Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0649

    Causa C-649/15 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/23


    Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

    (Causa C-649/15 P)

    (2016/C 048/29)

    Lingua processuale: il danese

    Parti

    Ricorrente: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd

    Conclusioni della ricorrente

    1.

    Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si pronuncia a favore della Commissione rispetto alla domanda in via principale della TV2. Decidere in merito alla controversia e annullare la decisione impugnata nella parte in cui accerta che le misure in esame costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In via subordinata, rinviare tale parte della causa al Tribunale per il riesame.

    2.

    Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si pronuncia a favore della Commissione rispetto alla seconda parte della domanda in via subordinata della TV2. Decidere in merito alla controversia e annullare la decisione impugnata nella parte in cui accerta che i canoni televisivi che negli anni dal 1997 al 2002 erano stati trasferiti alla TV2 e successivamente alle regioni, costituivano aiuti di Stato a favore della TV2. In via subordinata, rinviare tale parte della causa al Tribunale per il riesame.

    3.

    Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la TV2 a sopportare le proprie spese e a pagare i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione. Condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla TV2 per il procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte di giustizia. In caso di rinvio al Tribunale, pronunciarsi relativamente alle spese anche per la parte della causa oggetto di rinvio.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    La TV2 fa valere che la parte della sentenza impugnata che respinge il primo motivo della TV2 e quindi la sua domanda in via principale è in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ed è pertanto inficiata da un errore di diritto. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:

    Il rifiuto nella sentenza impugnata di accettare che il controllo effettuato dal Rigsrevisionen (Corte dei conti danese) fosse sufficiente per soddisfare la quarta condizione Altmark è basato su un’applicazione rigida e letterale della condizione, che richiede il confronto dei costi. Ciò è giuridicamente errato.

    Contrariamente a quanto il Tribunale afferma nella sentenza impugnata, la natura specifica della missione di servizio pubblico della TV2 e l’applicazione retroattiva delle condizioni Altmark conducono a una situazione in cui sarebbe stata necessaria un’applicazione teleologica della condizione (v. il principio di cui alla sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA, T-289/03, Racc., EU:T:2008:29, e a.).

    Il controllo continuo del Rigsrevisionen per verificare che la TV2 fosse una società ben gestita economicamente assicurava che lo scopo sotteso alla quarta condizione Altmark fosse adempiuto, e quindi, nelle circostanze specifiche del procedimento riguardante la TV2 e alla luce dell’applicazione teleologica della condizione, era sufficiente per considerare adempiuta la quarta condizione Altmark.

    2.

    La TV2 fa inoltre valere che la parte della sentenza impugnata che tratta la causa nel merito e respinge la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2 è inficiata da un errore di diritto, in quanto è in contrasto con principi processuali fondamentali. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:

    Nel suo controricorso la Commissione si era dichiarata d’accordo con la TV2 sul fatto che i canoni televisivi che la TV2 aveva trasferito alle regioni nel periodo dal 1997 al 2002 non costituivano aiuti di Stato a favore della TV2. Il Tribunale si è in tal modo pronunciato ultra petita, in quanto ha esaminato e respinto la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2. La sentenza impugnata è quindi inficiata da un errore di diritto.

    Il Tribunale ha inoltre statuito sul merito sulla base della propria argomentazione. Le considerazioni del Tribunale ai punti da 165 a 174 della sentenza impugnata non sono mai state oggetto di discussione nel corso del procedimento né da parte della TV2 né da parte della Commissione e non possono neanche essere rinvenute nella decisione impugnata. Il Tribunale ha ecceduto così i limiti del suo sindacato giurisdizionale.

    Il Tribunale, allo stesso tempo, ha violato il principio del contraddittorio di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto ha basato la sua decisione su motivi e argomenti che non sono stati oggetto di discussione tra le parti.

    3.

    La TV2 sostiene infine che la parte della sentenza impugnata che tratta la causa nel merito e respinge la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2 (punti da 165 a 174), è inficiata da un errore di diritto, in quanto è basata su un’interpretazione manifestamente erronea del diritto danese ed è in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:

    il Tribunale prende in considerazione e attribuisce un’importanza decisiva alla circostanza che la TV2, nell’ambito dell’adempimento dei propri obblighi di trasmettere programmi regionali, ha ricevuto tali programmi dalle regioni e il trasferimento dei canoni televisivi costituiva il corrispettivo per detti programmi. Ciò non si può dedurre dal fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale ed è manifestamente contrario al diritto danese. Le condizioni che si possono desumere dai punti 166, 167 e 171 della sentenza impugnata sono quindi sostanzialmente soddisfatte.

    Il Tribunale fa riferimento, nei punti 166, 167 e nella prima frase del punto 173 della sentenza impugnata, a uno scenario ipotetico nell’ambito della valutazione degli aiuti di Stato. Tale scenario è tanto inconcepibile nella pratica quanto irrilevante per la valutazione degli aiuti di Stato. Il fattore decisivo nel procedimento riguardante la TV2 è che quest’ultima in realtà non traeva alcun vantaggio economico dal trasferimento dei canoni televisivi. La TV2 era obbligata in base al diritto pubblico a trasferire i canoni televisivi alle regioni e, in pratica, ha adempiuto a detto obbligo. La decisione del Tribunale è quindi in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


    Top