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Document 62015CC0649
Opinion of Advocate General Wathelet delivered on 30 May 2017.#TV2/Danmark A/S v European Commission.#Appeal — State aid — Article 107(1) TFEU — Public broadcasting service — Measures implemented by the Danish authorities in favour of the Danish broadcaster TV2/Danmark — Concept of ‘aid granted by a Member State or through State resources’ — Judgment in Altmark.#Case C-649/15 P.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Wathelet, presentate il 30 maggio 2017.
TV2/Danmark A/S contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark.
Causa C-649/15 P.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Wathelet, presentate il 30 maggio 2017.
TV2/Danmark A/S contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi in favore dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse statali” – Sentenza Altmark.
Causa C-649/15 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:403
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 30 maggio 2017 ( 1 )
Causa C‑649/15 P
TV2/Danmark A/S
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Servizio pubblico di radiodiffusione – Misure adottate dalle autorità danesi nei confronti dell’emittente danese TV2/Danmark – Nozione di “aiuti accordati dagli Stati o per mezzo di risorse di Stato” – Sentenza Altmark»
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1. |
Con la sua impugnazione, la TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S») chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea TV2/Danmark/Commissione ( 2 ), con cui quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione 2011/839/UE della Commissione ( 3 ), nella parte in cui la Commissione europea aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2 costituissero aiuti di Stato e, dall’altro lato, ha respinto, quanto al resto, il suo ricorso (la TV2 A/S è una società per azioni danese di radiodiffusione che è stata costituita il 1o gennaio 2003 per sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma TV2/Danmark, in prosieguo: la «TV2»). La presente causa è legata alle cause C‑656/15 P e C‑657/15 P, parimenti relative a impugnazioni contro la suddetta sentenza e nelle quali presento le mie conclusioni del pari in data odierna. Essa è altresì affine alla causa che ha dato origine recentemente alla sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione (C‑660/15 P, EU:C:2017:178). |
I. Fatti
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2. |
Nei limiti in cui i fatti all’origine della presente causa sono identici a quelli all’origine della causa C‑656/15 P, rinvio ai paragrafi da 2 a 15 delle conclusioni che ho presentato nella detta causa, anch’esse pronunciate in data odierna. |
II. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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3. |
Per le stesse ragioni, rinvio ai paragrafi da 16 a 19 delle conclusioni da me presentate nella causa C‑656/15 P. |
III. Sull’impugnazione
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4. |
A sostegno della sua impugnazione, la TV2 A/S solleva due motivi relativi, da un lato, all’interpretazione e all’applicazione della quarta condizione imposta dalla Corte nella sua sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, (C‑280/00, EU:C:2003:415; in prosieguo: la «sentenza Altmark», e, per quanto riguarda le suddette condizioni, le «condizioni Altmark»), e, dall’altro lato, alla qualificazione come risorse derivanti dai canoni versati dalla TV2 alle sue emittenti regionali. |
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5. |
Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha ritenuto di essere sufficientemente edotta all’esito della fase scritta del procedimento e che, pertanto, non era necessaria un’udienza di discussione. |
A. Il primo motivo (la quarta condizione Altmark)
1. Sintesi degli argomenti delle parti
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6. |
La TV2 A/S sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, perché ha respinto il principale capo di conclusione del suo ricorso, sulla base di un’interpretazione e di un’applicazione erronee della quarta condizione Altmark. |
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7. |
In particolare, la TV2 A/S considera che, tenuto conto della natura particolare della missione di servizio pubblico della TV2 e dell’applicazione retroattiva delle condizioni Altmark, il Tribunale non avrebbe dovuto procedere ad un’interpretazione e ad una applicazione rigidamente letterali della quarta condizione Altmark, bensì limitarsi a verificare se, nel caso di specie, l’obiettivo della stessa fosse raggiunto. |
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8. |
Infatti, secondo la TV2 A/S, è impossibile applicare tale condizione come ha fatto il Tribunale, poiché il settore di attività della TV2 non ha dimensione concorrenziale e commerciale e non esiste pertanto un’«impresa di riferimento» con cui potrebbe essere effettuato il confronto richiesto dalla suddetta condizione. |
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9. |
