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Document 62014FJ0082

    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 22 settembre 2015.
    Roberto Gioria contro Commissione europea.
    Funzione pubblica – Concorsi generali – Concorso EPSO/AST/126/12 – Vincolo di parentela tra un membro della commissione giudicatrice e un candidato – Conflitto di interessi – Articolo 27 dello Statuto – Assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità di integrità – Decisione di escludere il candidato dal concorso.
    Causa F-82/14.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2015:108

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

    22 settembre 2015 ( * )

    «Funzione pubblica — Concorsi generali — Concorso EPSO/AST/126/12 — Vincolo di parentela tra un membro della commissione giudicatrice e un candidato — Conflitto di interessi — Articolo 27 dello Statuto — Assunzione di funzionari dotati delle più alte qualità di integrità — Decisione di escludere il candidato dal concorso»

    Nella causa F‑82/14,

    avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

    Roberto Gioria, residente a Veruno (Italia), rappresentato da M. Cornacchia, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

    composto da R. Barents (relatore), presidente, E. Perillo e J. Svenningsen, giudici,

    cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2015,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 15 agosto 2014, il sig. Gioria chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del 15 maggio 2014 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/126/12 (in prosieguo: la «commissione giudicatrice») ha confermato la sua esclusione da tale concorso e, dall’altro, il risarcimento del danno morale che egli ritiene di aver subito.

    Contesto normativo

    2

    A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità.

    3

    Il contesto normativo è inoltre costituito dall’articolo 30 dello Statuto, dall’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto e dal punto 3, rubricato «Informazioni sui diritti delle parti interessate», dell’allegato della decisione della Commissione europea, del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 267, pag. 63), intitolato «Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico» (in prosieguo: il «codice di buona condotta amministrativa»).

    4

    Il punto 3 del codice di buona condotta amministrativa dispone quanto segue:

    5

    Il 20 dicembre 2012 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 394 A, pag. 11) il bando di concorso generale «EPSO/AST/126/12 – Assistenti (AST 3), campo della ricerca», al fine di costituire elenchi di riserva per l’assunzione di assistenti in sei settori (in prosieguo: il «bando di concorso»). Il bando di concorso precisava, nella sua parte introduttiva, che «[l]o scopo del concorso [era] costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti presso le istituzioni europee, principalmente presso il Centro comune di ricerca (...) della Commissione (…)».

    6

    In un riquadro inserito alla fine della parte introduttiva del bando di concorso, veniva indicato che la guida per i concorsi generali pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 settembre 2012 (GU C 270 A, pag. 1) (in prosieguo: la «guida») era parte integrante del bando di concorso.

    7

    Il punto 2.1.4 della guida, relativo ai casi di esclusione attinenti all’iscrizione, così disponeva:

    8

    Il punto 3.2, rubricato «Comunicazioni dei candidati all’EPSO», della guida indicava, in particolare, quanto segue:

    Fatti all’origine della controversia

    9

    La sig.ra Sabrina Gioria, sorella del ricorrente, lavora presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione dal 1o gennaio 2003.

    10

    Il ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso generale EPSO/AST/126/12 – destinato alla copertura di posti vacanti all’interno delle istituzioni europee, principalmente nel JRC – scegliendo il settore dell’ingegneria civile e meccanica.

    11

    Il ricorrente ha superato la prima fase di selezione per titoli e ha ricevuto, in data 30 aprile 2013, una convocazione alle prove della fase di valutazione.

    12

    Il 27 giugno 2013 l’EPSO ha pubblicato sul proprio sito Internet l’elenco dei nominativi dei membri della commissione giudicatrice per settore, sul quale compariva il nome della sig.ra Sabrina Gioria. In cima a tale elenco era riportato l’avvertimento secondo cui era vietato ogni contatto del candidato con uno dei membri della commissione giudicatrice.

