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Document 62015CN0625

    Causa C-625/15 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2015 da Schniga GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 settembre 2015, cause riunite T-91/14 e T–92/14, Schniga GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    GU C 27 del 25.1.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 27/27


    Impugnazione proposta il 23 novembre 2015 da Schniga GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 settembre 2015, cause riunite T-91/14 e T–92/14, Schniga GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali

    (Causa C-625/15 P)

    (2016/C 027/31)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Schniga GmbH (rappresentanti: G. Würtenberger, R. Kunze, Rechtsanwälte)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 settembre 2015 nelle cause riunite T-91/14 e T-92/14;

    condannare l’UCVV e gli intervenienti alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94 (1), concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: la«PCRV») e nell’applicazione degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1239/95 (2) della Commissione, del 31 maggio 1995.

    Il Tribunale ha valutato erroneamente la competenza del Presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell’includere caratteristiche aggiuntive nel procedimento di esame di una varietà cui concedere la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    Il Tribunale ha valutato erroneamente la natura giuridica dei protocolli e delle linee guida tecnici applicabili all’esame tecnico di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il che ha condotto ad una errata valutazione del momento in cui il Presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali può decidere che una nuova caratteristica per la determinazione del carattere distintivo della nuova varietà può essere presa in considerazione.

    Il Tribunale ha valutato erroneamente la conseguenza dell’applicazione del principio della certezza del diritto, l’oggettività dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la parità di trattamento per quanto riguarda le decisioni del Presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relative all’esame di una nuova varietà.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).


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