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Document 62014FA0116

    Causa F-116/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — Murariu/EIOPA (Funzione pubblica — Personale dell’EIOPA — Agente temporaneo — Avviso di posto vacante — Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni — Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova — Assegnazione provvisoria al nuovo impiego che comporta un inquadramento in un grado superiore — Errore materiale nell’avviso di posto vacante — Revoca dell’offerta d’impiego — Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione — Consultazione del comitato del personale — Legittimo affidamento)

    GU C 279 del 24.8.2015, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/52


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — Murariu/EIOPA

    (Causa F-116/14) (1)

    ((Funzione pubblica - Personale dell’EIOPA - Agente temporaneo - Avviso di posto vacante - Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni - Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova - Assegnazione provvisoria al nuovo impiego che comporta un inquadramento in un grado superiore - Errore materiale nell’avviso di posto vacante - Revoca dell’offerta d’impiego - Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione - Consultazione del comitato del personale - Legittimo affidamento))

    (2015/C 279/65)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Simona Murariu (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

    Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke, agente, F. Tuytschaever, avvocato)

    Oggetto

    La domanda di annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) che ha revocato una precedente decisione con cui la ricorrente era stata nominata agente temporaneo di grado AD8 e la domanda di risarcimento danni per il danno materiale e morale asseritamente subito

    Dispositivo

    1)

    La decisione del 24 febbraio 2014 dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è annullata nella parte in cui essa:

    in violazione, in un rapporto contrattuale, dei diritti acquisiti e dei termini contrattuali, respinge retroattivamente la candidatura della sig.ra Murariu per il posto di esperto senior in pensioni aziendali e professionali («senior expert on personal pensions») e revoca implicitamente l’offerta di impiego, in regime di assegnazione provvisoria, già accettata dalla sig.ra Murariu, che le era stata fatta il 17 luglio 2013;

    priva la sig.ra Murariu del beneficio di un trattamento corrispondente al grado AD 8 durante il periodo di assegnazione provvisoria dal 16 settembre 2013 al 24 febbraio 2014.

    2)

    La domanda di annullamento è respinta quanto al resto.

    3)

    L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è condannata a indennizzare il danno materiale della sig.ra Murariu, subito tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, per un importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra i gradi AD 6 e AD 8, maggiorata degli interessi di mora, a decorrere dal 16 settembre 2013, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, nel periodo interessato e maggiorato di due punti.

    4)

    La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto.

    5)

    L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Murariu.


    (1)  GU C 26 del 26.01.2015, pag. 47.


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