Pertanto, la TV2 A/S ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la quarta condizione Altmark alla luce dell’obiettivo ( 4 ), e dichiarare che, tenuto conto del controllo dei conti della TV2 effettuato dalla Rigsrevisionen (Corte dei conti, Danimarca), tale obiettivo era stato raggiunto e, di conseguenza, la suddetta condizione era soddisfatta. |
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10. |
La TV2 A/S aggiunge che la sua tesi è corroborata dal fatto che, nel caso di specie, le condizioni Altmark sono state applicate in maniera retroattiva nonché dal conseguente pregiudizio per la certezza del diritto. |
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11. |
Il Regno di Danimarca aderisce agli argomenti sollevati dalla TV2 A/S a sostegno dell’impugnazione. |
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12. |
La Commissione e la Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») contestano la ricevibilità del presente motivo della TV2 A/S e lo ritengono in ogni caso infondato. |
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13. |
In sede di replica, la TV2 A/S contesta l’argomento della Commissione e della Viasat che mette in discussione la ricevibilità di tale motivo sostenendo, in sostanza, che i suoi argomenti pongono in realtà questioni di diritto. |
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14. |
Nella controreplica, il Regno di Danimarca asserisce che la questione relativa al modo in cui la quarta condizione Altmark dev’essere intesa e applicata è una questione di diritto e le valutazioni del Tribunale relative a tale questione costituiscono valutazioni giuridiche suscettibili di un controllo da parte della Corte in sede di impugnazione. |
2. Valutazione
a) Sulla ricevibilità
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15. |
Concordo con la Commissione e con la Viasat sul fatto che gli argomenti dedotti dalla TV2 A/S mirano a spingere la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti così come accertati dal Tribunale. Infatti, la TV2 A/S non deduce un solo argomento autonomo attinente ad errori di diritto commessi dal Tribunale. Anche se vi sono argomenti relativi a questioni di diritto, essi sono indissociabili dalla censura che la TV2 A/S desume da un’interpretazione erronea del diritto danese da parte del Tribunale, che è anch’essa una questione di fatto ( 5 ). |
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16. |
Per di più, la TV2 A/S non fa valere uno snaturamento manifesto dei fatti da parte del Tribunale. Inoltre, nel presente caso, comunque, spetterebbe ancora alla TV2 A/S dimostrare che, se il Tribunale non avesse snaturato i fatti (quod non), l’esito della controversia sarebbe stato diverso, ma neppure questo è stato dimostrato dalla TV2 A/S. |
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17. |
Inoltre, come rileva la Viasat, l’impugnazione presenta solo critiche molto generali della sentenza impugnata. Del pari, l’impugnazione proposta dalla TV2 A/S non solleva argomenti nuovi, ma consiste piuttosto essenzialmente in un rinvio ad argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo ha accuratamente esaminato prima di respingerli. |
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18. |
Esamino ancora qualche punto in modo più preciso. |
1) L’applicazione della quarta condizione Altmark tenendo conto del suo obiettivo
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19. |
Nella sentenza impugnata (punto 70) il Tribunale ha dichiarato che «non si può ammettere che il settore della radiodiffusione non sia dotato di una dimensione concorrenziale e commerciale», cosa che la TV2 A/S contesta per poter sostenere che non sarebbe possibile trovare un’impresa di riferimento alla quale possano essere confrontati i costi derivanti dal servizio pubblico da essa garantito, il che porterebbe a non applicare la quarta condizione Altmark conformemente al suo dettato. |
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20. |
Anzitutto sottolineo che l’eventuale esistenza di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, alla quale possano essere confrontati i costi della TV2 è una questione relativa ai fatti della causa la quale, per tale ragione, esula dal controllo della Corte, dal momento che non è stato invocato alcuno snaturamento delle prove e che la TV2 A/S non fa valere alcun errore di diritto nella sua argomentazione. |
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21. |
Aggiungo che, ai punti da 51 a 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dettagliatamente esaminato gli argomenti della TV2 A/S per respingere, con una motivazione molto approfondita, la tesi secondo cui la quarta condizione Altmark doveva essere oggetto di un’applicazione adattata in una causa come quella in esame, rilevando esplicitamente, al punto 119 della sentenza impugnata, che era possibile individuare un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi alla quale poter confrontare i costi della TV2 A/S, respingendo gli argomenti della TV2 A/S secondo i quali non era possibile individuare una simile impresa. |
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22. |
Orbene, la TV2 A/S non contesta i suddetti punti nella sua impugnazione e non ribadisce l’impossibilità di effettuare un confronto con le altre imprese commerciali. |
