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Document 62016CA0590

    Causa C-590/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 7 — Regime generale delle accise — Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l’imposizione di accise — Distributori di benzina alle frontiere della Repubblica ellenica con paesi terzi — Esigibilità delle accise — Nozione di «immissione in consumo» dei prodotti sottoposti ad accisa — Nozione di «svincolo da un regime di sospensione dell’accisa»)

    GU C 123 del 9.4.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 123/4


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

    (Causa C-590/16) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 7 - Regime generale delle accise - Approvvigionamento di prodotti petroliferi, senza l’imposizione di accise - Distributori di benzina alle frontiere della Repubblica ellenica con paesi terzi - Esigibilità delle accise - Nozione di «immissione in consumo» dei prodotti sottoposti ad accisa - Nozione di «svincolo da un regime di sospensione dell’accisa»))

    (2018/C 123/05)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e A. Kyriatsou, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-Mamouna e M. Tassopoulou, agenti)

    Dispositivo

    1)

    Avendo adottato e mantenuto in vigore una legislazione che autorizza la vendita di prodotti petroliferi esenti da imposta da parte dei distributori di benzina della Katastimata Aforologiton Eidon AE ai valichi di frontiera di Kipoi Evrou (Grecia), di Kakavia (Grecia) e di Evzonoi (Grecia), che si trovano tutti in regioni confinanti con paesi terzi, ovvero, rispettivamente, con la Repubblica di Turchia, con la Repubblica di Albania e con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

    2)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)  GU C 30 del 30.1.2017.


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