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Document 62016CA0490

    Causa C-490/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — A.S./Repubblica di Slovenia [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale — Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro — Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie — Articolo 13 — Attraversamento irregolare di una frontiera esterna — Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera — Articolo 27 — Mezzo di ricorso — Portata del sindacato giurisdizionale — Articolo 29 — Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento — Calcolo dei termini — Proposizione di un ricorso — Effetto sospensivo]

    GU C 309 del 18.9.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 309/14


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — A.S./Repubblica di Slovenia

    (Causa C-490/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale - Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro - Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie - Articolo 13 - Attraversamento irregolare di una frontiera esterna - Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Articolo 29 - Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento - Calcolo dei termini - Proposizione di un ricorso - Effetto sospensivo])

    (2017/C 309/19)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: A.S.

    Convenuta: Repubblica di Slovenia

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato.

    2)

    L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1.

    3)

    L’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, letto in combinazione con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1.

    L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.


    (1)  GU C 419 del 14.11.2016.


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