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Document 62014TA0735

    Cause T-735/14 e T-799/14: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gazprom Neft / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive — Obbligo di motivazione — Base giuridica — Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un’attività economica — Proporzionalità»)

    GU C 392 del 29.10.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/16


    Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gazprom Neft / Consiglio

    (Cause T-735/14 e T-799/14) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Proporzionalità»))

    (2018/C 392/19)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Gazprom Neft PAO, già Gazprom Neft OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: L. Van den Hende, J. Charles, avvocati, e S. Cogman, solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Boelaert, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e S. Simmons, successivamente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie, C. Crane e S. Brandon, e infine C. Brodie, R. Fadoju e M. Brandon, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e C. Banner, barrister), Commissione europea (rapresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 4, dell’articolo 4 bis, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato III della decisione n. 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), modificata dalla decisione n. 2014/659/PESC del Consiglio dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54) e dalla decisione n. 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58) e, in secondo luogo, dell’articolo 3, dell’articolo 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20)

    Dispositivo

    1)

    Le cause T-35/14 e T-7/14 sono riunite ai fini della sentenza.

    2)

    Il ricorso è respinto.

    3)

    La Gazprom Neft PAO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    4)

    La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 448 del 15.12.2014.


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