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Document 62015TN0523

Causa T-523/15: Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — Italmobiliare e a./Commissione

GU C 354 del 26.10.2015, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/53


Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — Italmobiliare e a./Commissione

(Causa T-523/15)

(2015/C 354/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Italmobiliare SpA (Milano, Italia), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italia), Sirap France SAS (Noves, Francia), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austria), Petruzalek kft (Budapest, Ungheria), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, F. Moretti, avvocato, A. Bardanzellu, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via preliminare, disporre una consulenza tecnica d’ufficio per l’analisi economica del caso;

annullare la Decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile a Linpac il beneficio dell’immunità dalle sanzioni di cui alla Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese («Comunicazione»);

annullare la Decisione nella parte in cui ha imputato anche a Italmobiliare le condotte sanzionate, condannandola in solido al pagamento delle ammende;

ridurre gli importi delle sanzioni inflitte;

condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-522/15, CCPL e a./Commissione.

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo: violazione della Comunicazione e del principio di parità di trattamento per aver la Commissione concesso il beneficio dell’immunità a Linpac, sebbene non sussistessero le necessarie condizioni previste dalla Comunicazione stessa.

2.

Secondo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, dei principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza di cui agli artt. 6(2) e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («Convenzione») e artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta di Nizza»), del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, art. 14 della Convenzione, nonché artt. 17 e 21 della Carta di Nizza, nonché violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, per aver la Commissione erroneamente attribuito a Italmobiliare la responsabilità solidale, in quanto società madre, per atti compiuti da società controllate.

3.

Terzo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1), degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 («Orientamenti»), nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in relazione alla determinazione dei seguenti elementi/parametri di calcolo delle sanzioni: (i) valore delle vendite; (ii) importo per gravità; (iii) entry fee; (iv) adeguamenti dell’importo di base (in particolare, mancata considerazione dello stato di crisi del settore); (v) soglia edittale massima ex art. 23(2) del Reg. 1/2003; e (vi) insufficiente riduzione delle sanzioni in ragione della lunga durata del procedimento; nonché, infine, violazione dell’art. 101 TFUE, degli Orientamenti e dell’obbligo di motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di applicazione del par. 35 dei suddetti Orientamenti.

4.

Quarto motivo: le ricorrenti chiedono che, in base all’art. 31 del Reg. 1/2003, il Tribunale dell’Unione europea eserciti la propria competenza giurisdizionale di merito e, anche in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, sostituisca la propria valutazione a quella della Commissione e riduca comunque le ammende complessivamente inflitte nella Decisione.


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