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Document 62014CN0140
Case C-140/14: Action brought on 24 March 2014 — Commission of the European Communities v Portuguese Republic
Causa C-140/14: Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
Causa C-140/14: Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
GU C 184 del 16.6.2014, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 184/13 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia
(Causa C-140/14)
2014/C 184/17
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e M. Žebre)
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica di Slovenia, non avendo adottato dall’aprile 2009 misure sufficienti per prevenire e rimuovere il deposito di 13 600 m3 di terreno di escavazione, di cui 7 605,73 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e circa 6 000 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 05* (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione dell’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje-jug, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 12, 13, 15, paragrafo 1, 17 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (1), e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE (2) –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE (3), nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima; |
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dichiarare che la Repubblica di Slovenia, autorizzando il deposito di terreno di escavazione — ossia un’attività che configura recupero di rifiuti — sulla parcella n. 115/1 del cat. com. di Teharje, senza garantire che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e omettendo di adottare misure per la rimozione dei rifiuti non coperti da autorizzazione da tale sito, qualificabile come discarica illegittima, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE, nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima; |
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condannare la Repubblica di Slovenia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Slovenia, non avendo adottato dall’aprile 2009 misure sufficienti per prevenire e rimuovere il deposito di 13 600 m3 di terreno di escavazione, di cui 7 605,73 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e circa 6 000 m3 classificabili come rifiuti di cui al numero 17 05 05* (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione dell’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje-jug, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 12, 13, 15, paragrafo 1, 17 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE, nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima. Inoltre, la Repubblica di Slovenia, autorizzando il deposito di terreno di escavazione — ossia un’attività che configura recupero di rifiuti — sulla parcella n. 115/1 del cat. com. di Teharje, senza garantire che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e omettendo di adottare misure per la rimozione dei rifiuti non coperti da autorizzazione da tale sito, qualificabile come discarica illegittima, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e degli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 — in combinato disposto con la decisione del Consiglio 2003/33/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE, nonché degli allegati I, II, III di quest'ultima.
(1) GU L 312, del 22.11.2008, pag. 3.
(3) GU L 182, del 16.7.1999, pag. 1.