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Document 62014TN0078

    Causa T-78/14: Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/UAMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuβ für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/46


    Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/UAMI — Andechser Molkerei Scheitz (Genuβ für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

    (Causa T-78/14)

    2014/C 135/59

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 novembre 2013, procedimento R 1272/2012-1, relativa al procedimento di opposizione n. B 1 754 228 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 255 811);

    condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Genuβ für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455», per prodotti della classe 29 (domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9 255 811)

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Andechser Molkerei Scheitz GmbH

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi figurativi nazionale e comunitario contenenti gli elementi denominativi «ANDECHSER NATUR» e «ANDECHSER NATUR SEIT 1908», per prodotti e servizi delle classi 29 e 35

    Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti:

    violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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