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Document 62014TN0402

    Causa T-402/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

    GU C 261 del 11.8.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/40


    Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — FCC Aqualia/UAMI — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

    (Causa T-402/14)

    2014/C 261/66

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: FCC Aqualia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa e N. González-Alberto Rodríguez, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (Barcellona, Spagna)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 marzo 2014 procedimento R 1209/2013-1, e negare la registrazione del marchio comunitario n. 1 0 1 22  976«AQUALOGY» per i servizi appartenenti alle classi 35, 37, 39, 40 e 42 a causa dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

    in subordine, qualora la domanda di cui sopra sia respinta, annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la decisione impugnata nella misura in cui essa ha confermato il rigetto dell’opposizione al marchio comunitario n. 1 0 1 22  976«AQUALOGY» per i servizi delle classi 35, 37, 39, 40 e 42, e rinviare il ricorso alla commissione di ricorso affinché lo riesamini integralmente per quanto riguarda il divieto di cui al citato articolo;

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «AQUALOGY» per prodotti e servizi delle classi 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 1 0 1 22  976

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «AQUALIA» e marchio nazionale figurativo contenente l’elemento denominativo «AQUALIA» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 e 42

    Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009


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