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Document 62013TN0293
Case T-293/13: Action brought on 24 May 2013 — Theophilou v Commission and ECB
Causa T-293/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Theophilou/Commissione e BCE
Causa T-293/13: Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Theophilou/Commissione e BCE
GU C 226 del 3.8.2013, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 226 del 3.8.2013, p. 5–5
(HR)
3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 226/18 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — Theophilou/Commissione e BCE
(Causa T-293/13)
(2013/C 226/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Christos Theophilou (Nicosia, Cipro) e Eleni Theophilou (Nicosia) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, lawyer)
Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 1 583 479 in quanto le condizioni poste nel protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo; |
— |
dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità («Trattato MES») vengano sottoposti ad una urgente revisione, si sensi dell’articolo 19, alla luce della sentenza del Tribunale per conformarsi a quest’ultima; e |
— |
nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell’articolo 263 TFUE. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d’intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una «grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» (1), in quanto:
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi dei ricorrenti non era necessaria o proporzionata. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari dei ricorrenti sarebbero stati tutelati dai diritti ad essi derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita dei ricorrenti era sufficientemente diretta e prevedibile. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all’applicazione di quest’ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere. |
(1) V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, causa 5/71 (Racc. pag. 975, punto 11).
(2) Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.