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Document 62015CN0400

    Causa C-400/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

    GU C 363 del 3.11.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 363/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 luglio 2015 — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg

    (Causa C-400/15)

    (2015/C 363/24)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Landkreis Potsdam-Mittelmark

    Resistente: Finanzamt Brandenburg

    Questione pregiudiziale

    L’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della legge tedesca relativa all’imposta sulla cifra di affari stabilisce che le cessioni, le importazioni o gli acquisti intracomunitari di beni che l’imprenditore utilizza per la sua impresa in una percentuale inferiore al 10 % non sono considerati come effettuati per l’impresa — e pertanto escludono il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte.

    Il regime è fondato sull’articolo 1 della decisione del Consiglio del 19 novembre 2004 (2004/817/CE (1)) che autorizza la Repubblica federale di Germania, in deroga all’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ad escludere dal diritto a deduzione dell’IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

    Se la suddetta autorizzazione — conformemente alla sua formulazione — si applichi esclusivamente ai casi disciplinati nell’articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (articolo 26 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) o se si applichi anche a tutti i casi in cui un bene o un servizio è utilizzato solo in parte per l’impresa.


    (1)  GU L 357, pag. 33.


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