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Document 62013TN0110
Case T-110/13: Action brought on 23 February 2013 — Republic of Lithuania v European Commission
Causa T-110/13: Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea
Causa T-110/13: Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea
GU C 129 del 4.5.2013, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/23 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea
(Causa T-110/13)
2013/C 129/47
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Skara)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione n. FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione europea, del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 allegata a tale decisione riguarda progetti in relazione ai quali i soggetti attuatori sono stati sottoposti ad amministrazione controllata, e condannare la Commissione a restituire l’importo di EUR 3 148 549,66; |
— |
annullare la decisione n. FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione europea del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 ad essa allegata riguarda il progetto n. P27010010, e condannare la Commissione a restituire l’importo di EUR 1 060 560,56; |
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condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, ciascuno riguardante una violazione del diritto dell’Unione europea.
1) |
La Commissione europea, adottando la decisione impugnata e non avendo partecipato con la Repubblica di Lituania alle perdite nell’amministrazione dei fondi SAPARD, o, comunque, non avendo considerato tale questione e non avendo fornito alcuna motivazione per il rifiuto di partecipare alle perdite, ha violato l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/1999 (1), letto in combinato disposto con l’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/2002 (2), con l’articolo 87 del regolamento n. 2342/2002 (3) e con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
2) |
La Commissione europea, non avendo fornito tempestivamente informazioni concernenti la possibilità di cancellare il debito e di eliminare la corrispondente società dall’elenco dei debitori, ha violato la disposizione sulla reciproca consultazione prevista al punto 7.7.4 della parte F della convenzione di finanziamento pluriennale concernente il programma speciale di aiuto a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD) (4), firmato nel 2001 dalla Repubblica di Lituania e dalla Commissione europea, letto in combinato disposto con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1; rettifica in GU 2005 L 345 del 28.12.2005, pag. 35).
(4) Valstybės žinios, 29.8.2001, n. 74-2589.