This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CA0126
Case C-126/15: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 29 June 2017 — European Commission v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Excise duty on cigarettes — Directive 2008/118/EC — Chargeability — Place and time duty falls due — Tax markings — Free movement of goods subject to excise duty — Temporal limit on the marketing and sale of packets of cigarettes — Principle of proportionality)
Causa C-126/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Accise sulle sigarette — Direttiva 2008/118/CE — Esigibilità — Luogo e momento dell’esigibilità — Contrassegni fiscali — Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa — Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette — Principio di proporzionalità)
Causa C-126/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Accise sulle sigarette — Direttiva 2008/118/CE — Esigibilità — Luogo e momento dell’esigibilità — Contrassegni fiscali — Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa — Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette — Principio di proporzionalità)
GU C 283 del 28.8.2017, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 283/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-126/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Accise sulle sigarette - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità - Luogo e momento dell’esigibilità - Contrassegni fiscali - Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette - Principio di proporzionalità))
(2017/C 283/03)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino e A. Cunha, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, assoggettando le sigarette immesse in consumo nel corso di un determinato anno a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 27, lettera a), della Portaria n.o1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica), del 1o ottobre 2007, nella sua versione applicabile al presente ricorso, laddove non vi siano aumenti dell’aliquota dell’accisa su tali prodotti che abbiano effetto nell’anno successivo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e del principio di proporzionalità. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica portoghese sopporta la metà delle proprie spese. |
4) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese. |
5) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica d’Estonia e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuno le proprie spese. |