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Documento 62016CA0039

    Causa C-39/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Imposte sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 — Società madri e figlie di Stati membri diversi — Regime fiscale comune — Deducibilità dall’utile imponibile della società madre — Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie — Mancata presa in considerazione dell’esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi)

    GU C 437 del 18.12.2017, p. 6/7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 437/6


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat

    (Causa C-39/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Imposte sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 - Società madri e figlie di Stati membri diversi - Regime fiscale comune - Deducibilità dall’utile imponibile della società madre - Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie - Mancata presa in considerazione dell’esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi))

    (2017/C 437/08)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

    Parti

    Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

    Convenuto: Belgische Staat

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10o, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell’ambito di un prestito non sono deducibili dall’utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.

    2)

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev’essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l’articolo 198, punto 10o, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi.


    (1)  GU C 136 del 18.4.2016.


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