    13

    Dopo aver sostenuto tutte le prove del concorso, il ricorrente, in data 18 dicembre 2013, ha ricevuto attraverso il proprio conto EPSO una lettera dell’EPSO, firmata per conto del presidente della commissione giudicatrice, che lo informava della decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AST/126/12, poiché egli aveva omesso di informare l’EPSO in tempo utile del proprio vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice. Tale lettera indicava, in particolare, quanto segue:

    14

    Il 19 dicembre 2013 il ricorrente ha ricevuto un messaggio di posta elettronica dell’EPSO che lo invitava a non tener conto della lettera del 18 dicembre 2013 menzionata al punto precedente, inviata per errore (in prosieguo: la «comunicazione del 19 dicembre 2013»).

    15

    Con messaggio di posta elettronica del 23 dicembre 2013, il ricorrente ha chiesto all’EPSO conferma di non dover tener conto della lettera del 18 dicembre 2013.

    16

    Il 7 gennaio 2014 il ricorrente ha ricevuto, attraverso il proprio conto EPSO, una risposta dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice (in prosieguo: la «comunicazione del 7 gennaio 2014»), formulata nei seguenti termini:

    17

    Il 24 gennaio 2014 il ricorrente ha ricevuto, attraverso il proprio conto EPSO, una nuova lettera dell’EPSO, firmata per conto del presidente della commissione giudicatrice (in prosieguo: la «decisione iniziale della commissione giudicatrice»), la quale, in particolare, indicava quanto segue:

    18

    Il 31 gennaio 2014 il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 6.4 della guida, una domanda di riesame della decisione iniziale della commissione giudicatrice. Riferendosi a documenti allegati a tale domanda, ha fatto valere che lui e sua sorella vivevano da più di tredici anni a una trentina di chilometri l’uno dall’altra, esponendo, in particolare, quanto segue:

    «L’indirizzo che condividiamo è il seguente: Via Caola 8, Veruno (NO) – Italia, ed è il luogo di residenza dei nostri genitori. Io e mia sorella Sabrina non viviamo nella stessa casa da almeno tredici anni. La casa in via Caola 8, Veruno (NO), è esclusivamente il luogo in cui oggi abitano i nostri genitori.

    In Italia, per vari motivi, l’indirizzo postale/anagrafico (“[r]esidenza”) è spesso diverso dal luogo in cui una persona effettivamente abita (“[d]omicilio” = indirizzo di casa).

    Come posso dimostrare dai documenti che allego, il mio “domicilio” si trova a Cressa – Novara (...), che è il luogo in cui effettivamente abito, mentre mia sorella ha il proprio “domicilio” ad Angera (VA) [Italia], luogo in cui effettivamente abita (...). Queste due città distano più di 30 km l’una dall’altra.

    Dal momento che nessun candidato può essere squalificato per il semplice fatto che un familiare sia membro della commissione giudicatrice (di un altro settore [del concorso]), sarebbero violati i miei diritti in caso di conferma [da parte della commissione giudicatrice] di una mia esclusione motivata da un mero vincolo di parentela».

    19

    Il 15 aprile 2014 la sorella del ricorrente ha inviato per via elettronica un documento all’EPSO in cui illustrava vari punti sui quali desiderava richiamare l’attenzione della commissione giudicatrice. Nel messaggio di posta elettronica di accompagnamento a tale documento, indicava, in particolare, di aver appreso per caso, discutendo con sua madre alla fine del mese di agosto 2013, che suo fratello era candidato al concorso generale EPSO/AST/126/12.

    20

    Il 15 maggio 2014, attraverso il suo conto EPSO, il ricorrente ha ricevuto una lettera dell’EPSO, firmata per conto del presidente della commissione giudicatrice, che lo informava della decisione di tale commissione, riunitasi il precedente 26 marzo per pronunciarsi in merito alla sua domanda di riesame, di confermare la sua esclusione dal concorso generale EPSO/AST/126/12 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa indicava, in particolare, quanto segue:

    Conclusioni delle parti

    21

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione al risarcimento del danno morale subito, valutato ex æquo et bono in EUR 3000;

    condannare la Commissione alle spese.

    22

    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare il ricorrente alle spese.

