This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CA0083
Case C-83/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 July 2015 (request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Directive 2000/43/EC — Principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin — Urban districts lived in mainly by persons of Roma origin — Placing of electricity meters on pylons forming part of the overhead electricity supply network, at a height of between six and seven metres — Concepts of ‘direct discrimination’ and ‘indirect discrimination’ — Burden of proof — Possible justification — Prevention of tampering with electricity meters and of unlawful connections — Proportionality — Widespread nature of the measure — Offensive and stigmatising effect of the measure — Directives 2006/32/EC and 2009/72/EC — Inability of final consumers to monitor their electricity consumption)
Causa C-83/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico)
Causa C-83/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico)
GU C 311 del 21.9.2015, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 311/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Causa C-83/14) (1)
((Direttiva 2000/43/CE - Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica - Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom - Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri - Nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» - Onere della prova - Eventuale giustificazione - Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali - Proporzionalità - Carattere generalizzato della misura - Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa - Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE - Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico))
(2015/C 311/09)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD
Convenuta: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
con l’intervento di: Anelia Nikolova, Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane
Dispositivo
1) |
La nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura. |
2) |
La direttiva 2000/43, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi. |
3) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che una misura, come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo, costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva. |
4) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che:
|