2) L’insufficienza del controllo della Corte dei conti
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23. |
La TV2 A/S sostiene poi che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che il controllo permanente esercitato dalla Corte dei conti al fine di verificare se la TV2 fosse un’impresa gestita in modo efficiente sul piano economico era sufficiente a garantire il rispetto della finalità fondamentale della quarta condizione Altmark. |
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24. |
Il Tribunale tuttavia, dopo un’analisi degli elementi probatori prodotti nel caso di specie, come esposti nella decisione controversa e dedotti dinanzi al Tribunale nel corso del procedimento, ha concluso che, «[i]n ogni caso», gli argomenti fatti valere dalla ricorrente relativamente al controllo ex post della TV2 «non reggono neppure a un esame più dettagliato». |
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25. |
Pertanto, come rileva la Commissione, anche ipotizzando che nel caso di specie non si potesse applicare la quarta condizione Altmark conformemente al suo dettato, ma che si dovesse invece procedere ad un’interpretazione della disposizione in base alla finalità della stessa, si tratta in ogni caso di una questione relativa ai fatti della causa e che, per tale ragione, esula dal controllo della Corte. |
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26. |
Va sottolineato che neppure a questo riguardo la TV2 A/S ha invocato uno snaturamento da parte del Tribunale delle prove versate al fascicolo, né ha precisato quali prove eventualmente fossero state snaturate dal Tribunale, e neppure ha dimostrato l’esistenza di errori nell’esame del Tribunale che avrebbero potuto indurre a snaturare le prove contenute nel fascicolo. |
3) Se vi sono argomenti di diritto, sono comunque irrilevanti
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27. |
Dinanzi al Tribunale, a sostegno delle sue domande di annullamento della decisione controversa, la TV2 A/S aveva invocato al contempo un errore di diritto della Commissione (asserendo che essa avesse utilizzato una qualificazione giuridica erronea nell’ambito della quarta condizione Altmark) ed errori della Commissione in sede di accertamento dei fatti della causa. |
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28. |
Il rigetto, da parte del Tribunale, dei motivi dedotti dalla ricorrente è avvenuto in due «tappe». Anzitutto, il Tribunale ha sostenuto che la Commissione aveva applicato il criterio giuridico corretto (ossia, la piena applicazione della quarta condizione Altmark). Esso ha poi verificato se l’esito della controversia sarebbe stato diverso nel caso in cui la ricorrente avesse avuto ragione quanto al criterio giuridico da applicare (ossia, un’applicazione della quarta condizione Altmark in base alla sua finalità). Nella sua valutazione insindacabile dei fatti, il Tribunale ha dichiarato che l’esito della controversia sarebbe stato identico anche se esso avesse applicato il criterio giuridico sostenuto dalla ricorrente ( 6 ). |
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29. |
Come rilevato dalla Commissione, dal momento che il Tribunale si è focalizzato su queste due fasi nell’ambito dei motivi sollevati dalla ricorrente in primo grado, la TV2 A/S potrebbe vedere accolto il suo ricorso solo se dimostrasse l’esistenza tanto di uno snaturamento manifesto dei fatti quanto di un errore di diritto riguardo alla scelta del criterio giuridico applicabile. |
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30. |
Poiché la TV2 A/S non ha sostenuto l’esistenza di uno snaturamento manifesto dei fatti, la Corte non è tenuta ad esaminare la questione relativa all’esistenza di un errore di diritto. |
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31. |
Infatti, le due questioni puramente fattuali e gli argomenti «giuridici» dedotti dalla TV2 A/S – secondo i quali, nel suo caso concreto, l’assenza di imprese di riferimento operanti in condizioni normali di mercato e di dimensione commerciale del servizio pubblico di radiodiffusione dovrebbero implicare un’applicazione teleologica della quarta condizione Altmark – si fondano tutti sulla premessa che la Corte farà constatazioni diverse da quelle del Tribunale, il che non è vero. |
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32. |
Per di più, ai punti da 132 a 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e concluso, ad abundantiam, che qualora, nel caso di specie, si fosse dovuto applicare la quarta condizione Altmark in sostanza o in modo meno rigoroso, l’esito della controversia sarebbe stato identico. |
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33. |
Pertanto, ritengo che l’argomento della TV2 A/S debba essere respinto in quanto inoperante. |
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34. |
Procedo ad esaminare nel merito gli argomenti della TV2 A/S solo ad abundantiam. |
b) Nel merito
1) L’applicazione della quarta condizione Altmark tenendo conto del suo obiettivo
i) La quarta condizione è pienamente applicabile
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35. |
