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Document 62016CA0014

    Causa C-14/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des Finances et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Società di Stati membri diversi — Regime fiscale comune — Fusione per incorporazione — Previa autorizzazione dell’amministrazione finanziaria — Direttiva 90/434/CEE — Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) — Frode o evasione fiscali — Libertà di stabilimento)

    GU C 144 del 8.5.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 144/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della société Cairnbulg Nanteuil/Ministre des Finances et des Comptes publics

    (Causa C-14/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Società di Stati membri diversi - Regime fiscale comune - Fusione per incorporazione - Previa autorizzazione dell’amministrazione finanziaria - Direttiva 90/434/CEE - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Frode o evasione fiscali - Libertà di stabilimento))

    (2017/C 144/15)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della société Cairnbulg Nanteuil

    Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics

    Dispositivo

    1)

    Poiché l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi, non opera un’armonizzazione esauriente, il diritto dell’Unione consente di valutare la compatibilità di una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, alla luce del diritto primario, benché tale normativa sia stata adottata per recepire nel diritto interno la facoltà offerta a tale disposizione.

    2)

    L’articolo 49 TFUE e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, nel caso di un’operazione di fusione transfrontaliera, subordini la concessione dei vantaggi fiscali applicabili a un’operazione siffatta ai sensi di tale direttiva, nella fattispecie il riporto dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti a una società stabilita in un altro Stato membro da una società francese, a una procedura di previa autorizzazione nell’ambito della quale, per ottenere tale autorizzazione, il contribuente deve dimostrare che l’operazione interessata è giustificata da una ragione economica, che non ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscali e che le sue modalità consentono di garantire la futura imposizione delle plusvalenze in sospensione di imposta, mentre, nel caso di un’operazione di fusione interna, un simile riporto è concesso senza che il contribuente debba effettuare una simile procedura.


    (1)  GU C 106 del 21.3.2016.


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