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Document 62015TN0554

    Causa T-554/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

    GU C 398 del 30.11.2015, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 398/62


    Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

    (Causa T-554/15)

    (2015/C 398/76)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Parti

    Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione C(2015) 4805 della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa al contributo alle spese sanitarie per le imprese dell'industria del tabacco, nei limiti in cui ordina la sospensione dell’applicazione sia delle aliquote progressive previste dalla legge n. XCIV del 2014 sul contributo alle spese sanitarie 2015 per le imprese dell’industria del tabacco (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), adottata dal Parlamento ungherese, sia della riduzione d’imposta in caso di investimento, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’abuso del potere discrezionale, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità

    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell’ingiungere la sospensione, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, abusando in tal modo del suo potere discrezionale e violando inoltre il principio di proporzionalità.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul divieto di discriminazione e sul principio di parità di trattamento

    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la prassi della Commissione relativa alla sospensione può essere qualificata come incoerente, e da ciò deriva la violazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di trattamento.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto di difesa.

    In terzo luogo, la ricorrente segnala, in particolare, che nell’ingiungere la sospensione la Commissione non si è conformata al suo obbligo di motivazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’obbligo di leale cooperazione e sul diritto a un ricorso effettivo

    Infine, la ricorrente sostiene che in esito all’ingiunzione della sospensione da parte della Commissione sono stati violati diritti e garanzie fondamentali, quali l’obbligo di leale cooperazione e il diritto a un ricorso effettivo.


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