Per quanto riguarda l’applicazione e l’interpretazione della quarta condizione Altmark, non ritengo che si possa contestare al Tribunale di aver violato il principio della certezza del diritto per aver dichiarato che tale condizione si applicava pienamente e di averla applicata in modo retroattivo. |
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36. |
Da un lato, è evidente che le quattro condizioni Altmark sono cumulative e, dall’altro lato, considerato che si tratta di una sentenza di principio – nella quale la Corte ha definito una serie di condizioni di portata generale – non è opportuno modificare la portata delle condizioni dettate, riguardanti una situazione specifica, ossia quella in cui le imprese che beneficiano di un aiuto per assolvere i loro obblighi di servizio pubblico «non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza» ( 7 ). |
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37. |
Come rileva la Commissione, avendo natura oggettiva, la nozione di «aiuti di Stato» non può essere interpretata in modo diverso a seconda del settore interessato da una determinata causa. L’indulgenza che sarebbe auspicabile dimostrare per settori che presentano caratteristiche particolari non è quindi indicata allorché si tratta di valutare l’esistenza di un aiuto di Stato (cosa che rientra in una valutazione oggettiva) ma può manifestarsi quando si tratta di valutare la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno ( 8 ). |
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38. |
Infatti, lo scopo delle condizioni Altmark è di determinare il prezzo che sarebbe stato richiesto su un mercato generale (prezzo del mercato) per la prestazione rappresentata dal servizio pubblico di cui si tratta, per stabilire se tale prestazione avrebbe potuto essere offerta (alle stesse condizioni senza intervento pubblico). |
ii) L’applicazione ratione temporis delle condizioni Altmark
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39. |
La TV2 A/S contesta l’applicazione retroattiva delle suddette condizioni. |
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40. |
È sufficiente ricordare la giurisprudenza della Corte ( 9 ), citata al punto 79 della sentenza impugnata, secondo la quale «una sentenza (…) pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata». |
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41. |
Al medesimo punto della sentenza impugnata il Tribunale ha, del resto, notato giustamente che la Corte non aveva deciso di limitare nel tempo gli effetti della sentenza Altmark. |
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42. |
Infatti, l’argomento della TV2 A/S sembra essere legato soprattutto alle conseguenze finanziarie sulla TV2 della qualificazione delle misure di cui trattasi come «aiuti di Stato», in applicazione delle condizioni Altmark, mentre tali misure sono state adottate ben prima che fosse pronunciata tale sentenza. |
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43. |
Orbene, il Tribunale ha altresì confutato che queste eventuali conseguenze finanziarie potessero, nella fattispecie, autorizzare la TV2 A/S a chiedere, in nome del principio della certezza del diritto, la non applicazione delle suddette condizioni ( 10 ). |
iii) Il confronto con un’impresa media o di riferimento
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44. |
Come osserva la Viasat, anche se si fosse dovuto constatare che non era possibile, nel caso di specie, un confronto concreto con un’altra impresa e che tutti i tentativi rilevanti a tal fine erano stati fatti – il che viene contestato nella sentenza impugnata (punto 119) – occorre tener presente che il Regno di Danimarca avrebbe potuto ricorrere ad una procedura di appalto pubblico, in quanto la sentenza Altmark offre due soluzioni per soddisfare la quarta condizione da essa stabilita, ossia la scelta di un operatore del servizio pubblico a seguito di una procedura di appalto pubblico o una limitazione della compensazione di servizio pubblico ai costi sostenuti da un’impresa media gestita in modo efficiente per l’esecuzione del servizio pubblico. |
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45. |
Dai punti 116 e 117 della sentenza impugnata deriva che per considerare soddisfatta la quarta condizione Altmark, non è sufficiente dimostrare che il beneficiario stesso è un’impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi (l’argomento della TV2 A/S). Ciò non esime dal trovare un’impresa di riferimento. |
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46. |
In ogni caso, l’argomento della TV2 A/S secondo il quale sarebbe possibile soddisfare la quarta condizione Altmark nel caso particolare in cui non sia individuabile un’impresa di riferimento è privo di rilevanza nel caso di specie, in quanto il Tribunale ha già concluso al punto 119 della sentenza impugnata che è possibile individuare un’impresa di riferimento con la quale possano essere confrontati i costi della TV2. |
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47. |
Ai punti 52 e 53 della sua impugnazione, la TV2 A/S richiama le sentenze BUPA e a./Commissione ( 11 ) e CBI/Commissione ( 12 ) per affermare che, a seconda delle circostanze, può essere necessario adattare la quarta condizione Altmark – sulla base degli obiettivi perseguiti. |
