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Document 62013TB0005

    Causa T-5/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio ( «Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Divieto di dare esecuzione a contratti commerciali in corso — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Manifesta irricevibilità dell’eccezione di illegittimità sulla quale si innesta la domanda — Irricevibilità della domanda» )

    GU C 298 del 12.10.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 298 del 12.10.2013, p. 5–5 (HR)

    12.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 298/6


    Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Consiglio

    (Causa T-5/13 R)

    (Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Divieto di dare esecuzione a contratti commerciali in corso - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Manifesta irricevibilità dell’eccezione di illegittimità sulla quale si innesta la domanda - Irricevibilità della domanda)

    2013/C 298/08

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Richiedente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjørtler e D. Rovetta)

    Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

    Oggetto

    Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti hanno iscritto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive e, dall’altro, dell’articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nella parte in cui tale atto rende impossibile l’esecuzione dei contratti stipulati dalla ricorrente con partner stabiliti nell’Unione europea.

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.


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