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Document 62013TN0110

Causa T-110/13: Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

GU C 129 del 4.5.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/23


Ricorso proposto il 23 febbraio 2013 — Repubblica di Lituania/Commissione europea

(Causa T-110/13)

2013/C 129/47

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Skara)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione europea, del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 allegata a tale decisione riguarda progetti in relazione ai quali i soggetti attuatori sono stati sottoposti ad amministrazione controllata, e condannare la Commissione a restituire l’importo di EUR 3 148 549,66;

annullare la decisione n. FK/fa/D(2012) 1707818 della Commissione europea del 10 dicembre 2012, nella parte in cui la nota di debito n. 3241213460 ad essa allegata riguarda il progetto n. P27010010, e condannare la Commissione a restituire l’importo di EUR 1 060 560,56;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, ciascuno riguardante una violazione del diritto dell’Unione europea.

1)

La Commissione europea, adottando la decisione impugnata e non avendo partecipato con la Repubblica di Lituania alle perdite nell’amministrazione dei fondi SAPARD, o, comunque, non avendo considerato tale questione e non avendo fornito alcuna motivazione per il rifiuto di partecipare alle perdite, ha violato l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/1999 (1), letto in combinato disposto con l’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 1605/2002 (2), con l’articolo 87 del regolamento n. 2342/2002 (3) e con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2)

La Commissione europea, non avendo fornito tempestivamente informazioni concernenti la possibilità di cancellare il debito e di eliminare la corrispondente società dall’elenco dei debitori, ha violato la disposizione sulla reciproca consultazione prevista al punto 7.7.4 della parte F della convenzione di finanziamento pluriennale concernente il programma speciale di aiuto a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD) (4), firmato nel 2001 dalla Repubblica di Lituania e dalla Commissione europea, letto in combinato disposto con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1; rettifica in GU 2005 L 345 del 28.12.2005, pag. 35).

(4)  Valstybės žinios, 29.8.2001, n. 74-2589.


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