Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0263

    Causa T-263/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

    GU C 254 del 3.8.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 254/16


    Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

    (Causa T-263/15)

    (2015/C 254/20)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia), Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz, K. Gruszecka-Spychała, M. Le Berre, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare invalida ed annullare nella sua integralità la decisione della Commissione europea, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN e ex 2012/N), Polonia, «Realizzazione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo»;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, tra l’altro, i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo:

    Arbitrarietà e manifesto errore nelle constatazioni fattuali sulle quali si è fondata l’adozione della decisione impugnata e di conseguenza violazione da parte della Commissione dei limiti del suo potere discrezionale e manifesti errori nella valutazione del materiale probatorio.

    2.

    Secondo motivo:

    Mancata presa in considerazione da parte della Commissione degli elementi e delle circostanze rilevanti ai fini della valutazione giuridica dell’investimento nell’aeroporto di Gdynia Kosakowo.

    3.

    Terzo motivo:

    Violazione da parte della Commissione dei limiti del suo libero apprezzamento, ai sensi della giurisprudenza che prevede l’obbligo per l’istituzione che si avvale della sua discrezionalità di spiegare perché determinate prove e determinati fatti sono stati presi in considerazione mentre altri sono stati esclusi.

    4.

    Quarto motivo:

    Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’Unione della certezza del diritto e di lealtà dell’istituzione nei confronti dei soggetti di diritto, per sua errata applicazione e interpretazione.

    5.

    Quinto motivo:

    Violazione consistente in un’erronea qualificazione giuridica dei fatti e delle prove e conseguente violazione, da parte della decisione impugnata, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, avendo ritenuto che non ricorressero nella fattispecie le condizioni per constatare che gli atti delle ricorrenti erano conformi al criterio dell’investitore privato e che non fosse stato dimostrato che il progetto d’investimento sarebbe stato realizzato da un investitore privato, con conseguente dichiarazione che l’investimento Gdynia Kosakowo costituisce un aiuto di Stato vietato.


    Top