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Document 62015CN0649
Case C-649/15 P: Appeal brought on 3 December 2015 by TV2/Danmark A/S against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 24 September 2015 in Case T-674/11 TV2/Danmark A/S v European Commission
Causa C-649/15 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea
Causa C-649/15 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea
GU C 48 del 8.2.2016, p. 23–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/23 |
Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea
(Causa C-649/15 P)
(2016/C 048/29)
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd
Conclusioni della ricorrente
1. |
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si pronuncia a favore della Commissione rispetto alla domanda in via principale della TV2. Decidere in merito alla controversia e annullare la decisione impugnata nella parte in cui accerta che le misure in esame costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In via subordinata, rinviare tale parte della causa al Tribunale per il riesame. |
2. |
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si pronuncia a favore della Commissione rispetto alla seconda parte della domanda in via subordinata della TV2. Decidere in merito alla controversia e annullare la decisione impugnata nella parte in cui accerta che i canoni televisivi che negli anni dal 1997 al 2002 erano stati trasferiti alla TV2 e successivamente alle regioni, costituivano aiuti di Stato a favore della TV2. In via subordinata, rinviare tale parte della causa al Tribunale per il riesame. |
3. |
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la TV2 a sopportare le proprie spese e a pagare i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione. Condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla TV2 per il procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte di giustizia. In caso di rinvio al Tribunale, pronunciarsi relativamente alle spese anche per la parte della causa oggetto di rinvio. |
Motivi e principali argomenti
1. |
La TV2 fa valere che la parte della sentenza impugnata che respinge il primo motivo della TV2 e quindi la sua domanda in via principale è in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ed è pertanto inficiata da un errore di diritto. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:
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2. |
La TV2 fa inoltre valere che la parte della sentenza impugnata che tratta la causa nel merito e respinge la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2 è inficiata da un errore di diritto, in quanto è in contrasto con principi processuali fondamentali. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:
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3. |
La TV2 sostiene infine che la parte della sentenza impugnata che tratta la causa nel merito e respinge la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2 (punti da 165 a 174), è inficiata da un errore di diritto, in quanto è basata su un’interpretazione manifestamente erronea del diritto danese ed è in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:
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