Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0031

    Causa C-31/15 P: Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Photo USA Electronic Graphic, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014 , causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio dell’Unione europea

    GU C 89 del 16.3.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 89/14


    Impugnazione proposta il 27 gennaio 2015 dalla Photo USA Electronic Graphic, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-31/15 P)

    (2015/C 089/15)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 18 novembre 2014, causa T-394/13, Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (1);

    integrare l’analisi e annullare il regolamento (UE) n. 412/2013; e

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-394/13.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che le affermazioni del Tribunale in relazione ai motivi primo, terzo e quarto della ricorrente dinanzi al Tribunale siano viziate da più errori di diritto nonché da uno snaturamento degli elementi di prova forniti. Pertanto la ricorrente fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. Altresì, la ricorrente sostiene che i fatti su cui si basano i motivi primo, secondo e terzo siano sufficientemente certi per consentire alla Corte di giustizia di pronunciarsi in relazione ad essi.

    Per quanto concerne il primo motivo, la ricorrente deduce due motivi di appello. Anzitutto, il Tribunale avrebbe commesso un errore imponendo, in sostanza, alla ricorrente l’onere della prova del fatto che le istituzioni abbiano commesso un errore nella loro valutazione in relazione a ciascuno dei fattori che esse ritenevano essere pertinenti. Come dimostrato nella precedente giurisprudenza del Tribunale, è sufficiente che il ricorrente dimostri che (1) le istituzioni hanno erroneamente valutato i fattori che esse hanno ritenuto essere pertinenti o che (2) l’applicazione di altri fattori più pertinenti esigeva la loro esclusione. Alla luce di tali considerazioni, l’affermazione che le istituzioni hanno erroneamente valutato due dei tre fattori che le stesse ritenevano essere pertinenti è sufficiente a liberare la ricorrente dall’onere della prova. Inoltre, giungendo alle sue conclusioni la sentenza impugnata ha snaturato gli elementi di prova e i fatti dinanzi al Tribunale.

    Per quanto riguarda i motivi terzo e quarto, la ricorrente deduce quattro motivi di appello. In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»), ritenendo che le istituzioni siano obbligate ad esaminare l’impatto delle pratiche anticoncorrenziali sulla situazione dell’industria nell’Unione solo dopo che l’esistenza di siffatte pratiche anticoncorrenziali sia positivamente dimostrata in una decisione definitiva della rilevante autorità nazionale garante della concorrenza. In secondo luogo, avendo respinto la domanda della ricorrente di svelare le identità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nel fascicolo ed avrebbe commesso un errore di diritto nell’affermare che esso poteva esaminare il rispetto da parte delle istituzioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base senza essere a conoscenza delle identità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. In terzo luogo, imponendo alla ricorrente un obbligo di fornire prove positive dell’impatto delle pratiche anticoncorrenziali sui produttori dell’Unione del campione in una situazione in cui le identità dei produttori inclusi nel campione sono mantenute segrete, la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 7, del regolamento di base e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico della ricorrente. In quarto luogo, la sentenza impugnata ha altresì erroneamente interpretato le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 2 e 7, del regolamento di base, affermando che ci si possa liberare degli obblighi pertinenti semplicemente facendo affidamento su supposizioni non elaborate anziché su un esame effettivo.


    (1)  GU L 131, pag. 1.

    (2)  GU L 343, pag. 51.


    Top