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48. |
Orbene, è sufficiente rilevare che questa tesi è già stata accuratamente esaminata dal Tribunale prima di essere respinta (punti da 57 a 63 e da 68 a 70 della sentenza impugnata), ma la TV2 A/S non fa menzione nel suo ricorso. |
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49. |
Come indicato nella sentenza impugnata (punti 57 e 58), le circostanze erano molto diverse nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, EU:T:2008:29), e nient’affatto paragonabili a quelle della causa in esame. Orbene, la TV2 A/S non ha espresso alcuna opinione sul fatto che il Tribunale ha confutato i suoi argomenti al riguardo. |
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50. |
Per quanto riguarda la sentenza CBI, è sufficiente rimarcare che, in detta causa, non si trattava di autorizzare un’applicazione adattata della quarta condizione Altmark. Le osservazioni del Tribunale secondo cui si trattava di un settore di attività assai particolare, il settore ospedaliero, che non ha necessariamente una dimensione concorrenziale e commerciale, erano quindi prive di incidenza al fine di valutare se la quarta condizione Altmark fosse soddisfatta ( 13 ). |
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51. |
In ogni caso ritengo (come la Commissione) che sia innegabile che il settore della radiodiffusione di servizio pubblico presenti una dimensione concorrenziale e commerciale, cosa che il Tribunale ha del resto constatato nella sua valutazione insindacabile dei fatti del caso di specie. |
2) L’argomento basato sul controllo effettuato dalla Corte dei conti
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52. |
Come rilevato dalla Viasat, i motivi e le domande della TV2 A/S debbono essere intesi, a priori, come un’ammissione che, nel caso di specie, la quarta condizione Altmark presa alla lettera non è soddisfatta e che, di conseguenza, non vi è stata un’analisi dei costi che un’impresa media e gestita in modo efficiente avrebbe sostenuto per l’esecuzione dei suddetti obblighi di servizio pubblico. |
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53. |
Di conseguenza, la valutazione del controllo effettuato dalla Corte dei conti risulta rilevante, in linea di principio, soltanto qualora la Corte dovesse constatare (il che non sarebbe corretto in base alle mie conclusioni) che, nel caso della TV2, la quarta condizione Altmark doveva essere oggetto di un’applicazione adattata nel senso auspicato dalla TV2 A/S. |
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54. |
A mio avviso, nel caso di specie il Tribunale ha applicato correttamente la quarta condizione Altmark richiedendo un confronto tra i costi della TV2 e quelli che un’impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi avrebbe sostenuto. |
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55. |
Orbene, nel caso poco probabile che la Corte ritenesse che nel caso di specie non vi era motivo di applicare la quarta condizione Altmark conformemente al suo tenore letterale, ma che al contrario occorreva procedere ad un’applicazione della disposizione basata sulla sua finalità, è pacifico che, dopo un’analisi degli elementi di prova dedotti nel caso di specie, così come esposti nella decisione controversa e presentati al Tribunale nel corso del procedimento, il Tribunale ha concluso che, «[i]n ogni caso», gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo al controllo ex post della TV2 «non regg[evano] neppure a un esame più dettagliato» ( 14 ). |
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56. |
Da tutto quel che precede risulta che il primo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato. |
B. Il secondo motivo (le risorse delle emittenti regionali)
1. Sintesi degli argomenti delle parti
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57. |
Con il secondo motivo, la TV2 A/S sostiene che il Tribunale, nei limiti in cui ha esaminato nel merito e respinto il suo secondo capo di conclusioni dedotte in subordine, mentre la TV2 A/S e la Commissione non dissentivano riguardo alla qualificazione delle risorse derivanti dai canoni trasferiti dalla TV2 alle sue emittenti regionali, ha statuito ultra petita, ha ecceduto i limiti del proprio controllo di legittimità e violato il principio del contraddittorio. |
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58. |
Inoltre, la TV2 A/S sostiene che la valutazione nel merito del Tribunale si basa su un’interpretazione manifestamente errata del diritto danese. |
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59. |
In particolare, secondo la TV2 A/S dal suddetto diritto non deriva affatto che la TV2 dovesse versare un compenso alle proprie emittenti regionali per la fornitura dei programmi regionali diffusi dalla TV2 o che il trasferimento a dette emittenti delle risorse derivanti dai canoni costituisse un obbligo di remunerazione assunto dalla stessa TV2 nei confronti delle emittenti in cambio della fornitura di tali programmi. |
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60. |
Il Regno di Danimarca aderisce agli argomenti sollevati dalla TV2 A/S a sostegno dell’impugnazione. |