    In diritto

    Sulla domanda di annullamento

    23

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, sull’illegittimità dei nuovi addebiti menzionati nella decisione impugnata e, pertanto, sulla violazione dei diritti della difesa, il secondo, sull’illegittimità della contestazione del comportamento di terzi e su un abuso di potere, il terzo, sulla violazione dei principi di legalità e della parità di trattamento, il quarto, sulla motivazione non veritiera della decisione impugnata, il quinto, su un errore riguardante la composizione della commissione giudicatrice e, il sesto, sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

    Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità dei nuovi addebiti menzionati nella decisione impugnata e, pertanto, sulla violazione dei diritti della difesa

    – Argomenti delle parti

    24

    Secondo il ricorrente, la decisione impugnata gli contesterebbe non già una violazione del punto 3.2 della guida, che prevede un comportamento attivo, bensì un’omissione consistente nel «non aver informato» la commissione giudicatrice. A tale riguardo, egli fa valere che, contrariamente alla decisione iniziale della commissione giudicatrice, la decisione impugnata non menzionerebbe più il punto 3.2 della guida, ma un altro elemento, ossia il fatto che il suo vincolo di parentela con la sig.ra Sabrina Gioria non sarebbe stato segnalato all’EPSO. Le divergenti motivazioni della sua esclusione dal concorso avrebbero quindi natura contraddittoria. Se l’addebito mossogli si fonda unicamente su una presunzione derivante da un vincolo di parentela, la commissione giudicatrice, imponendogli una vera e propria «probatio diabolica» – nel senso che egli non potrà mai dimostrare di non aver avuto accesso a informazioni privilegiate –, commette allora un errore nell’interpretazione della normativa. Ne consegue, sempre secondo il ricorrente, che la decisione impugnata costituirebbe una violazione dell’articolo 18 del codice di buona condotta amministrativa, secondo cui le decisioni non possono essere basate su motivi sommari o vaghi.

    25

    La Commissione chiede il rigetto del primo motivo.

    – Giudizio del Tribunale

    26

    L’argomento del ricorrente relativo a un’asserita contraddizione tra la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione impugnata non trova riscontro nei fatti. Ed invero, al secondo paragrafo della decisione iniziale della commissione giudicatrice viene menzionato che la commissione giudicatrice è venuta a conoscenza del fatto che la sorella del ricorrente era un membro della commissione medesima e, al quinto paragrafo, viene riferito che né lui né sua sorella hanno informato la commissione giudicatrice della circostanza che essi condividevano lo stesso indirizzo postale. Al secondo paragrafo della decisione impugnata, l’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice, richiama espressamente la decisione iniziale della commissione giudicatrice, ricordando come detta decisione si fondasse sul vincolo di parentela tra il ricorrente e la sig.ra Sabrina Gioria e sul fatto che essi avevano omesso di informarne la commissione giudicatrice.

    27

    Il Tribunale, quindi, non può che rilevare come la decisione impugnata e la decisione iniziale della commissione giudicatrice si basino sullo stesso presupposto, ossia il vincolo di parentela tra il ricorrente e la sig.ra Sabrina Gioria, membro della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/126/12.

    28

    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione non gli imponeva una «probatio diabolica». Dal penultimo paragrafo della stessa emerge infatti, senza alcuna ambiguità, che la commissione giudicatrice ha sì ammesso che il ricorrente poteva fornire la prova di non abitare allo stesso indirizzo della sorella, ma ha ritenuto che questo nuovo elemento di informazione non fosse sufficiente per escludere che, a causa del loro vincolo di parentela, egli avrebbe potuto avere accesso a informazioni privilegiate.

    29

    Orbene, è necessario rilevare che il ricorrente non ha negato che, a causa del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, ha potuto trovarsi in una situazione privilegiata rispetto agli altri candidati del concorso generale EPSO/AST/126/12.

    30

    Ne consegue che il ricorrente non può imputare alla Commissione di aver esposto nuovi addebiti nella decisione impugnata. Pertanto, la Commissione non ha violato né i diritti della difesa né il punto 3 del codice di buona condotta amministrativa.

    31

    Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.

