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Document 62014CA0083

    Causa C-83/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica — Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom — Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri — Nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» — Onere della prova — Eventuale giustificazione — Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali — Proporzionalità — Carattere generalizzato della misura — Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico)

    GU C 311 del 21.9.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/8


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia

    (Causa C-83/14) (1)

    ((Direttiva 2000/43/CE - Principio della parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica - Quartieri urbani prevalentemente popolati da persone di origine rom - Collocazione dei contatori elettrici sui pali facenti parte della rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri - Nozioni di «discriminazione diretta» e di «discriminazione indiretta» - Onere della prova - Eventuale giustificazione - Prevenzione delle manomissioni dei contatori elettrici e degli allacciamenti illegali - Proporzionalità - Carattere generalizzato della misura - Effetto offensivo e stigmatizzante della stessa - Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE - Impossibilità per l’utente finale di controllare il proprio consumo elettrico))

    (2015/C 311/09)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parti

    Ricorrente:«CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD

    Convenuta: Komisia za zashtita ot diskriminatsia

    con l’intervento di: Anelia Nikolova, Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane

    Dispositivo

    1)

    La nozione di «discriminazione fondata sull’origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e, in particolare, degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un’altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un’altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura.

    2)

    La direttiva 2000/43, in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale secondo la quale, per poter concludere per la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica nei settori disciplinati dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio al quale si riferiscono, rispettivamente, le citate lettere a) e b) devono consistere in un pregiudizio a diritti o legittimi interessi.

    3)

    L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che una misura, come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo, costituisce una discriminazione diretta ai sensi di tale disposizione qualora risulti che detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all’origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi, fatto che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti della causa e delle norme relative all’inversione dell’onere della prova previste dall’articolo 8, paragrafo 1, della richiamata direttiva.

    4)

    L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che:

    tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinché sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica;

    la nozione di disposizione, criterio o prassi «apparentemente neutri», ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti;

    la nozione di «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi;

    supponendo che una misura come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della richiamata direttiva, tale misura può allora in linea di principio costituire, ai sensi della lettera b) di detto articolo 2, paragrafo 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone;

    una siffatta misura può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti. Ciò non avviene se si accerta — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica.


    (1)  GU C 142 del 12.5.2014.


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