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61. |
La Commissione e la Viasat contestano la ricevibilità del presente motivo della TV2 A/S e lo ritengono in ogni caso infondato. |
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62. |
In particolare, la Commissione precisa che, anche se non dovesse respingere detto motivo in quanto irricevibile, la Corte dovrebbe dichiarare che, nei limiti in cui, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la TV2 A/S ha ribadito che era d’accordo con la Commissione riguardo al fatto che la censura diretta all’annullamento della decisione controversa in quanto qualificava come «aiuto di Stato» il trasferimento dalla TV2 alle proprie emittenti regionali delle risorse derivanti dai canoni doveva essere respinta perché priva di oggetto, il Tribunale avrebbe dovuto affermare che la suddetta censura non mirava ad un annullamento della decisione controversa su tale punto e dichiararla irricevibile. |
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63. |
In tale contesto, la Commissione aggiunge che, pur essendo pacifico che le suddette risorse costituiscono aiuti di Stato, non emerge di per sé dalla decisione controversa che la Commissione abbia avuto intenzione di pronunciarsi su tale questione (ossia sapere se le risorse derivanti dai canoni e trasferite dalla TV2 alle emittenti regionali costituissero o meno aiuti di Stato). |
2. Valutazione
a) Sulla ricevibilità
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64. |
La TV2 A/S lamenta un’interpretazione manifestamente erronea del diritto danese da parte del Tribunale («[l]e constatazioni su cui si fonda la conclusione tratta non possono essere dedotte dagli atti e sono in manifesta contraddizione con il diritto danese» al punto 84 dell’impugnazione). |
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65. |
Orbene, l’interpretazione del diritto nazionale è una questione di fatto che esula dal controllo della Corte. |
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66. |
Per di più, non vi è uno snaturamento manifesto dei fatti della causa da parte del Tribunale, cosa che del resto la TV2 A/S non lamenta. |
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67. |
Come osserva la Commissione, i fatti del caso in esame sono palesemente di natura assai complessa. Soprattutto la legislazione danese in materia, cosa che non ha agevolato il compito del Tribunale. |
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68. |
Questo peraltro nulla toglie al fatto che la TV2 A/S non ha né precisato quali prove sarebbero state eventualmente snaturate dal Tribunale né peraltro dimostrato l’esistenza di errori nell’esame del Tribunale che lo avrebbero potuto portare a snaturare le prove contenute nel fascicolo. Al contrario, essa utilizza i suddetti argomenti come pretesto per procedere, in sede di impugnazione, ad un nuovo esame più dettagliato del diritto danese (v. punti da 85 a 111 dell’impugnazione) e per attaccare la valutazione del Tribunale riguardo agli elementi probatori costituiti dalle disposizioni pertinenti di detto diritto, quando questi elementi sono già stati analizzati approfonditamente nella sentenza impugnata. |
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69. |
La TV2 A/S cita le sentenze del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés SA (C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punti da 57 a 60), e del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punti da 78 a 81) per sostenere che l’interpretazione manifestamente errata del diritto nazionale da essa lamentata sarebbe pienamente soggetta al controllo della Corte. |
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70. |
Orbene, con i suoi argomenti e il nuovo esame del diritto danese in sede di impugnazione, la TV2 A/S in realtà attacca semplicemente – come avveniva nella causa che ha dato origine alla sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217) – la valutazione svolta dal Tribunale riguardo agli elementi di prova costituiti dalle disposizioni rilevanti del diritto danese, cosa che è già stata analizzata approfonditamente nella sentenza impugnata (punti da 166 a 173). |
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71. |
Il secondo motivo è quindi a mio avviso irricevibile. |
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72. |
Pertanto, è solo ad abundantiam che procederò ad esaminare nel merito gli argomenti della TV2 A/S. |
b) Nel merito
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73. |
La TV2 A/S afferma che il Tribunale si è discostato dai principi fondamentali di diritto processuale perché, ai punti da 152 a 157 della sentenza impugnata (parte in cui si esamina nel merito e si respinge il secondo capo delle conclusioni formulate in subordine dalla TV2 A/S dinanzi al Tribunale) ha proceduto a un’interpretazione preliminare della decisione controversa (secondo la TV2 A/S il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare che la TV2 era soggetta ad un obbligo autonomo di pagamento nei confronti delle proprie emittenti regionali). |
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74. |