    Sul secondo motivo, vertente sull’illegittimità della contestazione del comportamento di terzi e su un abuso di potere

    – Argomenti delle parti

    32

    Il ricorrente lamenta che la commissione giudicatrice avrebbe violato il principio della responsabilità personale soggettiva, in quanto egli sarebbe stato escluso per un comportamento di terzi, segnatamente sua sorella, che non sarebbe mai stato oggetto di alcun tipo di censura da parte dell’EPSO, e sostiene che, in ogni caso, un simile comportamento non può pregiudicare i suoi diritti soggettivi. Il ricorrente osserva inoltre che, per valutare l’esistenza di un conflitto di interessi, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto basarsi sulla semplice esistenza di un rapporto tra due persone. Il ricorrente richiama, in proposito, l’ordinanza del 25 febbraio 2014, García Dominguez/Commissione (F‑155/12, EU:F:2014:24, punto 34). Infine, il ricorrente rileva che sua sorella non avrebbe preso parte alle prove scritte o orali né alla preparazione o alla valutazione dei suoi esami o dei suoi titoli.

    33

    La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo.

    – Giudizio del Tribunale

    34

    Quanto all’asserita violazione del principio della responsabilità soggettiva, è sufficiente constatare che il ricorrente è stato escluso dal concorso generale essenzialmente a causa del suo vincolo di parentela con la sig.ra Sabrina Gioria, membro della commissione giudicatrice.

    35

    Le legittimità della decisione di escludere il ricorrente sarà esaminata nell’ambito del terzo motivo.

    36

    Ad abundantiam, il Tribunale ritiene che, in circostanze come quelle del caso di specie, il solo fatto che la sorella del ricorrente avesse, per parte sua, omesso di informare – in violazione degli obblighi che le erano imposti dall’articolo 11 bis dello Statuto – i suoi omologhi, appartenenti alla commissione giudicatrice del concorso al quale partecipava il ricorrente, del vincolo di parentela in questione non può esonerare il ricorrente, quale candidato a funzioni la cui assunzione richiede, conformemente all’articolo 27 dello Statuto, la dimostrazione delle più alte qualità di integrità, dalla propria responsabilità per non aver in prima persona ritenuto utile informare l’EPSO e/o la commissione giudicatrice del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, dato che una simile iniziativa è il minimo che ci si possa attendere da un candidato che aspira a essere assunto in qualità di funzionario dell’Unione europea, tanto più in un contesto in cui l’EPSO aveva ripetutamente richiamato l’attenzione dei candidati sul divieto di entrare in contatto con uno dei membri della commissione giudicatrice.

    37

    Per quanto riguarda il prospettato errore della commissione giudicatrice nella sua valutazione dell’esistenza di un conflitto di interessi, il ricorrente trascura il fatto che, nell’ordinanza del 25 febbraio 2014, García Dominguez/Commissione (F‑155/12, EU:F:2014:24), da lui richiamata, veniva in rilievo l’esistenza di rapporti professionali, mentre, nel caso di specie, si tratta di un vincolo di parentela. Il ricorrente non perviene dunque a dimostrare per quale ragione la commissione giudicatrice avrebbe commesso un errore nell’affermare che il suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice lo poneva in una situazione privilegiata rispetto agli altri candidati del concorso generale EPSO/AST/126/12.

    38

    Quanto all’asserito mancato intervento della sorella del ricorrente nelle prove scritte o orali o nella preparazione o valutazione degli esami o dei titoli del ricorrente, il Tribunale rileva che, in allegato al suo controricorso, la Commissione ha prodotto un prospetto delle riunioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/126/12 attestante la presenza della suddetta a varie riunioni – in particolare alle riunioni svoltesi dal 15 al 19 aprile 2013 – e contenente la sua firma, e dal quale emerge che la medesima ha partecipato alla fissazione del livello di difficoltà dei test di accesso, alla redazione del questionario da compilare per la selezione per titoli e all’elaborazione delle prove del centro di valutazione. È pacifico che il ricorrente ha superato tali test e prove e che ciò era necessario per poter partecipare alle fasi successive del concorso.

