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Document 62015CN0086

    Causa C-86/15 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2015 da Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-92/10, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

    GU C 146 del 4.5.2015, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 146/19


    Impugnazione proposta il 20 febbraio 2015 da Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2014, causa T-92/10, Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione

    (Causa C-86/15 P)

    (2015/C 146/28)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA (rappresentanti: D.M. Fosselard, avvocato, D. Slater, Solicitor, A. Duron, avvocate)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Le Ricorrenti concludono affinché piaccia alla Corte:

    annullare la sentenza impugnata del Tribunale per i motivi indicati in narrativa;

    e deliberando in via definitiva, a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di Giustizia, annullare la decisione per quanto riguarda le Ricorrenti;

    in via subordinata, nel caso in cui la Corte concludesse che non vi sia alcun motivo per annullare la decisione nella sua interezza, ridurre l’ammenda inflitta alle Ricorrenti per le ragioni sopra esposte;

    in alternativa, qualora la Corte non si pronunciasse in via definitiva sulla causa, riservare le spese e rinviare la causa al Tribunale per un riesame, in conformità con la sentenza della Corte;

    infine, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della propria impugnazione, le Ricorrenti deducono i seguenti motivi:

    Con il primo motivo, le Ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia commesso una violazione dell’articolo 10 del Regolamento 773/2004 (1). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione era legittimata a riadottare la decisione impugnata nell’ambito del procedimento di prima istanza (la «Decisione») senza che fosse necessario inviare preliminarmente una nuova comunicazione degli addebiti.

    Con il secondo motivo, le Ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso una violazione dell’articolo 14 del Regolamento 773/2004. La violazione si concretizza nel fatto che il Tribunale ha stabilito che la Commissione poteva riadottare la Decisione, sulla base delle disposizioni del Regolamento 1/2003 (2), senza che i rappresentanti degli Stati Membri avessero la possibilità di sentire direttamente le imprese.

    Con il terzo motivo le Ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato il principio di collegialità. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione era legittimata ad adottare la Decisione seguendo una procedura in base alla quale il Collegio non aveva adottato in un unico momento il testo intero della Decisione ma piuttosto due parti della Decisione in due momenti diversi sul presupposto che queste due parti potessero insieme costituire una Decisione completa.

    Con il quarto motivo, le Ricorrenti lamentano una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, interpretato alla luce dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale violazione si concretizza nella violazione da parte del Tribunale del diritto delle Ricorrenti ad essere giudicate entro un termine ragionevole. In particolare, sono trascorsi circa tre anni tra la chiusura della fase scritta e la decisione di apertura della fase orale da parte del Tribunale. Un simile ritardo ha violato il diritto, previsto all’articolo 47 della Carta, ad un ricorso effettivo e ad essere sentiti in udienza entro un termine ragionevole. La violazione dell’articolo 47 appare nella fattispecie particolarmente grave tenuto conto che le Ricorrenti hanno dovuto attendere più di 14 anni affinché un giudice (il Tribunale) risolvesse la causa nel merito, essendo stata la prima decisione della Commissione annullata per motivi procedurali dopo una procedura di circa 7 anni.

    Con il quinto motivo, le Ricorrenti lamentano una violazione dell’articolo 65 del Trattato CECA. In particolare, le Ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia ignorato il contesto specifico del Trattato CECA e gli obblighi di pubblicità e di non discriminazione imposti alle imprese nel contesto del trattato, così determinando un’applicazione erronea della giurisprudenza della Corte in riferimento al concetto di intesa. Le Ricorrenti sostengono che la pubblicazione, tra l’altro ripetuta nel tempo, di listini prezzi non allineati al prezzo proposto nel contesto dell’intesa, abbia avuto come effetto l’interruzione dell’intesa il cui oggetto era, a detta del Tribunale, di fissazione dei prezzi minimi. Il Tribunale ha invece ritenuto necessaria un’ulteriore pubblica presa di distanza.

    Con il sesto motivo, le Ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia violato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali interpretato alla luce dell’articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo quando ha ritenuto che la durata della procedura amministrativa (cioè dinanzi la Commissione europea) non fosse eccessiva ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Nel caso di specie, il procedimento amministrativo ha richiesto, nel suo complesso, quasi 54 mesi, sommando il procedimento iniziale a quello successivo di riadozione. Inoltre, i due anni e più che sono stati necessari alla Commissione per riadottare la Decisione appaiono eccessivi. La motivazione del Tribunale per giustificare la durata della procedura di riadozione appare carente e contradditoria, oltre a risultare manifesta la violazione della giurisprudenza precedente del Tribunale.

    Con il settimo motivo, le Ricorrenti lamentano una violazione dell’articolo 23 del Regolamento 1/2003 e del principio di parità di trattamento. In particolare, la Commissione aveva, nel caso di specie, suddiviso le imprese in gruppi al fine di stabilire la sanzione di base da applicare a ciascun’impresa, tentando, secondo quanto affermato nella Decisione, di mantenere una proporzione tra la quota di mercato media di ciascun gruppo e l’ammenda di base inflitta alle singole imprese appartenenti a ciascun gruppo. Il Tribunale, sebbene abbia in seguito riconosciuto che la Commissione aveva sottostimato la quota di mercato media di uno di questi gruppi, con la conseguenza che il rapporto di proporzionalità che la Commissione intendeva mantenere non era stato mantenuto, non ha ritenuto di dover ripristinare tale rapporto.


    (1)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


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