Come osserva la Viasat, il fatto che, dinanzi al Tribunale, la Commissione e la TV2 A/S fossero d’accordo sull’interpretazione della decisione controversa non pregiudica la libertà di quest’ultimo di interpretare la suddetta decisione in una causa in cui la stessa viene contestata. |
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75. |
Infatti, il giudice dell’Unione deve procedere alla valutazione di un atto alla luce della sua motivazione, che la Commissione non può modificare nel corso del giudizio. |
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76. |
Ad esempio, secondo una giurisprudenza costante, «l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte [o al Tribunale] di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (…) La motivazione, in linea di principio, deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte [o dinanzi al Tribunale]» ( 15 ). |
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77. |
Pertanto, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto allorché ha interpretato il considerando 194 della decisione controversa, anche se, nel corso del procedimento, la TV2 A/S e la Commissione si sono accordate sul modo di interpretare il suddetto atto, e ciò tenuto conto del fatto che la TV2 A/S non ha voluto ritirare la propria domanda al riguardo (v. la sentenza impugnata, punti 154 e 157). |
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78. |
Al punto 168 della sentenza impugnata ( 16 ), il Tribunale ha dichiarato, sulla base dei fatti quali si evincevano dalla decisione controversa e dal fascicolo, che la TV2 non poteva essere considerata un «organismo pagatore» nei confronti delle sue emittenti regionali (punto 166), ma piuttosto come soggetta ad un obbligo autonomo di pagamento nei confronti delle suddette emittenti (punto 167). |
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79. |
La valutazione del Tribunale relativa ai fatti della causa emerge inoltre dai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, nei quali esso esamina la normativa danese alla base delle sue conclusioni. |
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80. |
Per di più, la Commissione stessa (nonostante quanto argomentato ai paragrafi 62 e 63 delle presenti conclusioni) ammette che le valutazioni che il Tribunale ha tratto dalla sua interpretazione della decisione controversa sono giuridicamente corrette ( 17 ). |
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81. |
In ogni caso, il problema di sapere se la TV2 fosse soggetta ad un obbligo autonomo di pagamento nei confronti delle sue emittenti regionali è una questione che attiene ai fatti della causa e, di conseguenza, esula dal controllo della Corte. |
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82. |
Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile e, comunque, infondato. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto in toto. |
C. Sulla sostituzione della motivazione
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83. |
La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver dichiarato che la seconda condizione Altmark era soddisfatta nel caso di specie e invita la Corte a sostituire la motivazione al riguardo. |
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84. |
A mio avviso, poiché questa domanda non compare né nel ricorso presentato dalla Commissione contro la sentenza impugnata (v. le conclusioni da me presentate nella causa C‑656/15 P in data odierna) ( 18 ) né in una impugnazione incidentale, bensì nella sua memoria di risposta alla presente impugnazione della TV2 A/S, e non mira né all’accoglimento né al rigetto, in toto o in parte, dell’impugnazione (articolo 174 del regolamento di procedura della Corte), la Commissione non può estendere l’oggetto della presente impugnazione, che non verte sulle suddette valutazioni. La sua domanda pertanto va respinta in quanto irricevibile. |
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85. |
Inoltre, come riconosciuto anche dalla Commissione, poiché le condizioni Altmark sono cumulative, una tale domanda di sostituzione della motivazione avrebbe un interesse solo nell’ipotesi in cui venisse accolto il primo motivo di impugnazione della TV2 A/S, relativo all’applicazione della quarta condizione Altmark, il che non è. Di conseguenza, la suddetta domanda dev’essere considerata in ogni caso inoperante. |
IV. Sulle spese
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86. |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e la Viasat hanno chiesto la condanna alle spese della TV2 A/S e quest’ultima è rimasta soccombente, la TV2 A/S dev’essere condannata alle spese. |
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87. |
In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Danimarca, in quanto parte interveniente dinanzi al Tribunale, sopporta le proprie spese. |
V. Conclusione
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88. |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la TV2/Danmark A/S al pagamento delle spese della Commissione europea e della Viasat Broadcasting UK Ltd. Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Sentenza del 24 settembre 2015 (T‑674/11, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:684).