    39

    In udienza, il ricorrente ha fatto valere, riferendosi a documenti pervenuti alla cancelleria del Tribunale l’8 aprile 2015, che, nel corso delle riunioni svoltesi dal 15 al 19 aprile 2013, la commissione giudicatrice si è limitata a controllare i curriculum vitæ dei candidati al concorso generale EPSO/AST/126/12.

    40

    Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di questo nuovo elemento di prova, è sufficiente constatare che i messaggi di posta elettronica ai quali il ricorrente fa riferimento risalgono al 4 e al 5 aprile 2013, e sono quindi precedenti alle riunioni svoltesi dal 15 al 19 aprile 2013. Ne consegue che essi sono irrilevanti.

    41

    Quanto alla parte del motivo relativa a un abuso di potere, dato che essa non è supportata da alcun argomento, dev’essere respinta.

    42

    Ne consegue che l’intero secondo motivo dev’essere respinto.

    Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di legalità e della parità di trattamento

    – Argomenti delle parti

    43

    Il ricorrente osserva che il fatto che, nella decisione impugnata, venga testualmente dato atto che sua sorella «non ha svolto funzioni di valutatrice» basterebbe a comportare l’annullamento di tale decisione, dato che la misura o la norma che vieta ai candidati di stabilire contatti con i membri della commissione giudicatrice avrebbe unicamente lo scopo di assicurare la serenità dei lavori della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle prestazioni dei candidati. A suo giudizio, ne discenderebbe che la decisione impugnata, che lo esclude dal concorso generale EPSO/AST/126/12 per un motivo diverso da quello descritto dalla stessa norma che si assume violata, è illegittima. Il ricorrente fa inoltre valere di essere stato escluso a motivo della partecipazione di sua sorella alla commissione giudicatrice di un altro settore dello stesso concorso, sebbene non vi siano norme che prevedano l’esclusione di un candidato per un motivo siffatto. Il ricorrente aggiunge che nessuna regola lo avrebbe obbligato a informare l’EPSO dell’esistenza di un rapporto personale, familiare o di altra natura con i membri della commissione giudicatrice nel settore da lui scelto, e ancor meno con i membri della commissione giudicatrice degli altri settori del concorso.

    44

    La Commissione chiede il rigetto del terzo motivo.

    – Giudizio del Tribunale

    45

    Per quanto riguarda le funzioni esercitate dalla sorella del ricorrente quale membro della commissione giudicatrice, dalla decisione impugnata emerge che ella non ha partecipato alla valutazione delle prove relative alle competenze specifiche del ricorrente nel settore del concorso generale EPSO/AST/126/12 da lui scelto, ossia quello dell’ingegneria civile e meccanica. Per contro, come osservato al punto 38 della presente sentenza, è assodato che la sorella del ricorrente ha partecipato alla preparazione delle prove che si svolgevano nel centro di valutazione, dato che, vista la natura interdisciplinare di tali prove, la commissione giudicatrice ne ha definito il contenuto in una riunione congiunta che raggruppava l’insieme dei suoi membri, senza distinzione tra le formazioni per settore specifico.

    46

    Ne consegue che, avendo la sorella del ricorrente partecipato, in qualità di membro della commissione giudicatrice, alla preparazione delle prove poi sostenute dal ricorrente, quest’ultimo si è chiaramente ritrovato in una situazione privilegiata rispetto a tutti gli altri candidati del concorso generale EPSO/AST/126/12.

    47

    Nel caso di specie, poco importa stabilire se il ricorrente abbia o meno ricevuto e/o utilizzato informazioni privilegiate che gli avrebbero eventualmente consentito di superare più facilmente la prima fase del concorso. Come rilevato, in proposito, tanto dal ricorrente quanto dalla Commissione, la dimostrazione dell’una o dell’altra ipotesi equivale a imporre una «probatio diabolica». Per giunta, come correttamente osservato dalla Commissione, un simile requisito probatorio finirebbe col negare qualsiasi rilevanza, rispetto al buon andamento del concorso, all’esistenza di un vincolo di parentela tra un candidato e un membro della commissione giudicatrice.

