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Document 62015CA0126

    Causa C-126/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Accise sulle sigarette — Direttiva 2008/118/CE — Esigibilità — Luogo e momento dell’esigibilità — Contrassegni fiscali — Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa — Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette — Principio di proporzionalità)

    GU C 283 del 28.8.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 283/3


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese

    (Causa C-126/15) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Accise sulle sigarette - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità - Luogo e momento dell’esigibilità - Contrassegni fiscali - Libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - Limitazione nel tempo della commercializzazione e della vendita di pacchetti di sigarette - Principio di proporzionalità))

    (2017/C 283/03)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e G. Braga da Cruz, agenti)

    Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, N. Silva Vitorino e A. Cunha, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: M. Jacobs e M. J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica portoghese, assoggettando le sigarette immesse in consumo nel corso di un determinato anno a un divieto di commercializzazione e di vendita al pubblico dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 27, lettera a), della Portaria n.o1295/2007 do Ministério das Finanças e da Administração Pública (decreto n. 1295/2007 del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione pubblica), del 1o ottobre 2007, nella sua versione applicabile al presente ricorso, laddove non vi siano aumenti dell’aliquota dell’accisa su tali prodotti che abbiano effetto nell’anno successivo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, primo comma, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e del principio di proporzionalità.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica portoghese sopporta la metà delle proprie spese.

    4)

    La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese.

    5)

    Il Regno del Belgio, la Repubblica d’Estonia e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 155 dell’11.5.2015.


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