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Document 62015CN0233
Case C-233/15: Request for a preliminary ruling from the Administratīvā apgabaltiesa (Latvia) lodged on 21 May 2015 — SIA ‘Oniors Bio’ v Valsts ieņēmumu dienests
Causa C-233/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 21 maggio 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests
Causa C-233/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 21 maggio 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests
GU C 245 del 27.7.2015, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 245/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 21 maggio 2015 — SIA «Oniors Bio»/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-233/15)
(2015/C 245/14)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti
Ricorrente: SIA «Oniors Bio»
Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
1) |
Se taluni prodotti, in relazione ai quali i risultati dell’esame dei campioni prelevati da diverse partite delle merci non indicano la presenza di denaturanti o di altre sostanze nocive che li rendano inadatti al consumo umano, ma che, in base alle informazioni fornite dal fabbricante, non possono essere utilizzati nell’alimentazione (produzione di alimenti e catena alimentare) atteso che, a causa delle caratteristiche del processo di lavorazione della merce non può escludersi la presenza di sostanze nocive nel prodotto, debbano essere classificati in generale in uno dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, previsti per i prodotti non alimentari o, al contrario, se tali prodotti debbano essere classificati in generale in uno dei codici NC previsti per i prodotti alimentari. |
2) |
A quali criteri debba attribuirsi maggiore importanza nell’interpretare le nozioni di «prodotto alimentare» e «prodotto non alimentare» ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87. |
3) |
Se la destinazione del prodotto possa costituire un criterio oggettivo di classificazione ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87. |
4) |
Se, nell’interpretare la nozione di «prodotto non alimentare», ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87 e ai fini della classificazione della merce, si possa utilizzare, come criterio di classificazione delle merci, il parere dell’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo il quale, ai sensi della normativa dell’Unione europea e degli Stati membri in materia alimentare, la merce importata dalla ricorrente non può essere utilizzata nella catena alimentare in quanto inadatta al consumo umano. |
5) |
Se, nell’interpretare la nozione di «prodotto non alimentare», ai fini dell’applicazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87 e ai fini della classificazione della merce, si possano utilizzare, come criterio di classificazione delle merci, le informazioni fornite dal fabbricante in merito al processo tecnologico di lavorazione della merce, a causa del quale non può escludersi la presenza di sostanze nocive nel prodotto. |
6) |
Quali proprietà fisico-chimiche della merce che deve essere classificata siano più importanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione dei codici NC 1518 00 31 e NC 1517 90 91 di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87. |
7) |
Se a una merce avente proprietà fisico-chimiche analoghe a quelle considerate nel caso di specie debba essere applicato, in generale, il codice NC 1518 00 31 di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).