    48

    Occorre altresì respingere l’argomento del ricorrente secondo cui non vi sarebbero norme che lo avrebbero obbligato a informare l’EPSO di un vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice. È infatti pacifico che, nella fattispecie, il ricorrente è stato escluso dal concorso unicamente a causa dell’esistenza di un vincolo di parentela tra lui e la sig.ra Sabrina Gioria, e che tale vincolo di parentela comportava il rischio che egli abbia potuto avere accesso a informazioni in grado di porlo in una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri candidati.

    49

    Occorre quindi esaminare se la decisione impugnata sia illegittima per aver escluso il ricorrente solamente a causa di un vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice che ha omesso di informarne l’EPSO.

    50

    A tale riguardo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, tra l’altro, nel settore dei concorsi e sul cui rispetto la commissione giudicatrice di concorso deve rigorosamente vigilare durante lo svolgimento del medesimo (sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 43). Si deve altresì rammentare che una commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e che i criteri di valutazione devono essere uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati (sentenza del 13 settembre 2005, Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90).

    51

    Infatti, qualsiasi circostanza o situazione che possa turbare il rispetto delle garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta operata tra i medesimi (sentenza del 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 43) rischia di pregiudicare l’obiettivo che l’articolo 27 dello Statuto assegna a ogni procedimento di assunzione, vale a dire di «assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità».

    52

    A tale riguardo, occorre ricordare che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale in presenza di irregolarità che possano pregiudicare tale obiettivo (sentenze del 17 gennaio 2001, Gerochristos/Commissione, T‑189/99, EU:T:2001:12, punto 25; del 20 gennaio 2004, Briganti/Commissione, T‑195/02, EU:T:2004:10, punto 31, e del 29 settembre 2009, Aparicio e a./Commissione, F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08, EU:F:2009:132, punto 77).

    53

    Il Tribunale ritiene che, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, la commissione giudicatrice, chiamata a redigere l’elenco di idoneità conformemente all’articolo 30 dello Statuto, abbia potuto legittimamente considerare che il ricorrente, a causa del suo vincolo di parentela con un membro della commissione giudicatrice, sia pure di un settore vicino, si sia ritrovato all’insaputa della commissione giudicatrice in una situazione privilegiata rispetto agli altri candidati al concorso EPSO/AST/126/12, e che tale situazione rischiasse di pregiudicare il requisito essenziale di ogni concorso, ossia la garanzia del trattamento paritario di tutti i candidati.

    54

    Pertanto, nelle circostanze specifiche del caso in esame, la commissione giudicatrice, dopo aver scoperto l’esistenza del suddetto vincolo di parentela in un momento in cui le prove di selezione erano già avvenute, non disponeva di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso generale EPSO/AST/126/12 per garantire che il concorso potesse continuare a svolgersi nella rigorosa osservanza delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello Statuto, richiamato al punto 2.1.4 della guida.

    55

    Alla luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo dev’essere respinto.

    Sul quarto motivo, vertente sulla motivazione non veritiera della decisione impugnata

    – Argomenti delle parti

    56

    Con questo motivo, il ricorrente contesta la veridicità delle affermazioni contenute nella decisione impugnata circa la partecipazione di sua sorella alle riunioni congiunte della commissione giudicatrice.

    57

    La Commissione chiede il rigetto del quarto motivo.

    – Giudizio del Tribunale

    58

    Alla luce di quanto rilevato al punto 45 della presente sentenza, il quarto motivo non può che essere respinto.

    Sul quinto motivo, vertente sull’errore riguardante la composizione della commissione giudicatrice

    – Argomenti delle parti

    59

    Con questo motivo, il ricorrente fa valere che sua sorella non faceva parte della commissione giudicatrice nel settore dell’ingegneria civile e meccanica, ma era invece membro della commissione giudicatrice del medesimo concorso nel settore della biologia, delle scienze della vita e della salute.

    60

    La Commissione chiede il rigetto del quinto motivo.

    – Giudizio del Tribunale

    61

    Alla luce di quanto rilevato al punto 45 della presente sentenza, il quinto motivo non può che essere respinto.

