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Document 62014TN0158

    Causa T-158/14: Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio

    GU C 159 del 26.5.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 159/34


    Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 — JingAo Solar e a./Consiglio

    (Causa T-158/14)

    2014/C 159/46

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina); Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd (Shanghai, Cina); Yangzhou JA Solar Technology Co. Ltd (Yangzhou, Cina); Hefei JA Solar Technology Co. Ltd (Hefei, Cina); Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd (Shanghai); e JA Solar GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, lawyers)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ammissibile;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, secondo il quale avendo imposto misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave provenienti dalla Repubblica popolare cinese mentre nell’avviso di apertura erano menzionati unicamente i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, le istituzioni hanno violato l’articolo 10, paragrafi 12 e 13, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio. (1)

    2.

    Secondo motivo, con il quale si afferma che, avendo imposto misure compensative su moduli fotovoltaici in silicio cristallino e relativi componenti chiave che non erano stati soggetti ad un’inchiesta antisovvenzioni, le istituzioni hanno violato gli articoli 1 e 27 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio.

    3.

    Terzo motivo, secondo il quale avendo condotto un’unica inchiesta per due prodotti distinti (cioè moduli e celle fotovoltaici in silicio cristallino), le istituzioni hanno violato l’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio.


    (1)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).


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