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Document 62013TA0200

    Causa T-200/13 P: Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2014 — De Luca/Commissione ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado — Nomina su un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale — Rigetto del ricorso in prima istanza a seguito di rinvio da parte del Tribunale — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie — Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto» )

    GU C 202 del 30.6.2014, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 202/22


    Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2014 — De Luca/Commissione

    (Causa T-200/13 P) (1)

    ((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado - Nomina su un posto di un gruppo di funzioni superiore a seguito di un concorso generale - Rigetto del ricorso in prima istanza a seguito di rinvio da parte del Tribunale - Entrata in vigore del nuovo Statuto - Disposizioni transitorie - Articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto»))

    2014/C 202/27

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi e J. N. Louis, avocats, successivamente S. Orlandi)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: J. Currall agente) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 gennaio 2013, De Luca/Commissione (F-20/06 RENV, non ancora pubblicata nella Raccolta).

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La signora Patrizia De Luca e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale e in entrambi i procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.


    (1)  GU C 171 del 15.6.2013.


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