    Sul sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

    – Argomenti delle parti

    62

    Secondo il ricorrente, l’EPSO, attraverso la decisione impugnata e il riferimento, in tale decisione, alla decisione iniziale della commissione giudicatrice, avrebbe violato il legittimo affidamento che egli aveva potuto avere a seguito delle comunicazioni del 19 dicembre 2013 e del 7 gennaio 2014.

    63

    La Commissione chiede il rigetto del sesto motivo.

    – Giudizio del Tribunale

    64

    Secondo costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione dell’Unione abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che l’amministrazione gli abbia fornito (sentenza del 26 settembre 2011, Pino/Commissione, F‑31/06, EU:F:2011:151, punti 8081).

    65

    Nella fattispecie, occorre osservare che, con il messaggio di posta elettronica del 23 dicembre 2013 inviato all’EPSO, il ricorrente ha chiesto rassicurazioni sul fatto che la comunicazione del 19 dicembre 2013 fosse ancora valida e ha indicato di restare in attesa di una nuova comunicazione da parte della commissione giudicatrice. Sebbene la risposta dell’EPSO, a nome del presidente della commissione giudicatrice, del 7 gennaio 2014 abbia confermato la comunicazione del 19 dicembre 2013, è necessario rilevare come tale risposta abbia menzionato espressamente che il ricorrente avrebbe rapidamente ricevuto ulteriori informazioni. Si evince dal contesto che tali «ulteriori informazioni» dovevano necessariamente riguardare le conseguenze del vincolo di parentela tra il ricorrente e la sig.ra Sabrina Gioria.

    66

    Ad ogni modo, il ricorrente non può sostenere che, con le comunicazioni del 19 dicembre 2013 e del 7 gennaio 2014, egli ha ricevuto assicurazioni da parte della commissione giudicatrice sul fatto che il suo nome era stato o sarebbe stato iscritto nell’elenco di riserva. Da tali comunicazioni, infatti, si evince soltanto che la commissione giudicatrice non aveva ancora adottato decisioni al riguardo.

    67

    Ne consegue che le comunicazioni del 19 dicembre 2013 e del 7 gennaio 2014 non erano idonee a far sorgere nel ricorrente il legittimo affidamento sul fatto che il suo vincolo di parentela con la sig.ra Sabrina Gioria, accertato dalla commissione giudicatrice, non era in grado di produrre conseguenze sull’iscrizione del suo nominativo nell’elenco di riserva.

    68

    Infine, anche ammettendo che le comunicazioni del 19 dicembre 2013 e del 7 gennaio 2014 debbano essere qualificate come manifestazioni di cattiva amministrazione da parte dell’EPSO, esse non sono idonee a inficiare la legittimità della decisione impugnata, dato che, come osservato al punto 46 della presente sentenza, a causa della funzione occupata dalla sorella del ricorrente nella commissione giudicatrice, quest’ultima non disponeva di mezzi diversi dall’esclusione del ricorrente dal concorso generale EPSO/AST/126/12 per garantirne lo svolgimento nella rigorosa osservanza delle condizioni di parità necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello Statuto ed il punto 2.1.4 della guida.

    69

    Ne consegue che il sesto motivo deve essere respinto.

    70

    In considerazione del rigetto di tutti i motivi, occorre respingere la domanda di annullamento.

    Sulla domanda risarcitoria

    Argomenti delle parti

    71

    Il ricorrente sostiene di aver subito un danno morale a causa dell’ingiusta esclusione dal concorso generale EPSO/AST/126/12 per motivi non previsti da alcuna normativa, danno a suo avviso quantificabile ex æquo et bono in EUR 3000. A suo parere, il mero annullamento della decisione impugnata non potrebbe risarcire il danno effettivamente subito, essendo state messe in dubbio la sua onestà, la sua dignità e, di conseguenza, le sue qualità morali.

    72

    In udienza, la Commissione ha eccepito l’irricevibilità della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente nel suo atto introduttivo a causa dell’inosservanza del procedimento precontenzioso. Per il resto, la Commissione chiede il rigetto della domanda di risarcimento in quanto priva di ogni fondamento.

