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Document 62016CA0568

Causa C-568/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürtingen — Germania) — Procedimento penale a carico di Faiz Rasool (Rinvio pregiudiziale — Servizi di pagamento — Direttiva 2007/64/CE — Articolo 3, lettere e) ed o) — Articolo 4, punto 3 — Allegato — Punto 2 — Ambito di applicazione — Gestione di terminali multifunzione che consentono il prelievo di contante in sale da gioco d’azzardo — Coerenza della prassi repressiva delle autorità nazionali — Confisca degli importi ottenuti mediante un’attività illecita — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 17)

GU C 166 del 14.5.2018, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 166/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürtingen — Germania) — Procedimento penale a carico di Faiz Rasool

(Causa C-568/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizi di pagamento - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 3, lettere e) ed o) - Articolo 4, punto 3 - Allegato - Punto 2 - Ambito di applicazione - Gestione di terminali multifunzione che consentono il prelievo di contante in sale da gioco d’azzardo - Coerenza della prassi repressiva delle autorità nazionali - Confisca degli importi ottenuti mediante un’attività illecita - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 17))

(2018/C 166/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Nürtingen

Imputato nella causa principale

Faiz Rasool

con l’intervento di: Rasool Entertainment GmbH

Dispositivo

L’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con il punto 2 dell’allegato della stessa, deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


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