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Document 62015CN0400
Case C-400/15: Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 23 July 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark v Finanzamt Brandenburg
Causa C-400/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
Causa C-400/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
GU C 363 del 3.11.2015, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg
(Causa C-400/15)
(2015/C 363/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Landkreis Potsdam-Mittelmark
Resistente: Finanzamt Brandenburg
Questione pregiudiziale
L’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della legge tedesca relativa all’imposta sulla cifra di affari stabilisce che le cessioni, le importazioni o gli acquisti intracomunitari di beni che l’imprenditore utilizza per la sua impresa in una percentuale inferiore al 10 % non sono considerati come effettuati per l’impresa — e pertanto escludono il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte.
Il regime è fondato sull’articolo 1 della decisione del Consiglio del 19 novembre 2004 (2004/817/CE (1)) che autorizza la Repubblica federale di Germania, in deroga all’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ad escludere dal diritto a deduzione dell’IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.
Se la suddetta autorizzazione — conformemente alla sua formulazione — si applichi esclusivamente ai casi disciplinati nell’articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (articolo 26 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) o se si applichi anche a tutti i casi in cui un bene o un servizio è utilizzato solo in parte per l’impresa.