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Document 62014CN0300

    Causa C-300/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) il 20 giugno 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

    GU C 303 del 8.9.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 303/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) il 20 giugno 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

    (Causa C-300/14)

    2014/C 303/31

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van Beroep te Antwerpen

    Parti

    Ricorrente: Imtech Marine Belgium NV

    Convenuta: Radio Hellenic SA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la mancata applicazione diretta del regolamento (CE) n. 805/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, costituisca una violazione dell’articolo 288 (versione consolidata) del trattato del 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione europea in quanto

    il legislatore belga ha omesso di trasporre detto regolamento nel diritto nazionale e

    il legislatore belga ha omesso — nonostante la normativa belga preveda l’opposizione e l’impugnazione — di prevedere una procedura di riesame.

    2)

    In caso di risposta negativa, considerato che un regolamento (CE) ha efficacia diretta, cosa si intenda per «riesame di una decisione» all’articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento n. 805/2004]. Se occorra prevedere una procedura di riesame (omissis) solo se la notifica di una citazione/di una domanda giudiziale è avvenuta con una delle modalità previste dall’articolo 14 del [regolamento n. 805/2004], in altri termini: senza prova di ricevimento. Se la normativa belga, mediante l’opposizione, di cui agli articoli 1047 e segg. del codice di procedura civile belga, e l’impugnazione, di cui agli articoli 1050 e segg. del codice di procedura civile belga, non offra adeguate garanzie per soddisfare [il] criteri[o] della «procedura di riesame» previst[o] all’articolo 19, paragrafo 1, del [regolamento n. 805/2004].

    3)

    Se l’articolo 50 del codice di procedura civile belga, che consente di prorogare i termini di prescrizione di cui agli articoli 860, secondo paragrafo, 55 e 1048 del codice di procedura civile belga, in caso di forza maggiore o per circostanze eccezionali per ragioni non imputabili all’interessato [,] offra una tutela adeguata, ai sensi dell’articolo 19, lettera b) del [regolamento n. 805/2004].

    4)

    Se la certificazione come titolo esecutivo europeo per crediti non contestati sia un provvedimento giurisdizionale che deve essere richiesto nell’atto introduttivo del ricorso. In caso di risposta affermativa, se il giudice debba certificare la decisione come titolo esecutivo europeo e il cancelliere debba fornire la prova della certificazione. In caso di risposta negativa: se possa essere compito di un cancelliere certificare la decisione come titolo esecutivo europeo.

    5)

    Nel caso in cui la certificazione come titolo esecutivo europeo non costituisca un provvedimento giurisdizionale, se il ricorrente — che non abbia chiesto nell’atto introduttivo del ricorso un titolo esecutivo europeo — possa chiedere al cancelliere successivamente, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di certificare la tale sentenza come titolo esecutivo europeo.


    (1)  GU L 143, pag. 15.


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