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Document 62014TN0610
Case T-610/14: Action brought on 11 August 2014 — Laverana v OHIM (BIO ORGANIC)
Causa T-610/14: Ricorso proposto l’ 11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (BIO ORGANIC)
Causa T-610/14: Ricorso proposto l’ 11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (BIO ORGANIC)
GU C 361 del 13.10.2014, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 361/24 |
Ricorso proposto l’11 agosto 2014 — Laverana/UAMI (BIO ORGANIC)
(Causa T-610/14)
2014/C 361/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 giugno 2014, procedimento R 301/2014-4; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «BIO ORGANIC», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 1 2 0 06 409
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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sviamento di potere attraverso una decisione basata su considerazioni relative al diritto della concorrenza |