benché la scelta di una formulazione abbreviata possa essere discutibile ( 22 ), essa non mi sembra lasciare spazio ad equivoci.

    53.

    Pertanto, la scelta operata dal legislatore dell’Unione di precisare il numero massimo di persone che possono essere trasportate in camion (categoria C o C1), quale ultimo criterio per tali veicoli, non è atta a generare confusione.

    54.

    La scelta in parola non è neppure tale da mitigare la portata dell’aggiunta dei termini «diversi da quelli delle categorie D1 o D» all’inizio dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere d) o f), della direttiva in esame, secondo lo stesso procedimento seguito all’articolo 3 della direttiva 91/439. Infatti, la sua importanza si deduce dall’esigenza che il conducente di un veicolo di questa categoria dimostri di avere conoscenze relative al trasporto di passeggeri, al loro comfort e alla loro sicurezza.

    55.

    Pertanto, stante l’imprescindibile esigenza di garantire la sicurezza stradale delle persone ( 23 ), e ciò con modalità uniformi in seno all’Unione, ritengo, come giustamente affermato dalla Commissione a sostegno del proprio ricorso, che sia necessaria la riproduzione testuale delle disposizioni chiare e precise della direttiva in esame ( 24 ). Il recepimento letterale consente inoltre, in questo caso specifico, di rispondere a un altro obiettivo fondamentale, perseguito sin dalla prima direttiva 80/1263, ossia quello di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone, procedendo all’armonizzazione delle norme relative alla patente di guida.

    56.

    Ne consegue che non è ammissibile che la scelta di criteri diversi giunga a un risultato contrario a quello perseguito dalla direttiva 2006/126, vale a dire che il trasporto esclusivo di persone possa essere garantito da conducenti autorizzati a guidare veicoli di categoria C o C1, cui sarà stato chiesto di dimostrare principalmente conoscenze riguardanti il ricevimento, il trasporto e la consegna delle merci, il carico e il fissaggio del carico, nonché lo scarico.

    57.

    Orbene, l’esempio fornito dalla Commissione illustra perfettamente le conseguenze della scelta effettuata dal legislatore ceco nel fissare una soglia maggiore di otto persone per la categoria D1 ( 25 ): un minibus di lunghezza inferiore a 8 metri, che serve a trasportare meno di otto persone, rientra nella categoria C o C1 benché i requisiti necessari siano quelli attinenti al trasporto di persone.

    58.

    L’argomento del governo ceco, che non prende in considerazione la peculiarità del veicolo, in quanto non destinato al trasporto di merci, non risulta pertanto convincente. L’incrocio di tutte le caratteristiche tecniche dei veicoli, fissate nella direttiva 2006/126 è altresì vano poiché esse corrispondono all’uso cui tali veicoli sono destinati. Così, la categoria C, riservata tradizionalmente agli automezzi pesanti, è definita in via secondaria in base alla massa del veicolo, poiché il numero di passeggeri è equivalente a quello della categoria B. La categoria D viene definita unicamente in base a una soglia di passeggeri e la sua sottocategoria D1 si distingue per il numero massimo di persone trasportate, nonché per la lunghezza del veicolo costruito a tal fine.

    59.

    Tutte queste considerazioni mi inducono a ritenere che, non avendo escluso i veicoli D e D1 dalle categorie C e C1, e avendo aggiunto alla categoria D1 una soglia di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere d), f) e h), della direttiva 2006/126.

    V. Spese

    60.

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ceca è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

    VI. Conclusione

    61.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

    1)

    Non avendo ottemperato all’obbligo di riunire nella definizione delle categorie C1 e C unicamente gli autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettere d) e f), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

    2)

    Avendo limitato la definizione della categoria D1 agli autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva stessa.

    3)

    La Repubblica ceca è condannata alle spese.

    ALLEGATO: Tabella riassuntiva del contenuto delle principali direttive concernenti la patente di guida

     

    Direttiva 80/1263Articolo 3, paragrafo 1

    Direttiva 91/439

    Articolo 3, paragrafi 1 e 2

    Direttiva 2006/126Articolo 4, paragrafo 4, lettere d), f), h), e j)

    C

    Autoveicoli «destinati al trasporto di merci»

    ≥ 3 500 kg

    Autoveicoli «diversi da quelli della categoria D»

    ≥ 3 500 kg

    Autoveicoli «diversi da quelli delle categorie D1 o D»

    ≥ 3 500 kg

    «progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente»

    C1

    Privo di oggetto

    Autoveicoli «diversi da quelli della categoria D»

