Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0370

    Causa T-370/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da CJ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 Aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM

    GU C 311 del 21.9.2015, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/51


    Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da CJ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 Aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM

    (Causa T-370/15 P)

    (2015/C 311/56)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: CJ (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (TFP) del 29 aprile 2015 nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/CEPCM, nei limiti in cui:

    ha respinto parzialmente il ricorso nella causa F-159/12 e condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese;

    ha respinto il ricorso nella causa F-161/12 nella sua integralità e condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal CEPCM;

    ha condannato il ricorrente a versare al Tribunale un importo pari a EUR 2  000 al fine di rimborsare una parte dei costi evitabili che quest’ultimo ha dovuto sostenere;

    di conseguenza, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata:

    annullare la decisione impugnata del 24 febbraio 2012;

    condannare il CEPCM a corrispondere un risarcimento valutato ex aequo et bono in EUR 80  000, per il danno morale subito dal ricorrente cui si fa riferimento nel primo capo delle conclusioni del ricorso nella causa F-161/12;

    condannare il CEPCM a corrispondere un risarcimento, valutato ex aequo et bono in EUR 56  800 per il danno morale subito dal ricorrente cui si fa riferimento nelle domande incidentali di risarcimento proposte durante il procedimento di primo grado.

    condannare il CEPCM a tutte le spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del TFP del principio audi et alteram partem poiché ha respinto la replica del ricorrente in quanto inammissibile per il motivo che il suo contenuto e gli allegati non avevano un collegamento diretto con determinati allegati del controricorso del CEPCM;

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il TFP ha omesso di pronunciarsi su capi incidentali della domanda presentati per la prima volta nel corso del procedimento, per il risarcimento del danno morale causato da determinate affermazioni contenute nel controricorso del CEPCM;

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del TFP dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari in quanto si è ritenuto non autorizzato a esaminare l’attendibilità delle affermazioni circa la cattiva gestione finanziaria presso il CEPCM poiché esse erano state precedentemente esaminate dall’OLAF;

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il TFP ha erroneamente interpretato:

    L’articolo 47, lettera b), punto ii), in combinato disposto con l’articolo 86, del Regime applicabile ad altri agenti dell’Unione (RAA) avendo ritenuto che il ricorrente potesse essere sommariamente licenziato per insubordinazione senza un procedimento disciplinare;

    L’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto concerne il termine concesso al ricorrente per poter essere ascoltato prima di essere licenziato;

    L’articolo 48, paragrafo 1, della Carte dei diritto fondamentali dell’Unione europea in quanto ha ritenuto provate le accuse secondo cui il ricorrente era coinvolto in attività criminali, sebbene egli non fosse stato né accusato né condannato per tali attività dinanzi ad un tribunale penale;

    Il dovere di assistenza del datore di lavoro, avendo dichiarato che il CEPCM non fosse tenuto a concedere al ricorrente determinati diritti della difesa durante l’indagine amministrativa ai sensi dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari;

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il TFP ha erroneamente interpretato il primo, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso e le conclusioni;

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che il TFP ha dato una qualificazione giuridica errata di determinati fatti;

    7.

    Settimo motivo, vertente sul fatto che il TFP ha snaturato taluni elementi di prova.


    Top