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Document 62013TN0366

    Causa T-366/13: Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Francia/Commissione

    GU C 252 del 31.8.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 252 del 31.8.2013, p. 27–28 (HR)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/42


    Ricorso proposto il 12 luglio 2013 — Francia/Commissione

    (Causa T-366/13)

    2013/C 252/70

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare in toto la decisione della Commissione europea n. C(2013) 1926 def. del 2 maggio 2013 relativa all’aiuto di Stato n. SA.22843 2012 al quale la Francia ha dato esecuzione a favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il suo atto introduttivo la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2013) 1926 def. della Commissione, del 2 maggio 2013, con cui la Commissione ha, innanzitutto, qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) e alla Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) relative a servizi di trasporto marittimi forniti tra Marsiglia e la Corsica per gli anni 2007-2013 nell’ambito di una convenzione di servizio pubblico. La Commissione ha inoltre dichiarato compatibili con il mercato interno le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM per servizi di trasporto forniti nel corso dell’intero anno (in prosieguo: il «servizio detto “di base”»), ma ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le compensazioni versate relative ai servizi forniti durante i periodi di punta, ossia i periodi di Natale, di febbraio, primavera-autunno e/o il periodo estivo (in prosieguo: il «servizio detto “complementare”»). Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno [procedimento in materia di aiuti di Stato SA.22843 2012/C (ex 2012/NN)].

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1)

    Primo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che la Commissione ha qualificato le compensazioni versate alla SNCM e alla CNM come aiuti di Stato nei limiti in cui il primo e il quarto criterio fissati dalla sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Racc. pag. I-7747), non sarebbero del tutto soddisfatti.

    La ricorrente sostiene con la prima parte di tale motivo che la decisione impugnata viola la nozione di aiuto di Stato in quanto la Commissione ha considerato che il primo criterio della sentenza Altmark era solo parzialmente soddisfatto A tale proposito, la ricorrente sostiene:

    in primo luogo che la Commissione, distinguendo il servizio detto «di base» dal servizio detto «complementare», è incorsa in un errore di fatto e di diritto e ha disconosciuto l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per definire i servizi di interesse economico generale;

    in secondo luogo che, considerati complessivamente, i servizi oggetto della convenzione di servizio pubblico stipulata tra, da una parte, la SNCM e la CNM e, dall’altra, l’Office des Transports de la Corse et la Collectivité territoriale de Corse, costituiscono un servizio d’interesse economico generale e che detta convenzione soddisfa il primo criterio della sentenza Altmark;

    in terzo luogo che, anche supponendo che il servizio detto «di base» e il servizio detto «complementare» debbano essere distinti, il servizio detto «complementare» rappresenta, al pari di quello detto «di base», un servizio d’interesse economico generale e soddisfa il primo criterio previsto dalla sentenza Altmark, giacché esiste un’esigenza concreta di un servizio pubblico data l’insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza.

    Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola la nozione di aiuto di Stato, avendo la Commissione considerato che il quarto motivo della sentenza Altmark non era soddisfatto. La ricorrente ritiene che la procedura di aggiudicazione della convenzione di servizio pubblico abbia consentito di garantire una concorrenza effettiva e, pertanto, la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la collettività.

    2)

    Secondo motivo, vertente, in subordine, su una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dato che la Commissione ha considerato che le compensazioni versate alla SNCM relative al servizio detto «complementare» costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, dal momento che tale servizio non sarebbe un servizio d’interesse economico generale.


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