    Giudizio del Tribunale

    73

    Conformemente a costante giurisprudenza in materia di funzione pubblica, se una domanda risarcitoria presenta uno stretto nesso con una domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima per irricevibilità o per infondatezza determina altresì il rigetto della domanda risarcitoria (sentenze del 30 settembre 2003, Martínez Valls/Parlamento, T‑214/02, EU:T:2003:254, punto 43; del 4 maggio 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, punto 119, e del 1o luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, EU:F:2010:74, punto 94).

    74

    Inoltre, mentre un ricorso per risarcimento danni è ricevibile anche in assenza di previa domanda rivolta in tal senso all’amministrazione qualora esista un collegamento diretto tra tale ricorso e il ricorso di annullamento, lo stesso non vale quando il danno lamentato risulti da atti illeciti o omissioni dell’amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 1989, Giordani/Commissione, 200/87, EU:C:1989:259, punto 22). In quest’ultimo caso, qualora il danno lamentato non derivi dall’atto di cui si chiede l’annullamento, ma da prospettati atti illeciti e omissioni, il procedimento precontenzioso deve necessariamente avere inizio con un’intimazione di risarcire il danno rivolta all’amministrazione (sentenze dell’11 maggio 2005, de Stefano/Commissione, T‑25/03, EU:T:2005:168, punto 78, e del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 87).

    75

    In più, la responsabilità dell’amministrazione presuppone che il ricorrente dimostri la sussistenza di una condotta illegittima o illecita, di un danno certo e valutabile e di un nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato (sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42, e del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52). Dato che questi presupposti devono essere cumulativamente soddisfatti, l’insussistenza di uno dei medesimi è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 14, e del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 88).

    76

    Nella fattispecie, il ricorrente chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito a seguito di un’ingiusta esclusione dal concorso per motivi che non sarebbero previsti da alcuna normativa, in altri termini a seguito di un comportamento illegittimo della commissione giudicatrice, danno la cui origine diretta non viene fatta risalire alla decisione impugnata. Una richiesta risarcitoria siffatta è irricevibile, dato che non è stata presentata alcuna domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prima del ricorso giurisdizionale per il risarcimento di un simile danno.

    77

    Occorre poi rilevare che il danno morale lamentato dal ricorrente trova origine proprio nell’adozione della decisione impugnata, adottata per garantire che il concorso si svolgesse nel rispetto rigoroso delle condizioni di uguaglianza necessarie per soddisfare l’obiettivo dell’articolo 27 dello Statuto. Orbene, dato che la domanda di annullamento è stata respinta senza che venisse rilevato alcun profilo di illegittimità, è necessario, in via consequenziale, respingere la domanda risarcitoria del ricorrente.

    78

    Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito non può che essere respinta.

    79

    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

    Sulle spese

    80

    Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo. Inoltre, secondo il paragrafo 2 del medesimo articolo, una parte, anche se vittoriosa, può essere condannata a sostenere le proprie spese e a farsi carico, parzialmente o totalmente, delle spese sostenute dalla controparte, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso.

    81

    Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese.

    82

    Tuttavia, dalla presente sentenza emerge che le contraddittorie comunicazioni del 19 dicembre 2013 e del 7 gennaio 2014 mostrano una cattiva amministrazione da parte dell’EPSO e hanno potuto suscitare nel ricorrente un serio dubbio sulla legittimità della decisione impugnata, dubbio che ha ragionevolmente potuto indurlo a proporre il ricorso esaminato.

    83

    Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, in base a un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie, si debba disporre, alla luce dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Commissione sopporti le proprie spese e sia condannata a farsi carico della metà delle spese sostenute dal ricorrente.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    Il sig. Gioria sopporta la metà delle proprie spese.

     

    3)

    La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico della metà delle spese sostenute dal sig. Gioria.

     

    Barents

    Perillo

    Svenningsen

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2015.

    Il cancelliere

    W. Hakenberg

    Il presidente

    R. Barents


    ( * )   Lingua processuale: l’italiano.

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