    Tra 3 500 kg e 7 500 kg

    Autoveicoli «diversi da quelli nelle categorie D1 o D»

    Tra 3 500 kg e 7 500 kg

    «progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggerioltre al conducente»

    D

    Autoveicoli «destinati al trasporto di persone»

    Numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore ad otto

    Autoveicoli «destinati al trasporto di persone»

    Numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore ad otto

    Autoveicoli «progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente»

    D1

    Privo di oggetto

    Autoveicoli «destinati al trasporto di persone»

    Numero di posti a sedere compreso tra otto e sedici, escluso quello del conducente

    Autoveicoli «progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente»

    Lunghezza massima di 8 metri


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) GU 2006, L 403, pag. 18.

    ( 3 ) GU 1991, L 237, pag. 1.

    ( 4 ) Si tratta di una delle misure nazionali di esecuzione notificate alla Commissione come volte a garantire il recepimento della direttiva 2006/126, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009 (GU 2009, L 223, pag. 31) e dalla direttiva 2011/94/UE della Commissione del 28 novembre 2011 (GU 2011, L 314, pag. 31).

    ( 5 ) Prima direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU 1980, L 375, pag. 1).

    ( 6 ) Direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU 1991, L 237, pag. 1).

    ( 7 ) V. punto 5 della memoria di replica.

    ( 8 ) V. punti 19 e 20 del controricorso.

    ( 9 ) V. punto 7 della citata controreplica.

    ( 10 ) «[P]er il trasporto di più di otto persone oltre al conducente» all’articolo 4, paragrafo 4, lettera j), della direttiva 2006/126.

    ( 11 ) V. tabella riassuntiva allegata alle presenti conclusioni.

    ( 12 ) Conformemente al metodo di analisi raccomandato dalla Corte, v. sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Spagna (C‑36/05, EU:C:2006:672, punti 2425).

    ( 13 )

    ( 14 ) Rientrano in tale categoria i veicoli la cui massa massima non supera i 3500 kg.

    ( 15 ) Che rappresenta il secondo criterio per tali categorie, come nella direttiva 80/1263.

    ( 16 ) La citata soglia di più otto persone deve essere altresì posta in relazione con quella di cui alla categoria B.

    ( 17 ) V. considerando 2 della medesima direttiva.

    ( 18 ) Modello mantenuto dalla direttiva 2011/94.

    ( 19 ) Estratti, citati ai paragrafi da 49 a 51 delle presenti conclusioni. Il corsivo è mio.

    ( 20 ) V. punti da 15 a 17 del controricorso citato.

    ( 21 ) Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1985, L 370, pag. 8).

    ( 22 ) Per eliminare ogni dubbio, non sarebbe opportuno preferire in futuro i termini «diversi da quelli destinati esclusivamente al trasporto di persone»?

    ( 23 ) V. punto 51 della sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350, e giurisprudenza ivi citata): «Al riguardo, secondo giurisprudenza costante della Corte, il miglioramento della sicurezza sulle strade costituisce un obiettivo di interesse generale dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenze [del 5 ottobre 1994,] van Schaik, C‑55/93, EU:C:1994:363, punto 19; [del 21 marzo 2002,] Cura Anlagen, C‑451/99, EU:C:2002:195, punto 59; [del 15 marzo 2007,] Commissione/Finlandia, C‑54/05, EU:C:2007:168, punto 40; [del 10 febbraio 2009,] Commissione/Italia, C‑110/05, EU:C:2009:66, punto 60; [del 22 ottobre 2009, Commissione/Portogallo, C‑438/08, EU:C:2009:651, punto 48]; [dell’11 marzo 2010,] Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 50;(…) [del 19 maggio 2011,] Grasser, C‑184/10, EU:C:2011:324, punto 26, nonché [del 13 ottobre 2011,] Apelt, C‑224/10, EU:C:2011:655, punto 47)». V. inoltre, quanto alla finalità della direttiva 2006/126, rammentata assai recentemente, sentenza del 26 aprile 2017, Popescu (C‑632/15, EU:C:2017:303, punto 40).

    ( 24 ) Fattispecie da distinguere dalle ipotesi nelle quali la Corte ha dichiarato che «[per] il recepimento in diritto interno di una direttiva (…) può essere sufficiente, tenuto conto del contenuto della direttiva stessa, un contesto giuridico generale, a condizione che quest’ ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali». V. sentenza del 9 aprile 1987, Commissione/Italia (363/85, EU:C:1987:196, punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 25 ) Mentre era stata soppressa dalla direttiva 2006/126, per essere sostituita con la lunghezza del veicolo.

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