( 3 ) Decisione del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
( 4 ) Secondo la TV2 A/S, in sostanza, per soddisfare la quarta condizione Altmark basterebbe che la compensazione per prestazioni di servizio pubblico sia utilizzata in maniera efficace, in modo che la missione di servizio pubblico venga svolta nel modo migliore possibile al minor costo possibile.
( 5 ) Il fatto che gli argomenti della TV2 A/S di basino principalmente sulle sue dichiarazioni e spiegazioni relative ai fatti della causa appare particolarmente evidente ai punti da 27 a 48, da 54 a 62 e da 85 a 111 dell’impugnazione. Per quanto riguarda gli argomenti della TV2 A/S fondati sul diritto danese, v. anche il paragrafo 68 delle presenti conclusioni
( 6 ) Punto 70 della sentenza impugnata relativamente al fatto se il settore della radiodiffusione presenti una dimensione concorrenziale e commerciale, punto 119 per quanto riguarda la questione se sia possibile trovare un’impresa media con la quale poter confrontare i costi della TV2, e punti da 132 a 148 per la questione del carattere sufficiente del controllo ex post della TV2 da parte della Corte dei conti.
( 7 ) Punto 87 della sentenza Altmark.
( 8 ) È quel che deriva altresì dal dettato del protocollo di Amsterdam, che riprende i termini dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
( 9 ) Sentenza dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert (C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 48 nonché giurisprudenza citata).
( 10 ) Punti 81 e 82 della sentenza impugnata.
( 11 ) Sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, EU:T:2008:29).
( 12 ) Sentenza del 7 novembre 2012, CBI/Commissione (T‑137/10, in prosieguo: la «sentenza CBI, EU:T:2012:584).
( 13 ) Sentenza CBI, punti 35 e 36 (v. altresì punti 289 e segg.).
( 14 ) Punto 132 della sentenza impugnata. L’esame, da parte del Tribunale, degli argomenti della TV2 A/S secondo i quali la quarta condizione Altmark era «in sostanza» soddisfatta figura ai punti da 133 a 148 della sentenza impugnata.
( 15 ) Sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 462 e 463).
( 16 ) «Orbene, nessun elemento contenuto negli argomenti della ricorrente consente di concludere che, nella fattispecie, si debba ravvisare l’ipotesi contemplata supra al punto 166. Al contrario, i fatti, quali emergono dalla decisione impugnata e dal fascicolo, senza essere contestati dalla ricorrente, consentono di concludere che è piuttosto l’ipotesi contemplata supra al punto 167 a corrispondere alla realtà dei fatti».
( 17 ) Infatti, poiché le risorse percepite dalla TV2 erano calcolate per accordare a quest’ultima una compensazione per la gestione di un servizio pubblico di cui era responsabile, la TV2 era la beneficiaria dell’aiuto di cui era dimostrata l’esistenza (poiché le quattro condizioni Altmark non erano soddisfatte).
( 18 ) La Commissione non ha contestato le valutazioni del Tribunale relative alla seconda condizione Altmark.